N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2001

Ordinanza  emessa  il  11 aprile  2001  dal  Tribunale Amministrativo
regionale  della  Puglia  sez.  staccata di Lecce sui ricorsi riuniti
proposti  da  Legambiente  Puglia ed altri contro Comune di Ostuni ed
altri.

Ambiente  (tutela dell') - Impianti di termovalorizzazione di rifiuti
  solidi urbani e materiale plastico, di potenza termica inferiore ai
  50  MW,  per  la  produzione  di energia elettrica (nella specie da
  installarsi  nel  territorio  del Comune di Ostuni) - Assimilazione
  alle    centrali    elettriche   anziche'   agli   inceneritori   -
  Applicabilita'    della    procedura   semplificata   di   verifica
  dell'impatto ambientale (V.I.A.) in luogo della procedura ordinaria
  piu'  garantista  -  Conseguente  mancato coinvolgimento degli enti
  esponenziali  delle  comunita' interessate Violazione del principio
  di  sussidiarieta'  previsto  dalla  Carta  Europea delle Autonomie
  locali,  sottoscritta  a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, e recepita
  in  Italia  con  la  legge 30 dicembre 1986, n. 439 - Violazione di
  competenze della Regione costituzionalmente garantite.
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33.
- Costituzione, artt. 3, 5, 11, 118 e 128.
(GU n.6 del 6-2-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti:
        1) ricorso  n. 2047  del  1998 proposto da Legambiente Puglia
con  sede  in  Bari,  in  persona  del  presidente  p.t., nonche' dal
sig. Giglio  Giacinto,  rappresentati  e difesi dall'avv. Nicolangelo
Zurlo  ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via Zanardelli n. 7
(presso studio avv. A. Vantaggiato);
    Contro  Comune  di  Ostuni,  in  persona  del  sindaco  p.t.  non
costituito,  nei  confronti  Sistemi  Ecologico  Industriale - S.E.I.
S.r.l.  -,  in  persona  del  presidente p.t., rappresentata e difesa
dagli  avv. Antonio  Lirosi, Cesare Vento, Andrea Mazziotti di Celso,
Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata
presso  lo  studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello
n. 36;  Codacons  Puglia  -  coordinamento  delle associazioni per la
difesa  dell'ambiente  e  dei diritti degli utenti e consumatori, con
sede  in  Taranto,  in  persona  del  responsabile  regionale  e  del
responsabile   della   sezione   di  Ostuni,  nonche'  Lolli  Donato,
intervenenti  ad  adiuvandum,  entrambi  rappresentati e difesi dagli
avv. Francesco    Baldassarre    e   Maria   Cristina   Lenoci;   per
l'annullamento:
          a) della  concessione  edilizia  n. 40/1998  dell'8  maggio
1998,  rilasciata  dal  dirigente  dell'ufficio  tecnico comunale del
Comune  di  Ostuni,  con  la  quale  si consente alla societa' S.E.I.
S.r.l.  di  realizzare  in agro di Ostuni alla Contrada Cavallo, zona
ASI,  la  costruzione  di  un  impianto di termovalorizzazione per la
produzione   di   energia  elettrica,  nonche'  di  ogni  altro  atto
antecedente,  connesso  e/o  comunque  consequenziale  ancorche'  non
conosciuto.
        2) ricorso  n. 290  del  1999  proposto  da  S.E.I. - Sistemi
Ecologici  Industriali,  in  persona  del legale rappresentante p.t.,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv. Antonio  Lirosi,  Cesare Vento,
Filippo   Pacciani,  Valeria  Pellegrino  e  Giovanni  Pellegrino  ed
elettivamente  domiciliata  presso lo studio di quest'ultimo in Lecce
alla via Braccio Martello n. 36;
    Contro   Comune   di   Ostuni,   in   persona  del  sindaco  p.t.
rappresentato  e  difeso dal prof. avv. Franco Gianpietro e dall'avv.
