N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2001
Ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dal tribunale di Castrovillari nel procedimento penale a carico di Cordoano Francesco ed altro Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilita' del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Indicazione meramente numerica dei parametri violati. - Cod. proc. pen., art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1 marzo 2001, n. 63. - Costituzione, artt. 3, 111, primo e quarto comma, e 112.(GU n.7 del 13-2-2002 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 500 c.p.p. sollevata dal p.m. in relazione agli artt. 3, 25 comma 2 , 101, 111 e 112 Cost. nella parte in cui non consente al giudice di valutare le dichiarazioni rese dal teste in fase predibattimentale utilizzate per le contestazioni, ovvero, in subordine, in relazione all'art. 111 comma 4 Cost., nella parte in cui consente, in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, di contestare al dichiarante le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari; Rilevato che la questione appare rilevante nel presente processo, in considerazione delle difformita' emerse nel corso della deposizione resa dal teste Aziz Said, il quale non ha confermato talune dichiarazioni rese in fase di indagini; Ritenuto che la questione prospettata appare non manifestatamente infondata, per le ragioni gia' compiutamente esplicitate da questo stesso tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza in data 28 settembre 2001, la cui parte motiva deve intendersi qui integralmente richiamata e che si allega in copia alla presente ordinanza.
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenutane la rilevanza nel presente processo; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 16, legge n. 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati, per contrasto con l'art. 3, 111 commi 1 e 4, 112, 24 comma 1 Cost.; Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma; Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla modifica al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e per gli altri adempimenti. Castrovillari, addi' 3 ottobre 2001 Il giudice: Pietropaolo 02C0045