N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2001

Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal tribunale di Genova (pervenuta
alla Corte costituzionale il 14 gennaio 2002) nel procedimento civile
vertente tra Regione Liguria e Figli di Pinin Piero e C. S.p.a.

Sanita'  pubblica  -  Regione  Liguria  -  Sostituzione delle ASL nei
  rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione
  delle  ASL  nei  giudizi  pendenti  relativi  a  detti  rapporti  -
  Contrasto  con  i  principi  fondamentali  posti dalla legislazione
  statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art.
  6  della  legge  n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare
  sulle  ASL  i  debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL -
  Indebita  disciplina  con  efficacia retroattiva di situazioni gia'
  regolate  in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza
  sul  diritto  di  azione  -  Violazione  del  principio  del giusto
  processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione,  artt.  3,  24,  111 e 117 (in relazione al d.l.vo 30
  dicembre  1992,  n. 502  e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724).
(GU n.6 del 6-2-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa n. 7126/1997
R.G.  promossa  dalla  Regione  Liguria,  in  persona del suo attuale
Presidente, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina
n. 12/5,  presso  lo  studio  dell'avv.  Gabriella  Schelotto, che la
rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce alla copia
notificata del decreto ingiuntivo, attrice opponente;
    Contro  Figli  di  Pinin  Piero  e  C. S.p.a., in persona del suo
legale  rappresentante, corrente in Nizza Monferrato ed elettivamente
domiciliata  in  Genova,  via  Assarotti  n. 36/8,  presso  lo studio
dell'avv. Gianmaria Scofone, che la rappresenta e difende in giudizio
come  da  mandato  in  calce  al  ricorso  per ingiunzione, convenuta
opposta;
                       Conclusioni delle parti
    Per  l'attrice opponente: dichiarare la carenza di legittimazione
passiva della Regione Liguria. Vinte le spese.
    Per  la  convenuta  opposta: chiede l'estromissione, dal presente
giudizio,  della  Regione  Liguria,  a  spese  compensate.  Chiede la
condanna  della  azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova al
pagamento  in  favore  della  Figli  di Pinin Piero e C. S.p.a. della
somma  di  L.  27.138.983  oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali.

                      Svolgimento del processo


    Con  ricorso  al pretore di Genova, del 22 ottobre 1997, la Figli
di Pinin Piero e C. S.p.a., premesso di avere effettuato forniture di
merce  alla  U.S.L.  n. 3  "Genovese"  -  Ospedale  S.  Martino, come
documentato  dalle  fatture  emesse  in  tali  occasioni, esponeva di
essere   rimasta   creditrice   a  tale  titolo  dell'importo  di  L.
27.148.308.  Osservava  inoltre  che  la  responsabilita'  dei debiti
contratti dalle soppresse Unita' sanitarie locali doveva riconoscersi
trasmessa  alla regione, e pertanto chiedeva ingiungersi alla Regione
Liguria il pagamento della somma in questione.
    Il  pretore accoglieva il ricorso emettendo decreto ingiuntivo in
data  28  ottobre  1997.  Proponeva  opposizione  la Regione Liguria,
contestando  che  dalla  normativa  concernente la soppressione delle
U.S.L.  emergesse,  come sostenuto da controparte, il principio della
successione   delle   regioni   nei   debiti   delle  U.S.L.  Secondo
l'opponente,   al  contrario,  in  tali  debiti  sarebbero  succedute
direttamente  le aziende sanitarie regionali di nuova istituzione: in
tale senso, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione
passiva.
    Costituendosi  nel  giudizio  di  opposizione,  la Figli di Pinin
Piero  e  C.  S.p.a.  contestava  la  fondatezza  di  tali assunti ed
insisteva per la conferma del decreto.
    Dopo  l'entrata  in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la
causa  proseguiva  davanti al tribunale in composizione "monocratica,
e,  essendo  documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione
all'udienza del 4 dicembre 1999.
    Con  ordinnza del 3 maggio 2000 il giudice, rilevando che dopo la
precisazione  delle  conclusioni era entrata in vigore la legge della
Regione  Liguria  n. 26  del  24  marzo 2000, recante disposizioni in
merito   alla  successione  nei  rapporti  giuridici  originariamente
facenti  capo  alle  U.S.L.,  disponeva che la causa fosse rimessa in
istruttoria,   onde   consentire   alle   parti   di   sviluppare  il
contraddittorio in relazione a tale innovazione legislativa.
    All'udienza  del  16  novembre  2000  le  parti  riformulavano le
rispettive conclusioni.
    La  Regione  Liguria insisteva nella propria eccezione di difetto
di  legittimazione  passiva,  mentre  la  Figli  di  Pinin Piero e C.
S.p.a., dando atto che la nuova legge regionale aveva trasferito alle
aziende  sanitarie  locali  i  debiti  delle pregresse gestioni delle
U.S.L., chiedeva l'estromissione della Regione Liguria dal processo e
la  pronuncia  della condanna nei confronti della azienda ospedaliera
Ospedale San Martino. Su tali conclusioni, la causa veniva nuovamente
trattenuta in decisione.