Cecilia  R.  Zaccaria  ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via
Zanardelli    n. 7    (presso   studio   avv. A.   Vantaggiato)   per
l'annullamento:
          b) della determinazione dirigenziale dell'11 dicembre 1998,
comunicata  successivamente,  con  il  quale  il  Comune di Ostuni ha
annullato nuovamente la concessione edilizia n. 40/1998 dell'8 maggio
1998, rilasciata alla S.E.I. relativa alla costruzione di un impianto
di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica;
          c) nonche'  di  ogni altro atto a questi annesso, connesso,
presupposto  e  consequenziale ivi comprese le delibere del consiglio
comunale  n. 41  e  42  del  6 luglio  1998,  la nota del sindaco del
28 luglio  1998,  il parere della C.E.C. del 5 agosto 1998, il parere
della  U.T.C. del 5 agosto 1998, la nota del commissario delegato per
l'emergenza   rifiuti  della  Regione  Puglia  del  16 ottobre  1998,
prot. 4312.
        3)  ricorso  n. 696  del  1999  proposto  da S.E.I. - Sistemi
Ecologici  Industriali,  in  persona  del legale rappresentante p.t.,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv. Antonio  Lirosi,  Cesare Vento,
Filippo   Pacciani,  Valeria  Pellegrino  e  Giovanni  Pellegrino  ed
elettivamente  domiciliata  presso lo studio di quest'ultimo in Lecce
alla via Braccio Martello n. 36;
    Contro  il  Consorzio  per  lo  Sviluppo Industriale e di Servizi
Reali  alle  Imprese,  in persona del commissario straordinario p.t.,
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Gabriella  Spata ed elettivamente
domiciliato  presso  il  suo studio in Lecce S. Trinchese 87; nonche'
nei  confronti  del Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. non
costituito per l'annullamento:
          d) della delibera commissariale del 4 febbraio 1999, n. 32,
comunicata  in  data 15 febbraio 1999, con la quale viene revocata la
delibera  commissariale del 3 febbraio 1998, n. 25, avente ad oggetto
"nulla-osta   condizionato   al   progetto   per   la  realizzazione,
nell'ambito  del  perimetro  A.S.I.  di  Ostuni,  di  un  impianto di
termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica"; nonche',
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti    gli    atti    di   costituzione   in   giudizio   della
controinteressata  S.E.I.  S.r.l.  (nel  ricorso  n. 2047/1998),  del
Consorzio  S.I.S.R.I.  di  Brindisi  (nel  ricorso  n. 696/1999), del
Comune di Ostuni (nel ricorso n. 290/1999);
    Visto  l'atto  di  intervento ad adiuvandum spiegato dal Codacons
Puglia e da Lolli Donato (nel ricorso n. 2047/1998);
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Udito  il relatore consigliere Antonio Pasca e uditi altresi' gli
avv.  Nicolangelo  Zurlo,  Gianluigi  Pellegrino  (in sostituzione di
Giovanni  e  Valeria  Pellegrino),  Antonio Lirosi, Filippo Pacciani,
Franco Gianpietro (anche in sostituzione di Cecilia Zaccaria).
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    In   data   10 febbraio  1998  la  ricorrente  S.E.I.  S.r.l.  ha
presentato  al  Comune di Ostuni istanza per concessione edilizia per
la  realizzazione  di  un  impianto  di  termovalorizzazione  per  la
produzione  di energia in agro di Ostuni contrada Cavallo - zona ASI;
a  seguito  di  favorevole  parere  della C.E.C. del 9 marzo 1998, il
dirigente   dell'U.T.C.   del  Comune  di  Ostuni  ha  rilasciato  la
concessione edilizia n. 40/1998 in favore della ricorrente.
    Con provvedimento dirigenziale dell'11 dicembre 1998 il Comune di
Ostuni ha annullato la concessione edilizia n. 40/1998, provvedimento
impugnato dalla S.E.I. con separato ricorso.
    Con la delibera commissariale n. 32/1999 il consorzio ha revocato
il nullaosta gia' rilasciato con provvedimento n. 25/1998.
