N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2001

Ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dal tribunale di Castrovillari nel
procedimento penale a carico di Cordoano Francesco ed altro

Processo   penale   -   Dibattimento   -   Contestazioni   nell'esame
  testimoniale  -  Dichiarazioni,  precedentemente rese, lette per le
  contestazioni  e  valutate  ai  fini della credibilita' del teste -
  Acquisizione   e   valutazione  quale  prova  dei  fatti -  Mancata
  previsione - Indicazione meramente numerica dei parametri violati.
- Cod.  proc.  pen.,  art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16
  della legge 1 marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 111, primo e quarto comma, e 112.
(GU n.7 del 13-2-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sull'eccezione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 500
c.p.p.  sollevata  dal  p.m.  in relazione agli artt. 3, 25 comma 2 ,
101,  111  e  112 Cost. nella parte in cui non consente al giudice di
valutare  le  dichiarazioni  rese dal teste in fase predibattimentale
utilizzate  per  le contestazioni, ovvero, in subordine, in relazione
all'art. 111   comma  4  Cost.,  nella  parte  in  cui  consente,  in
violazione  del  principio del contraddittorio nella formazione della
prova,  di contestare al dichiarante le dichiarazioni rese in fase di
indagini preliminari;
    Rilevato che la questione appare rilevante nel presente processo,
in   considerazione   delle   difformita'   emerse  nel  corso  della
deposizione  resa  dal  teste  Aziz  Said, il quale non ha confermato
talune dichiarazioni rese in fase di indagini;
    Ritenuto che la questione prospettata appare non manifestatamente
infondata,  per  le  ragioni gia' compiutamente esplicitate da questo
stesso  tribunale,  in composizione collegiale, con ordinanza in data
28   settembre 2001,   la   cui  parte  motiva  deve  intendersi  qui
integralmente  richiamata  e  che  si  allega  in copia alla presente
ordinanza.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenutane la rilevanza nel presente processo;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
illeggittimita'  costituzionale  dell'art.  500  comma 2 c.p.p., come
modificato  dall'art.  16,  legge  n. 63/2001, nella parte in cui non
prevede  che  le  dichiarazioni  lette  per  la contestazione possano
essere  acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova
dei  fatti  affermati,  per  contrasto con l'art. 3, 111 commi 1 e 4,
112, 24 comma 1 Cost.;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  nei confronti degli imputati e
ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi
alla   modifica  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai
Presidenti   delle   due  Camere  del  Parlamento  e  per  gli  altri
adempimenti.
        Castrovillari, addi' 3 ottobre 2001
                       Il giudice: Pietropaolo
02C0045