N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2001
Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal tribunale di Genova (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 gennaio 2002) nel procedimento civile vertente tra Regione Liguria e Figli di Pinin Piero e C. S.p.a. Sanita' pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni gia' regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione del principio del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale. - Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 (in relazione al d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).(GU n.6 del 6-2-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 7126/1997 R.G. promossa dalla Regione Liguria, in persona del suo attuale Presidente, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 12/5, presso lo studio dell'avv. Gabriella Schelotto, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, attrice opponente; Contro Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, corrente in Nizza Monferrato ed elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 36/8, presso lo studio dell'avv. Gianmaria Scofone, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce al ricorso per ingiunzione, convenuta opposta; Conclusioni delle parti Per l'attrice opponente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Liguria. Vinte le spese. Per la convenuta opposta: chiede l'estromissione, dal presente giudizio, della Regione Liguria, a spese compensate. Chiede la condanna della azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova al pagamento in favore della Figli di Pinin Piero e C. S.p.a. della somma di L. 27.138.983 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Genova, del 22 ottobre 1997, la Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., premesso di avere effettuato forniture di merce alla U.S.L. n. 3 "Genovese" - Ospedale S. Martino, come documentato dalle fatture emesse in tali occasioni, esponeva di essere rimasta creditrice a tale titolo dell'importo di L. 27.148.308. Osservava inoltre che la responsabilita' dei debiti contratti dalle soppresse Unita' sanitarie locali doveva riconoscersi trasmessa alla regione, e pertanto chiedeva ingiungersi alla Regione Liguria il pagamento della somma in questione. Il pretore accoglieva il ricorso emettendo decreto ingiuntivo in data 28 ottobre 1997. Proponeva opposizione la Regione Liguria, contestando che dalla normativa concernente la soppressione delle U.S.L. emergesse, come sostenuto da controparte, il principio della successione delle regioni nei debiti delle U.S.L. Secondo l'opponente, al contrario, in tali debiti sarebbero succedute direttamente le aziende sanitarie regionali di nuova istituzione: in tale senso, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Costituendosi nel giudizio di opposizione, la Figli di Pinin Piero e C. S.p.a. contestava la fondatezza di tali assunti ed insisteva per la conferma del decreto. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la causa proseguiva davanti al tribunale in composizione "monocratica, e, essendo documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 1999. Con ordinnza del 3 maggio 2000 il giudice, rilevando che dopo la precisazione delle conclusioni era entrata in vigore la legge della Regione Liguria n. 26 del 24 marzo 2000, recante disposizioni in merito alla successione nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alle U.S.L., disponeva che la causa fosse rimessa in istruttoria, onde consentire alle parti di sviluppare il contraddittorio in relazione a tale innovazione legislativa. All'udienza del 16 novembre 2000 le parti riformulavano le rispettive conclusioni. La Regione Liguria insisteva nella propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, mentre la Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., dando atto che la nuova legge regionale aveva trasferito alle aziende sanitarie locali i debiti delle pregresse gestioni delle U.S.L., chiedeva l'estromissione della Regione Liguria dal processo e la pronuncia della condanna nei confronti della azienda ospedaliera Ospedale San Martino. Su tali conclusioni, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione. Motivi della decisione La istituzione delle aziende sanitarie locali e la sostituzione di queste nelle funzioni precedentemente svolte dalle soppresse unita' sanitarie locali sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi che hanno dato luogo a delicate questioni interpretative. All'epoca in cui veniva radicata la presente causa, le fonti normative e gli orientamenti giurisprudenziali erano i seguenti. Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 aveva realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unita' sanitarie locali e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto). In tale quadro, l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 aveva disposto che "... in nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime. Successivamente il legislatore aveva precisato che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie..." (legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 2 comma 14). L'interpretazione di queste norme da parte della Corte di cassazione (che si pronuncio' anche a sezioni unite con la sentenza n. 7482 dell'11 agosto 1997) fu nel senso di riconoscere che il legislatore aveva attuato una successione a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito precedentemente riferibili alle U.S.L. Tale essendo il quadro normativo all'epoca vigente, era evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Liguria: proprio in capo a quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto riconoscersi trasferito, in forza delle norme sopra citate, il debito originariamente contratto dalla ormai estinta U.S.L. n. 3. Sennonche', nel corso del giudizio, interveniva la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, stabiliva la cessazione delle gestioni liquidatorie. Tale legge, nel suo art. 2, disponeva che "tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali (...) operanti nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unita' sanitarie locali ... nonche' agli istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti". La lettera della norma in esame evidenzia come il legislatore regionale abbia inteso operare in contrasto con quanto stabilito dalla legge nazionale n. 724 del 1994 sopra citata, la quale aveva escluso che le regioni potessero far gravare sulle neo istituite Aziende i debiti gia' facenti capo alle U.S.L. In cio' potrebbe riscontrarsi, a parere dello scrivente, un contrasto della norma in esame con l'art. 117 della Costituzione, secondo il quale la regione puo' emanare norme di legge "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". E' infatti da ritenere che la norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 724/1994 rappresenti proprio l'enunciazione di uno dei principi fondamentali richiamati dalla norma costituzionale. Essa, infatti, ha la funzione di garantire l'efficienza delle neo istituite Aziende sanitarie (evitando che esse vengano coinvolte nella laboriosa gestione dei rapporti pertinenti alle passate gestioni e nei gravosi oneri economici ad essi corrispondenti), e, cosi' facendo, mira ad assicurare l'effettivita' della riforma sanitaria attuata a livello nazionale. Di conseguenza, essa costituisce, nel sistema delineato dal legislatore nazionale, un ineludibile presupposto operativo della riforma. Se tale e' la corretta interpretazione delle norme in esame, si deve concludere che la legge regionale, nel disattendere la prescrizione posta dalla legge 724 citata, rappresenta un tentativo, costituzionalmente illegittimo, di attuare la riforma sanitaria nell'ambito locale con modalita' operative sostanzialmente diverse da quelle che caratterizzano l'assetto delineato dalla legge nazionale. La norma regionale in esame appare costituzionalmente illegittima anche con riferimento ai principi posti dagli articoli 24 secondo comma e 111 della Costituzione. Come si e' detto, infatti, essa, disponendo il trasferimento alle aziende sanitarie dei rapporti giuridici che la legge nazionale aveva gia' trasferito in capo alle regioni, sancisce la propria applicabilita' anche ai giudizi in corso: in tale modo, essa costituisce un atto d'impero con il quale l'ente pubblico, convenuto in un giudizio civile nel quale si controverte della sua responsabilita' in relazione ad una obbligazione di diritto privato, sposta in capo ad un terzo soggetto la titolarita' del debito controverso, cosi' conferendo a posteriori fondamento alla proprie eccezioni preliminari. L'ente pubblico, in altri termini, utilizza il potere legislativo non (solo) per dettare regole generali ed astratte, ma (anche) per modificare il quadro dei fatti che costituiscono i presupposti delle domande e delle eccezioni di una controversia in cui egli e' parte: con la conseguenza di privare l'avversario, a giudizio in corso, di alcuni degli strumenti processuali su cui quest'ultimo aveva basato le proprie strategie, e di introdurre una ingiustificata disparita' di trattamento tra i contendenti. Pare allo scrivente che tal situazione contrasti con il principio di parita' delle parti dinanzi al giudice terzo e violi il diritto di difesa processuale.
P. Q. M. Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1 della l.c. 9 febbraio 1948, n. 1, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26 della Regione Liguria per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione al principio di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Liguria. Genova, addi' 8 aprile 2001 Il giudice: Tuttobene 02C0037