    Legambiente,  nel  ricorso n. 2047/1999, afferma l'illegittimita'
della concessione edilizia n. 40/1998, deducendo i seguenti motivi di
censura:
        1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997
(art. 1 e 2) n. 22;
        2) violazione  e falsa applicazione degli artt. 27 del d.lgs.
n. 22/1997  e 6 ss del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nonche' eccesso
di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  violazione  del  giusto
procedimento;
        3) eccesso  di  potere  per  difetto di motivazione, falsa ed
erronea presupposizione, difetto di istruttoria, perplessita';
        4) violazione  e  falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.C.M.
n. 377/1988  e  del  d.P.C.M.  27 dicembre  1988, nonche' dell'art. 6
della legge n. 349/1986;
        5)  violazione  e  falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs.
n. 22/1997  e  successive  modificazioni, nonche' degli artt. 6 della
L.R.  30/1986 e 14 della legge n. 142/1990, nonche' eccesso di potere
per violazione del giusto provvedimento e difetto di istruttoria;
        6)  violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge
n. 127/1997 e 51 della legge n. 142/1990.
    La  S.E.I. S.r.l., a sua volta, nel ricorso n. 290/1999, contesta
la  legittimita' del provvedimento dirigenziale dell'11 dicembre 1998
di  autoannullamento  della  concessione  edilizia  n. 40/98, nonche'
degli  atti  presupposti  (delibere  c.c. Ostuni n. 41/98 e n. 42/98,
nota del sindaco del 28 luglio 1998, parere C.E.C. del 5 agosto 1998,
parere  U.T.C.  del 5 agosto 1998 e nota del commissario delegato per
l'emergenza  rifiuti  in  Puglia  n. 4312/1998)  deducendo i seguenti
motivi di censura:
        1) violazione   dei   principi   generali   in   materia   di
annullamento. Violazione dell'artt. 3 e 10 legge n. 241/1990. Eccesso
di  potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare, difetto
d'istruttoria,   travisamento   dei   fatti,  manifesta  ingiustizia,
confusione e perplessita' dell'azione amministrativa. Sviamento;
        2) violazione   e   falsa  applicazione  dell'art. 17  d.P.R.
n. 203/1988,    dell'art. 4    legge    n. 493/1993    e   successive
modificazioni.   Violazione  dei  principi  generali  in  materia  di
annullamento  d'ufficio.  Violazione  dell'art. 3  legge n. 241/1990.
Incompetenza;
        3)   Violazione   dei   principi   generali   in  materia  di
annullamento. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 4 legge n. 10/1977, del d.lgs. n. 22/1997, del
d.P.R.  12 aprile  1996, del d.P.R. n. 203/1988. Eccesso di potere in
tutte   le   figure   sintomatiche  ed  in  particolare,  difetto  di
istruttoria,    travisamento   dei   fatti,   contraddittorieta'   ed
illogicita' manifesta; sviamento.
    La  S.E.I.  S.r.l.,  infine, nel ricorso n. 696/1999, contesta la
legittimita'  della delibera commissariale del S.I.S.R.I. di Brindisi
n. 32  del  4 febbraio  1999  di  revoca della delibera commissariale
n. 25/1998, recante nullaosta condizionato per la realizzazione di un
impianto  di  termovalorizzazione  dei  rifiuti  per la produzione di
energia elettrica, deducendo i seguenti motivi di censura:
        1) violazione  dei  principi  generali  in materia di revoca.
Violazione  e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 10/1977. Eccesso
di   potere  in  tutte  le  figure  sintomatiche  ed  in  particolare
sviamento,   falsita'   della   causa,   confusione   e  perplessita'
dell'azione amministrativa, incompetenza.
    In   data   27 agosto   1998,   nel  ricorso  n. 2047/1998,  sono
intervenuti  in  giudizio  ad  adiuvandum  il Codacons Puglia nonche'
Lolli Donato.
    A  seguito  di  ordinanza interlocutoria del 1 settembre 1998; in
date  2 ottobre  1998 e 12 ottobre 1998, e' stata depositata in atti,
nel ricorso n. 2047/1998, varia documentazione.
    Con  ordinanza  di  questo  tribunale n. 1153/1998 del 5 dicembre
1998  e'  stata  respinta l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti
(ric. n. 2047/1998).
    Le  parti  hanno  depositato  in  atti  memorie difensive e varia
documentazione.
    Con   sentenze  di  questo  tribunale  n. 66/2000,  n. 67/2000  e
n. 68/2000  e'  stata  disposta l'acquisizione agli atti di ulteriore
documentazione istruttoria, documentazione depositata in data 7 marzo
2000.
