N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2001

Ordinanza emessa il 31 ottobre 2001 dal g.u.p. dal tribunale di Torre
Annunziata  nel  procedimento  penale  a carico di Russo Francesco ed
altro

Processo  penale  -  Incompatibilita'  del giudice - Annullamento del
  decreto  di  rinvio  a  giudizio - Incompatibilita' del giudice per
  l'udienza  preliminare  ad  esercitare  nuovamente  la  funzione di
  trattazione  dell'udienza  preliminare  nei  confronti dello stesso
  imputato e per il medesimo reato - Mancata previsione - Lesione del
  principio di imparzialita' del giudice.
- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.
(GU n.7 del 13-2-2002 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Letta  l'eccezione  di  incostituzionalita'  della  difesa  degli
imputati,  e  del  p.m.,  dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non
prevede che non possa esercitare funzioni di g.u.p. lo stesso giudice
che  in  precedenza  abbia disposto il rinvio a giudizio dello stesso
imputato  nello  stesso procedimento, riferito alla fase dell'udienza
preliminare  a  causa  della  dichiarazione  di nullita' del rinvio a
giudizio  da parte del giudice del dibattimento, la ritiene rilevante
e non manifestamente infondata per i motivi che seguono.
    Con  decreto del 25 gennaio 2001 il sottoscritto g.u.p. disponeva
il  rinvio  a  giudizio,  fra gli altri, di Russo Francesco e Maresca
Gaetano  per  il  reato  di cui all'art. 416, primo comma, del codice
penale.
    Con   ordinanza  del  27  aprile  2001,  il  Tribunale  di  Torre
Annunziata dichiarava la nullita' del decreto che dispone il giudizio
per  violazione dell'art. 429. Il comma in riferimento al primo comma
lett. C) del c.p.p.
    Il  procedimento  ritornava,  quindi,  al  sottoscritto g.u.p. il
quale  si e' gia' pronunciato sulla esistenza di fonti di prova della
responsabilita' penale degli imputati, idonee a sostenere l'accusa in
giudizio  e  sulla mancanza di elementi di prova idonea a pronunciare
sentenza di non luogo a procedere.
    La  ripetizione  della  stessa udienza preliminare ad opera dello
stesso  precedente g.u.p. al quale il processo e' stato restiuito per
una   nullita'   "formale"  (genericita'  del  capo  di  imputazione)
concernente  il  diritto  di difesa, non gia' per difetti relativi al
decreto  che  dispone  il giudizio, potrebbe fare apparire il giudice
non   imparziale   - a  causa  della  manifestata  convinzione  della
esistenza di elementi di responsabilita' dell'imputato, non censurati
in  alcun  modo dal tribunale che ha fatto regredire il processo alla
precedente  fase  -  e  fare  apparire  agli  imputati come del tutto
inutile (per loro) la celebrazione dell'udienza preliminare.
    L'art.  34 del c.p.p. citato si rileva in contrasto col principio
di  imparzialita'  del giudice, tutelato dall'art. 111, secondo comma
Cost.  e  dagli art. 6, comma 1 Conv. europea dei diritti dell'uomo e
14, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
    La  rilevanza  della  questione  di costituzionalita' e' di tutta
evidenza,  non essendo obbligato il giudice, allo stato della attuale
legislazione, ad astenersi, ne' potendo essere ricusato dalle parti.
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23, legge n. 87/1953.
    Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34
c.p.p. in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte
in   cui   non  prevede  l'incompatibilita'  del  g.u.p.,  che  abbia
pronunciato il decreto che dispone il giudizio, a celebrare l'udienza
preliminare  dello  stesso  procedimento  a seguito di regressione in
conseguenza  della  dichiarazione di nullita' del decreto che dispone
il  giudizio  ad  opera  del  giudice  del dibattimento, e dispone la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dichiara la sospensione del procedimento.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti in causa ed al p.m., nonche' al Presidente del
Consiglio  dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Torre Annunziata, addi' 31 ottobre 2001.
            Il giudice dell'udienza preliminare: Morello
02C0041