                       Motivi della decisione

    La  istituzione  delle aziende sanitarie locali e la sostituzione
di  queste  nelle  funzioni  precedentemente  svolte  dalle soppresse
unita'  sanitarie  locali  sono  state oggetto di ripetuti interventi
legislativi che hanno dato luogo a delicate questioni interpretative.
    All'epoca  in  cui  veniva  radicata  la presente causa, le fonti
normative e gli orientamenti giurisprudenziali erano i seguenti.
    Il   d.lgs.   30   dicembre  1992,  n. 502  aveva  realizzato  il
riordinamento   della   disciplina   in  materia  sanitaria,  con  la
soppressione  delle  Unita'  sanitarie  locali  e l'istituzione delle
Aziende  sanitarie  locali,  aventi  natura di enti strumentali della
regione,  dotati  di  personalita'  giuridica  pubblica, di autonomia
organizzativa,  amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica (art. 3 del decreto).
    In  tale  quadro,  l'art. 6  della legge 23 dicembre 1994, n. 724
aveva  disposto che "... in nessun caso e' consentito alle regioni di
far  gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ne' direttamente ne'
indirettamente,  i  debiti  e  i  crediti  facenti capo alle gestioni
pregresse  delle  unita'  sanitarie  locali.  A  tal  fine le regioni
dispongono  apposite  gestioni  a  stralcio,  individuando  l'ufficio
responsabile delle medesime.
    Successivamente   il   legislatore   aveva   precisato  che  "per
l'accertamento  della  situazione  debitoria  delle  unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni
attribuiscono  ai  direttori  generali delle istituite aziende unita'
sanitarie   locali   le  funzioni  di  commissari  liquidatori  delle
soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale
delle  rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo
6,  comma  1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724  (69),  sono
trasformate  in  gestioni  liquidatorie..."  (legge  28 dicembre 1995
n. 549, art. 2 comma 14).
    L'interpretazione  di  queste  norme  da  parte  della  Corte  di
cassazione  (che  si pronuncio' anche a sezioni unite con la sentenza
n. 7482  dell'11  agosto  1997)  fu  nel  senso di riconoscere che il
legislatore  aveva attuato una successione a titolo particolare delle
regioni  nei  rapporti di debito e credito precedentemente riferibili
alle U.S.L.
    Tale  essendo il quadro normativo all'epoca vigente, era evidente
l'infondatezza  dell'eccezione  di  difetto di legittimazione passiva
sollevata  dalla  Regione  Liguria:  proprio  in capo a quest'ultima,
infatti, avrebbe dovuto riconoscersi trasferito, in forza delle norme
sopra citate, il debito originariamente contratto dalla ormai estinta
U.S.L. n. 3.
    Sennonche',   nel   corso  del  giudizio,  interveniva  la  legge
regionale  della  Liguria  24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1,
stabiliva  la cessazione delle gestioni liquidatorie. Tale legge, nel
suo  art. 2,  disponeva  che "tutti i rapporti giuridici gia' facenti
capo  alle  unita'  sanitarie  locali  (...)  operanti  nella Regione
Liguria,  ancorche'  oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si
intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unita' sanitarie
locali  ...  nonche'  agli  istituti  ed  enti sopraindicati ai quali
restano  attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e
processuale,  attiva  e passiva, e il relativo esercizio da parte dei
rispettivi legali rappresentanti".
    La  lettera  della  norma  in esame evidenzia come il legislatore
regionale  abbia  inteso  operare  in  contrasto con quanto stabilito
dalla  legge  nazionale  n. 724 del 1994 sopra citata, la quale aveva
escluso  che  le  regioni  potessero  far gravare sulle neo istituite