    La  S.E.I.  S.r.l. , nonche' il Comune di Ostuni, hanno prodotto,
infine, ulteriori memorie difensive.
    All'udienza  del 21 febbraio 2001 i ricorsi sono stati introitati
per  la decisione, con decisione riservata; nella camera di consiglio
dell'11 aprile 2001 e' stata sciolta la riserva.

                               Diritto

    Preliminarmente  il  collegio  dispone  la  riunione  dei ricorsi
nn. 2047/1998,  290/1999  e  696/1999,  in  quanto  oggettivamente  e
soggettivamente connessi.
    La  questione  oggetto dei ricorsi in esame, concerne, anzitutto,
il   problema  del  regime  di  valutazione  di  impatto  ambientale,
riservato    dalla    normativa    vigente    ad   un   impianto   di
termovalorizzazione   di   rifiuti   per  la  produzione  di  energia
elettrica, quale quella in questione.
    Occorre  premettere in fatto che la S.E.I. S.r.l., insieme con la
filiale  italiana della Kamine Development S.r.l. dell'omonimo gruppo
statunitense,  ha  presentato il progetto per la realizzazione di una
centrale  termoelettrica  nell'ambito  del  territorio  del Comune di
Ostuni;  la  S.E.I. S.r.l. ha all'uopo presentato regolare domanda di
autorizzazione  per  la  costruzione  dell'impianto,  ex  art. 17 del
d.P.R.  n. 203/1988,  nonche',  istanza  per  ottenere, dal Ministero
dell'industria,  la dichiarazione di assimilabilita' del combustibile
impiegato  (CDR)  ai  rifiuti  solidi  urbani  (RSU),  ai  soli  fini
dell'applicazione  del  corrispettivo  di  cessione  previsto  per la
categoria a) della tabella 1 allegata al provvedimento C.I.P. n. 6.
    La    S.E.I.,   ha   dunque,   ottenuto   la   dichiarazione   di
assimilabilita'  a  RSU, del combustibile usato, giusta provvedimento
del  M.I.C.A.  del 26 giugno 1996 prot. n. 882347; la Regione Puglia,
con  delibera  g.r.  n. 4681  dell'8 ottobre  1996 ha espresso parere
favorevole  alla  realizzazione  dell'impianto  ai  sensi  del citato
art. 17 d.P.R. n. 203/1988.
    Infine,  con  decreto  ministeriale,  in  data  11 luglio 1997 il
Ministero    dell'industria,   ha   autorizzato   l'installazione   e
l'esercizio  dell'impianto di che trattasi, localizzando l'intervento
nell'area industriale del Comune di Ostuni.
    Il   CDR,   rientra   nell'ambito  dei  combustibili  alternativi
provenienti  dai processi di trattamento e di separazione dei rifiuti
solidi   urbani,   presupponendo   l'attuazione   di   una   raccolta
differenziata  ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, nonche', altri rifiuti
industriali, ivi compresi i derivati di materiali plastici (PDF).
    La  centrale  termoelettrica  in  questione,  secondo i dati e le
caratteristiche     del     progetto,    dovrebbe    richiedere    un
approvvigionamento  di  rifiuti combustibili per circa 300 tonnellate
di rifiuti al giorno.
    L'impianto  in  questione, risulta localizzato nel territorio del
Comune di Ostuni alla contrada Cavallo - zona A.S.I.
    L'iter  procedimentale seguito dalla S.E.I. si e' successivamente
sviluppato  con  la  richiesta  di  concessione edilizia al Comune di
Ostuni, ferma restando la localizzazione dell'impianto.
    Nell'ambito  di  tale  sub-procedimento sono intervenuti i pareti
favorevoli  del  Consorzio  A.S.I.,  dell'U.T.C., della C.E.C., della
A.S.L.  Brindisi 1 e dei Vigili del fuoco, tutti favorevoli nel senso
di  ritenere  la  conformita'  urbanistica  in senso stretto, nonche'
ambientale   e   igienico-sanitaria   dell'intervento  in  questione,
giungendosi,   infine,   al   rilascio   della  concessione  edilizia
n. 40/1998.
