N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2001

Ordinanza  emessa  il  5 luglio  2001  dal  Tribunale  Amministrativo
regionale  della  Puglia  sul  ricorso  proposto da Ciciretti Luciano
contro Regione Puglia

Impiego  pubblico - Regione Puglia - Concorso, per titoli ed esami, a
  482  posti  di  ottava  qualifica  funzionale - Riserva del 100 per
  cento  dei posti messi a concorso al personale interno appartenente
  alla  qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di
  laurea  -  Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico
  per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  - Deteriore trattamento del
  personale  interno,  appartenente  ad altra qualifica funzionale in
  possesso  del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad
  eventuale  concorso  pubblico  per  l'ottava qualifica funzionale -
  Richiami  alle  sentenze  della  Corte costituzionale nn. 364/1999,
  1/1999, 313/1994 e 266/1993.
- Legge  Regione  Puglia  4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in
  combinato  disposto  con  l'art.  39  della  legge Regione Puglia 9
  maggio 1984, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.6 del 6-2-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
del 5 luglio 2001.
    Visto  il  ricorso n. 2055 del 1998 proposto da Ciciretti Luciano
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Silvio Dodaro, presso il quale e'
elettivamente domiciliato in Bari, alla via Imbriani, n. 26;
    Contro  la  Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Danilo
Guaita,  presso  il  quale e' elettivamente domiciliato in Bari, alla
piazza Aldo Moro, n. 28; per l'annullamento:
        1)  del  provvedimento  del  4 giugno  1998,  pubblicato  sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a
firma del dirigente del settore "Concorso interno per titoli ed esami
a  quattrocentottantadue  posti  di  ottava  qualifica  - funzionario
(art. 30 l.r. n. 7/1997);
        2)  di  tutti  gli  atti  connessi  presupposti e conseguenti
compresa,  ove  occorra,  la  deliberazione  GR 10179 del 30 dicembre
1997;
        3)  della  deliberazione  n. 12 del 6 agosto 1998, pubblicata
sul  B.U.R.P. n. 81 del 24 agosto 1998, con la quale il dirigente del
settore  personale,  organizzazione e metodi ha escluso il ricorrente
dal  concorso  interno  per titoli ed esami per quattrocentottantadue
posti   di   ottava  qualifica,  in  quanto  "privo  della  qualifica
richiesta"; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore,  alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere
Doris Durante;
    Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    1.  -  La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata "Norme in
materia  di  organizzazione dell'amministrazione regionale"), dispone
all'art. 32,  primo  comma, II periodo, che, entro due anni dalla sua
entrata  in  vigore  e  comunque  per  una  sola  volta e prima della
attivazione  del  processo  di  trasferimento  di funzioni al sistema
delle  autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti
del  ruolo  organico  regionale  di  ciascuna  qualifica,  secondo le
modalita'  di  cui  allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della
l.r.   9  maggio  1984,  n. 26,  confermato  dalle  successive  leggi
regionali  13  aprile  1988,  n. 13,  art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22,
art. 46, comma 2.
    Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, L.R. 7/1997)
dispone  che  "i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale
in  progressione  successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza
qualifica  funzionale,  sono  coperti  mediante  concorsi interni per
titoli  ed  esami  ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava,
mediante  corsi-concorso  riservati  al  personale  inquadrato  nella
qualifica  immediatamente  inferiore  con  un'anzianita' di effettivo
servizio  di  almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza".
    Il  citato  e  richiamato  art. 39,  l.r.  9  maggio  1984, n. 26
("Concorsi  speciali")  dispone  a  sua volta che "in occasione delle
operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente
legge,  sulla  base  della legge regionale di organizzazione, e anche
per  un  definitivo  riequilibrio  dell'applicazione  degli  istituti
normativi  dei  precedenti  contratti,  il  100% dei posti vacanti in
ciascuna  qualifica  funzionale, dalla seconda all'ottava, e' coperto
mediante  concorsi  interni per titoli e esami riservati al personale
inquadrato  nel livello immediatamente inferiore con un'anzianita' di
servizio  di  almeno  tre anni nel livello medesimo e in possesso del
titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza".
    2. - Con deliberazione g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente
ad  oggetto  "artt. 30  e 32, l.r. 7/1997 - bandi di concorsi interni
riservati  al  personale  di ruolo della regione", l'amministrazione,
demandandone  l'attuazione  al  dirigente  del  settore personale, ha
bandito  i  concorsi  interni  riservati al personale regionale ed in
particolare  il concorso interno per n. 482 posti di ottava qualifica
funzionale,  prescrivendo  che "i requisiti necessari per partecipare
ai  concorsi  interni  sono:  inquadramento  in ruolo nella qualifica
immediatamente   inferiore   ed   un'anzianita'  nella  qualifica  di
appartenenza  di  almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio
previsto   per   l'accesso   dall'esterno   per   la   qualifica   di
appartenenza".