Aziende i debiti gia' facenti capo alle U.S.L.
    In  cio'  potrebbe  riscontrarsi,  a  parere  dello scrivente, un
contrasto  della  norma  in  esame con l'art. 117 della Costituzione,
secondo  il  quale la regione puo' emanare norme di legge "nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
    E'  infatti da ritenere che la norma introdotta dall'art. 6 della
legge  n. 724/1994  rappresenti  proprio  l'enunciazione  di  uno dei
principi  fondamentali  richiamati  dalla norma costituzionale. Essa,
infatti, ha la funzione di garantire l'efficienza delle neo istituite
Aziende   sanitarie   (evitando  che  esse  vengano  coinvolte  nella
laboriosa  gestione  dei  rapporti pertinenti alle passate gestioni e
nei  gravosi  oneri  economici  ad  essi  corrispondenti),  e,  cosi'
facendo,  mira  ad  assicurare l'effettivita' della riforma sanitaria
attuata  a  livello  nazionale. Di conseguenza, essa costituisce, nel
sistema   delineato   dal   legislatore   nazionale,  un  ineludibile
presupposto operativo della riforma.
    Se  tale  e' la corretta interpretazione delle norme in esame, si
deve   concludere   che  la  legge  regionale,  nel  disattendere  la
prescrizione  posta dalla legge 724 citata, rappresenta un tentativo,
costituzionalmente  illegittimo,  di  attuare  la  riforma  sanitaria
nell'ambito locale con modalita' operative sostanzialmente diverse da
quelle che caratterizzano l'assetto delineato dalla legge nazionale.
    La norma regionale in esame appare costituzionalmente illegittima
anche  con  riferimento  ai  principi posti dagli articoli 24 secondo
comma e 111 della Costituzione.
    Come si e' detto, infatti, essa, disponendo il trasferimento alle
aziende sanitarie dei rapporti giuridici che la legge nazionale aveva
gia'   trasferito   in   capo   alle  regioni,  sancisce  la  propria
applicabilita'  anche  ai  giudizi  in  corso:  in  tale  modo,  essa
costituisce  un atto d'impero con il quale l'ente pubblico, convenuto
in   un   giudizio   civile   nel  quale  si  controverte  della  sua
responsabilita'  in relazione ad una obbligazione di diritto privato,
sposta  in  capo  ad  un  terzo  soggetto  la  titolarita' del debito
controverso,  cosi'  conferendo  a posteriori fondamento alla proprie
eccezioni preliminari.
    L'ente pubblico, in altri termini, utilizza il potere legislativo
non  (solo)  per  dettare regole generali ed astratte, ma (anche) per
modificare  il quadro dei fatti che costituiscono i presupposti delle
domande  e  delle eccezioni di una controversia in cui egli e' parte:
con  la  conseguenza di privare l'avversario, a giudizio in corso, di
alcuni  degli  strumenti processuali su cui quest'ultimo aveva basato
le  proprie  strategie, e di introdurre una ingiustificata disparita'
di trattamento tra i contendenti.
    Pare allo scrivente che tal situazione contrasti con il principio
di parita' delle parti dinanzi al giudice terzo e violi il diritto di
difesa processuale.
                              P. Q. M.
    Visti  l'art. 23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, e l'art. 1
della  l.c. 9 febbraio 1948, n. 1, dispone la trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della questione di
costituzionalita'  degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26
della Regione Liguria per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 della
Costituzione   (quest'ultimo   in   relazione  al  principio  di  cui
all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa e al Presidente della Giunta della
Regione  Liguria  e  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio della
Regione Liguria.
        Genova, addi' 8 aprile 2001
                        Il giudice: Tuttobene
02C0037