    Il  procedimento seguito risulta conforme alla normativa vigente;
esso  si  articola,  in  linea  di massima, in due sub-procedimenti o
fasi: il primo, quello relativo all'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio,   teso   a  valutare  la  scelta  localizzativa  e  la
compatibilita'   ambientale  e  sanitaria,  nonche'  la  fattibilita'
tecnologica   dell'impianto;   il   secondo   volto  a  sindacare  la
compatibilita' urbanistica dell'intervento.
    La  prima  fase risulta preliminare e piu' articolata, prevedendo
l'acquisizione  di  apporti  consultivi  da  pane del Ministero della
sanita',  del  Ministero  per  l'ambiente  e  della  Regione  Puglia,
concludendosi con il decreto autorizzativo del M.I.C.A.
    L'intervento  della  comunita'  locale,  attraverso  i  suoi enti
esponenziali,   risulta  inesistente  o  comunque  minimale  (Regione
Puglia),   relativamente   non   solo   e   non   tanto  alla  scelta
localizzativa,   quanto,   soprattutto,   rispetto   ai   profili  di
compatibilita' ambientale e sanitaria.
    Resta   affidato   al  comune,in  quanto  ente  istituzionalmente
competente,  di valutare esclusivamente la compatibilita' urbanistica
in senso proprio.
    Nonostante  il  chiaro  intento  del legislatore di mantenere una
netta  distinzione  di  procedimenti  e di competenze amministrative,
risulta  tuttavia  evidente  la  non  totale  estraneita'  e  la  non
indifferenza  dei  profili, quantomeno, igienico-sanitari rispetto al
procedimento relativo agli aspetti urbanistico-edilizi.
    Ritiene,   pertanto,  il  collegio  non  fondata  l'eccezione  di
inammissibilita'   del  ricorso  sollevata  dalla  S.E.I.  S.r.l.  in
relazione  alla  omessa  impugnazione  del  decreto autorizzativo del
M.I.C.A.,   tenuto   conto   altresi'   che  i  due  sub-procedimenti
confluiscono  nel  provvedimento finale, costituito dalla concessione
edilizia.
    Con  riferimento  al procedimento per la valutazione dell'impatto
ambientale,  deve  osservarsi che la legge riserva un diverso livello
di  valutazione  e un diverso procedimento agli impianti inceneritori
di rifiuti rispetto ad un impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da combustibili alternativi, come quello in esame.
    L'impianto  di  termovalorizzazione  dei  rifiuti  con impiego di
fonti combustibili alternative finalizzato alla produzione di energia
elettrica  beneficia,  infatti,  di  un  regime di particolare favore
sotto  tale  profilo, in quanto conforme alle indicazioni di cui alla
legge n. 22/1997, nonche' in sintonia con la normativa comunitaria.
    Assumono  il  Comune  di  Ostuni  e  Legambiente  che  in realta'
l'impianto  in questione si configurerebbe, anzitutto, come un grande
inceneritore    di   rifiuti;   la   circostanza   della   successiva
utilizzazione  dei  combustibili derivati ai fini della alimentazione
della  centrale  di  produzione  di  energia  elettrica non dovrebbe,
pertanto,  rilevare  ai  fini  della ordinaria valutazione di impatto
ambientale.
    Tale tesi difensiva non appare condivisibile, tenuto conto che il
regime  di particolare favore, consistente in una semplificazione del
procedimento di D.I.A., trova giustificazione nella natura innovativa
della tecnologia impiegata.
    Il   C.D.R.,   combustibile   derivato   dai   rifiuti,  presenta
caratteristiche  peculiari  che  lo rendono perfettamente idoneo alla
combustibilita',  risultando,  quanto  alle  proprieta'  energetiche,
molto simile al legno e al carbone; l'impiego di detto materiale come
combustibile, risulta, infatti, raccomandato come ipotesi di recupero
energetico in vista di una ottimale gestione dei rifiuti.
    Deve,  dunque,  ritenersi il C.D.R. in alcun modo assimilabile ai
R.S.U., dai quali pure deriva.
    Non  ritiene,  pertanto,  il  collegio fondata tale censura (Ric.
n. 2047/1998) e, comunque, tale argomentazione.