    Il   ricorrente,   dipendente   regionale   di   ruolo  laureato,
formalmente   inquadrato   nel  ruolo  unico  regionale  nella  sesta
qualifica  funzionale  ha  impugnato,  con il ricorso in epigrafe, il
bando  a  termini  del  quale  non  avrebbe  avuto  i  requisiti  per
partecipare   al   concorso   bandito  per  l'ottava  qualifica,  non
ricoprendo  la  qualifica immediatamente inferiore a quella del posto
messo  a  concorso,  e il provvedimento di esclusione, motivato sulla
carenza della richiesta qualifica.
    Con  un  primo  ordine  di  argomentazioni assume che il disposto
normativo  regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di
corso  concorso  sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti
del  possesso  del  titolo di studio e della qualifica immediatamente
inferiore,  requisiti,  al  contrario,  non  affatto richiesti per la
diversa  procedura  del  concorso  interno;  con un secondo ordine di
argomentazioni,  sul  presupposto  che  possiede  il titolo di studio
necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso
(il  titolo  di  laurea),  assume  la  illegittimita'  derivata della
determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si
trovino  in  tale  situazione  la  possibilita'  di accedere ai posti
disponibili   indipendentemente   dalla   qualifica  di  appartenenza
all'epoca  di espletamento del concorso; sarebbe cioe' illegittimo il
bando  nella  parte  in  cui consentisse di coprire il 100% dei posti
disponibili  riservandoli al personale interno in possesso del titolo
e con qualifica immediatamente inferiore.
    3. - In  punto  di rilevanza della presente questione, ritiene il
collegio  che  non puo' accedersi alla prima delle due prospettazioni
proposte  dal  ricorrente  (illegittimita'  del bando di concorso che
riserva  l'accesso  interno  solo ai dipendenti regionali in possesso
del  relativo  titolo  di  studio  e  della  qualifica immediatamente
inferiore  a  quella  del  posto  messo a concorso) sulla base di una
diversa  interpretazione  della  norma  regionale  di riferimento (il
citato art. 32, l.r. 7/1997).
    La  prefata disposizione - che si e' sopra testualmente riportata
-  non  consente,  infatti,  ad  avviso  del collegio di ritenere una
diversita'  di  requisiti  richiesti  ai  concorrenti tra le distinte
procedure  del  concorso  interno  per  titoli  ed  esami  e il corso
concorso,  e  cio' per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il
collegio  che  l'attributo "riservati", contenuto nel citato art. 32,
sia riferito tanto ai "concorsi interni" che ai "corsi concorso", non
apparendo  possibile  distinguere,  ai  fini della attribuzione dello
stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.
    In  ordine  ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un
concorso  interno  per  titoli  ed esami, del tutto disancorato dalla
previsione  di  limiti  (natura  dei  titoli richiesti: di studio? di
qualifica?),  snaturerebbe  la  stessa  possibilita' di esercizio del
potere  rimesso  alla  regione di dotarsi del personale necessario e,
ovviamente, qualificato per i posti a concorso.
    Sotto  ulteriore  e  dirimente  profilo,  l'espresso  riferimento
operato  dal  citato  art. 32,  l.r. 7/1987 all'art. 39, l.r. 26/1984
("si  provvede  alla  copertura  ai  sensi  dell'art. 39  l.r. 7/1987
all'art. 39  l.r.  26/1984) non puo' essere interpretato nel senso di
riferirlo  alla sola disposizione relativa alla necessita' di coprire
con  concorsi  interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili,
risultando  invece  pacifico  e  confortato  dalla costante normativa
regionale  (il  citato  art. 39,  l.r. 26/1984, i successivi art. 61,
l.r.  13/1988  e  46,  comma  2,  l.r.  22/1990) che la previsione di
indizione  di  concorsi  interni non e' mai (ne' potrebbe mai essere)
disancorata  dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare
agli  stessi, sicche', nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 e'
confermativo  appunto  di  tale  indicazione,  peraltro ulteriormente
confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.
    3.1. - Il novum del detto art. 32 e' rappresentato, a ben vedere,
dalla   previsione   della  possibilita'  di  indire  corsi  concorso
riservati,  in  aggiunta  o in alternativa ai concorsi interni, e per
questi  ultimi  (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto
indicare  (e  ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi
richiesti per i concorsi interni.
    3.2.  -  Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e
conto   della   rilevanza  della  questione  sottoposta  alla  Corte,
ritenendo   il  collegio  di  non  poter  aderire  alla  prima  delle
prospettazioni  proposte  dal  ricorrente,  relativa  come detto alla
illegittimita'  del  bando  per assunta violazione dell'art. 32, l.r.
7/1997.
    4.  -  Nondimeno  il  ricorrente  ha,  come detto, dedotto in via
alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione
del  concorso  interno  riservato  per  il  100%  a  chi si trovi nel
contemporaneo  possesso  del  titolo e della qualifica immediatamente
inferiore,   precluderebbe   appunto   l'accesso   dall'esterno   non
consentendo  l'espletamento  di  concorsi diversi da quelli interni e
sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.
    4.1.  -  La  questione  e' rilevante giacche' dall'accoglimento o
dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.
    5.   -  Ritiene  il  collegio  non  manifestamente  infondata  la
questione.
    La   costante  giurisprudenza  costituzionale  e'  nel  senso  di
ritenere  modalita'  prevalente  di  selezione  del  personale  delle
pubbliche  amministrazioni  quella del pubblico concorso, in ossequio
al  disposto  dell'art. 97  della  Cost. che impone il buon andamento
degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita
appunto   dalla   maggior  partecipazione  alle  procedure  selettive
assicurata dal concorso esterno.
    Reiteratamente   la  Corte  costituzionale  ha  sottolineato,  la
relazione  intercorrente  tra  l'art. 97  e  gli artt. 5l e 98 Cost.,
osservando   come,   in  un  ordinamento  democratico  -  che  affida
all'azione  dell'amministrazione,  separata  nettamente  da quella di
governo  (politica per definizione), il perseguimento delle finalita'
pubbliche  obiettivate nell'ordinamento - il concorso pubblico, quale
meccanismo  di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resti il
metodo  migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le
proprie  funzioni in condizione di imparzialita', valore in relazione
al  quale  il  principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame
del  merito  sia  indipendente  da  ogni considerazione connessa alle
condizioni   personali   dei   vari  concorrenti  (cfr.  Corte  cost.
numeri 333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).
    La   possibilita'   offerta  alle  pubbliche  amministrazioni  di
diversamente  selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto
peculiari  ed  eccezionali,  idonee  a  giustificare  la  deroga  per
garantire  il  medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione,
ma  non  generalizzabili,  in  forza  delle ragioni sopra evidenziate
(cfr. Corte cost. n. 477/1995).
    Analoga   esigenza   riguarda  il  passaggio  di  impiegati  alla
categoria  superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente
all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma
di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta,
trovare  giustificazioni  in  situazioni  eccezionali,  ma  anch'essa
giammai  derogare  al  principio  generale  che richiede il selettivo
accertamento  delle  attitudini  (cfr.  Corte  cost., 20 luglio 1994,
n. 313).
    Ne'  puo'  sottacersi  che l'abnorme diffusione della pratica del
concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in se'
una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello
delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento,
si  riflette  negativamente  anche  sul  buon  andamento della stessa
pubblica amministrazione (cfr. Corte cost. 1/1999).
    Osserva  significatamente  la  Corte  che  "l'accesso al concorso
puo',  ovviamente,  essere  condizionato  al  possesso  dei requisiti
fissati  in  base  alla  legge,  e  in tal modo non e' da escludere a
priori  che  possa  stabilirsi  anche  il  possesso di una precedente
esperienza  nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri
ragionevolmente  quale requisito professionale. Ma quando cio' non si
verifichi,  la  sostituzione  al  concorso  di  meccanismi  selettivi
esclusivamente  interni  ad  un  dato  apparato amministrativo non si
giustifica  alla luce degli accennati principi costituzionali" (Corte
cost., n. 1/1999).
    6.  -  Nel  caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei
posti  resisi  disponibili  appare in qualche misura giustificata una
deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una
piu'  agevole  reperibilita'  dei  funzionari  e  per  facilitare  la
riorganizzazione  interna  degli  uffici,  non sembra ragionevole che
quella  indicata  (la  selezione  riservata agli interni) costituisca
l'unica  forma  di  selezione, giacche' riguardante il 100% dei posti
messi  a concorso (cfr. Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno
1993,  n. 266;  28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli
effetti  paradossali  e  ingiustificati  indicati  dal ricorrente, al
quale,  pur  essendo  in  possesso del titolo richiesto per l'accesso
dall'esterno  ed  in astratto idoneo, e' inibita la partecipazione al
concorso   giacche'   riservata  ai  titolari  di  mera  "rendita  di
posizione"  costituita  dal  possesso  della qualifica immediatamente
inferiore  a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica
scelta  di  cooptazione  generalizzata che si traduce in una sorta di
globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.
    7.  -  La  questione,  nei  termini  indicati,  non appare dunque
manifestamente  infondata  per violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione,  del combinato disposto della legge regionale (art. 32,
l.r.  7/1997,  comma  1  e  art. 39, l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella
parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso
al personale interno.
    Va  disposta  pertanto  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
degli  artt. 23,  legge  11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
illegittimita' costituzionale delle suindicate norme.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 32,
comma  1,  legge  Regione  Puglia,  4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39,
legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva
la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno
per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata al1e parti in causa e al Presidente della giunta regionale
della  Puglia  nonche'  al  Presidente  del consiglio regionale della
Puglia.
    Cosi'  deciso  in  Bari,  nella  camera di consiglio del 5 luglio
2001.
                       Il Presidente: Perrelli
                 Il consigliere estensore: Durante
02C0026