    Osserva ancora il collegio che, per quanto sopra evidenziato, non
risulta  applicabile,  alla  fattispecie  in  esame, la normativa sul
procedimento  di  V.I.A. di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 377/1978 e
all'art. 6  della  legge  n. 349/1986,  nonche' ai sensi dell'art. 1,
comma  terzo,  d.P.R.  12 aprile  1996;  tenuto  conto,  appunto, che
l'impianto  in  questione  non  puo'  essere riguardato come impianto
inceneritore  di  rifiuti,  bensi'  come  centrale  di  produzione di
energia elettrica, peraltro, con potenza termica inferiore ai 50 MW.
    Ai  sensi  dell'art. 31  del  d.lgs.  n. 22/1997,  l'impianto con
combustibile  C.D.R.  risulta  assimilato  agli  impianti industriali
(centrale   elettrica),   rientrando   nella   fattispecie   di   cui
all'allegato B, punto 2 lettera a).
    Del  resto,  proprio  ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 31  e  33 del citato d.lgs., trova applicazione il procedimento
semplificato.
    Per  contro,  lo stesso allegato A, lettera i) - come evidenziato
dalla  S.E.I.  nella memoria conclusiva - esclude espressamente dalla
procedura  di V.I.A. gli impianti di recupero per i quali e' previsto
il procedimento semplificato di cui agli artt. 31 e 33.
    Ne'  a  diverse  conclusioni si giungerebbe qualora l'impianto in
questione  (della potenza di 11 MW) dovesse riguardarsi come impianto
di  recupero  energetico, ai sensi del d.P.C.M. n. 399/1999, trovando
sempre e comunque applicazione la procedura semplificata.
    Appare,  a questo punto, significativo considerare alcuni aspetti
del  quadro  normativo  sopra  sinteticamente  delineato, aspetti che
appaiono  problematici  nella  loro  compatibilita'  con  il  dettato
costituzionale.  Legambiente, nel ric. n. 2047/1998, con la seconda e
con  la  quinta  censura,  evidenzia,  ancorche'  in diverso contesto
(presupponendo,  cioe', l'applicabilita' della procedura ordinaria di
V.I.A.),  le  circostanze  del  non  esser  stati  sentiti,  a titolo
consultivo,  il  Comune  di Ostuni, ne' la Provincia di Brindisi, per
l'esame  preventivo  del  progetto  ex d.lgs. n. 22/1997, art. 6 l.r.
n. 30/1986   e   art. 4   legge   n. 142/1990;   si   e'  gia'  detto
dell'infondatezza  di  tali  motivi  di  censura  in  relazione  alla
procedura semplificata di cui all'art. 31 del decreto Ronchi.
    Ritiene  tuttavia  il  collegio,  che  proprio tale normativa non
risulti in armonia con il principio di sussidiarieta', di derivazione
comunitaria,   costituzionalizzato  e  recepito  ormai  concordemente
nell'ambito dei principi costituzionali (art. 11 Cost.).
    Deve,  infatti,  osservarsi,  che,  anche  a  prescindere da ogni
considerazione  circa  la  logicita' o meno dell'assoggettamento alla
procedura  ordinaria  di V.I.A. solo in relazione al grado di potenza
termica   espressa   dall'impianto,  il  piu'  evidente  elemento  di
diversificazione  tra  la  procedura  ordinaria e quella semplificata
risiede  nella  circostanza che, in quella semplificata, non figurano
le  osservazioni  dei  soggetti  territorialmente  interessati  e non
risulta   previsto   il   referendum   consultivo  della  popolazione
interessata e residente nel territorio.
    La   Carta   europea   delle  autonomie  locali,  sottoscritta  a
Strasburgo,  il  15 ottobre  1985, e' stata recepita in Italia con la
legge 30 dicembre 1986, n. 439.
    In  virtu' dell'art. 11 della Costituzione il recepimento di tale
atto   nell'ambito   dell'ordinamento   nazionale  ha  comportato  la
costituzionalizzazione  del  predetto  principio  di  sussidiarieta',
secondo  il  quale  l'esercizio  di  potesta'  pubbliche  e di poteri
autoritativi  deve,  tendenzialmente,  radicarsi  negli  enti e nelle
autorita' piu' prossime al cittadino (art. 4 comma terzo).
    Peraltro,  il  principio  di  sussidiarieta' e' stato individuato
come  criterio  guida  nell'ambito  della legge-delega per la riforma
della  organizzazione  amministrativa  statale,  di  cui  alla  legge
15 marzo   1997,   n. 59,  integrando  principio  fondamentale  della
riforma;  si prevede in particolare "l'attribuzione della generalita'
dei  compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province
e   alle   comunita'   montane   secondo   le  rispettive  dimensioni
territoriali,  sociali  e organizzative"; ed ancora: "le funzioni e i
compiti    debbono    essere    assolti   da   parte   dell'autorita'
territorialmente   e   funzionalmente   piu'   vicina   ai  cittadini
interessati,  rimanendone  escluse solo le funzioni incompatibili con
le  dimensioni  medesime".  In  relazione  a  tale principio la Corte
costituzionale (sent. 14 dicembre 1998, n. 408) rammenta gli artt. 5,
118 e 128 Cost.
    Rileva  il  collegio  che  il  principio  di  sussidiarieta'  non
riguarda   soltanto   le   competenze   amministrative   degli   enti
territoriali,  ma - nella misura in cui il comune e la provincia sono
enti  esponenziali  -  incide  anche  sulla  (mancata) partecipazione
popolare.  E tanto piu' colpisce la mancata previsione della presenza
degli  enti  locali nel procedimento di installazione e funzionamento
di un impianto industriale con sicura incidenza sull'ambiente, ove si
consideri  che  trattasi  di territorio dichiarato ad elevato rischio
ambientale,  ove  - secondo il rapporto dell'O.M.S. del giugno 1995 e
la relazione A.S.L. BR/1 sullo stato di salute della popolazione - si
riscontra una mortalita' per tumore "notevolmente superiore" rispetto
alla  media  regionale  (+  48% nell'intera area; + 55% nel Comune di
Brindisi)  e,  nei  dati  di  mortalita'  neoplastica  rilevati dalla
A.S.L.,  Ostuni  e  Fasano  fanno triste spicco. Conclude il rapporto
O.M.S.:  "i  dati  di  mortalita' del comune di Brindisi mostrano, in
entrambi  i sessi, significativi incrementi di una serie di patologie
tumorali  riconducibili  ad  esposizioni  sia  di tipo ambientale che
professionale".
    Ritiene,  pertanto, il collegio che quanto meno ove l'ordinamento
dichiari   un   territorio  ad  elevato  rischio  ambientale,  appare
contraddittorio  ed irragionevole che non trovi congrua attuazione il
principio   di   sussidiarieta'   nei  vari  aspetti  delle  funzioni
amministrative  (anche  di partecipazione e consultive) proprie della
"autorita'   territorialmente   e   funzionalmente   piu'  vicina  ai
cittadini" (art. 4 legge n. 59 del 1997).
    Attesa    la   rilevabilita'   d'ufficio   della   questione   di
costituzionalita'  nei termini sopra evidenziati, nonche' considerata
la  rilevanza  ai  fini del decidere della questione di che trattasi,
questione  che  il  collegio  ritiene  non  manifestamente infondata,
appare  necessario  sospendere  il  giudizio  sui  ricorsi in esame e
disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Sospesa  e  riservata ogni altra decisione sul rito, sul merito e
sulle spese;
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del  decidere e non manifestamente
infondata,  in  relazione  agli  articoli  n. 5, 11, 118 e 128 Cost.,
nonche'  all'art. 3  Cost. quanto alla diversificazione fra procedura
ordinaria e semplificata di V.I.A., nei termini sopra evidenziati, la
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. n. 31 e 33 del
d.lgs n. 22/1997, nonche' dei relativi allegati di riferimento, nella
parte  in cui, prevedendo una procedura semplificata, non contemplano
alcuna  forma  di  coinvolgimento  degli  enti  esponenziali  e delle
comunita' interessate.
    Dispone che - a cura della segreteria della sezione - la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa, al Presidente della
giunta  regionale pugliese, al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  comunicata  al  Presidente  della  Camera  dei deputati e al
Presidente del Senato.
    Cosi'  deciso  in Lecce nelle camere di consiglio del 21 febbraio
2001 e nella camera di consiglio dell'11 aprile 2001.
                       Il Presidente: Ravalli
                         L'estensore: Pasca
02C0032