N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 gennaio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  gennaio  2002  (dal Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ambiente   (tutela   dell')   -  Protezione  sanitaria  e  ambientale
  dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici -
  Norme  della  Regione  Marche  in  materia  di  impianti  fissi  di
  radiocomunicazione   -   Assoggettamento  dell'installazione  degli
  impianti  a  procedure  di  valutazione  di  impatto  ambientale ed
  attribuzione   alla   Giunta   regionale  del  potere  di  adottare
  disposizioni   di   attuazione   -   Denunciata  esorbitanza  dalle
  competenze  regionali -  Contrasto  con  le norme statali dettate a
  tutela  dell'ambiente  ovvero  costituenti principi fondamentali in
  materia   di   tutela   della   salute   e   di  ordinamento  della
  comunicazione.
- Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, commi 3 e 4.
- Costituzione,  artt. 117, commi primo [recte: secondo], lett. s), e
  secondo   [recte:   terzo],   nel   testo   novellato  dalla  legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 31 luglio 1997, n. 249,
  artt.  1,  comma  6,  lett. a), n. 2, e 2, comma 6; d.l. 23 gennaio
  2001,  n. 5  (conv., con modif., nella legge 20 marzo 2001, n. 66),
  art.  2,  comma  1;  d.l. 1 maggio 1997, n. 115 (conv., con modif.,
  nella legge 1 luglio 1997, n. 189), art. 2-bis, comma 2.
Ambiente   (tutela   dell')   -  Protezione  sanitaria  e  ambientale
  dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici -
  Norme  della  Regione  Marche  in  materia  di  impianti  fissi  di
  radiocomunicazione  -  Previsione, in via transitoria, di un valore
  limite  di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e
  la modifica degli impianti - Denunciato contrasto con la previsione
  che   attribuisce  allo  Stato  la  determinazione  dei  limiti  di
  esposizione,   dei  valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di
  qualita'.
- Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 3, comma 6.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. a);
- Costituzione,   art.   117,   nel   testo   novellato  dalla  legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Ambiente   (tutela   dell')   -  Protezione  sanitaria  e  ambientale
  dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici -
  Norme  della  regione  Marche  in  materia  di  impianti  fissi  di
  radiocomunicazione  - Attribuzione alla Giunta regionale del potere
  di  indicare  la distanza minima da determinate aree ed edifici che
  deve  essere  rispettata  in caso di installazione degli impianti -
  Denunciata  introduzione  di  un  parametro inadeguato e diverso da
  quelli di attenzione riservati alla legislazione statale.
- Legge Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma 3.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lett. a);
- Costituzione,   art.   117,   nel   testo   novellato  dalla  legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(GU n.6 del 6-2-2002 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
    Contro  la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale 13 novembre 2001, n. 25 "Disciplina regionale
in  materia  di  impianti  fissi  di radiocumunicazione al fine della
tutela  ambientale  e  sanitaria  della  popolazione", pubblicata nel
B.U.R. n. 134 del 22 novembre 2001; in particolare delle disposizioni
di  cui  all'art. 3,  commi  3  e 4; all'art. 3, comma 6; all'art. 7,
comma 3.
    Come espressamente risulta dal titolo della legge regionale n. 25
del 2001 e dal suo art. 1, la disciplina dettata dalla Regione Marche
riguarda  gli  impianti  fissi  di  radiocomunicazione "al fine della
tutela ambientale e sanitaria della popolazione".
    Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha
legislazione   esclusiva   nella   materia  della  tutela  ambientale
(art. 117,  primo  comma,  lettera  s), della Costituzione, nel testo
novellato  dalla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre
costituiscono  materia di legislazione concorrente (art. 117, secondo
comma)  quelle  della  tutela  della  salute e dell'ordinamento della
comunicazione,  con  conseguente potesta' legislativa esclusiva dello
Stato nella determinazione dei principi fondamentali.
    Cio'  premesso, l'impugnata legge regionale appare invasiva della
competenza   statale,  come  sopra  attribuita  dall'art.  117  della
Costituzione, relativamente alle disposizioni seguenti.
    1. - L'art.  3, comma 3, della legge regionale n. 25/2001 prevede
che l'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione di cui
al  precedente  art.  2  venga  sottoposta "ad opportuno procedere di
valutazione  di  impatto  ambientale  ...".  Il  comma  4 dell'art. 3
prevede che la giunta regionale adotti le disposizioni di attuazione.
    Le  norme  di cui ai citati commi 3 e 4 eccedono dalle competenze
regionali,  la  materia  essendo  infatti  disciplinata  da  principi
fondamentali  fissati  con legge dello Stato, in considerazione della
"forte   caratterizzazione   unitaria"  della  materia  stessa,  come
osservato nella sentenza della Corte n. 21 del 1991.
    Ed,  invero,  la  predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze   e   l'individuazione  dei  siti  per  l'ubicazione  degli
impianti, per quanto riguardano gli impianti di radiodiffusione, sono
riservate allo Stato, come risulta dagli articoli 1, comma 6, lettera
a),  n. 2,  e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche'
dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  legge  23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
    Norme   statali,  quelle  sopra  indicate,  dettate  o  a  tutela
dell'ambiente, ovvero che costituiscono principi fondamentali (stante
il  carattere fortemente unitario della materia) in materia di tutela
della salute e di ordinamento della comunicazione.
    Per  cio'  che  riguarda,  poi,  gli  impianti fissi di telefonia
mobile,  l'art.  2-bis,  comma  2,  del  decreto legge 1 maggio 1997,
n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 1 luglio 1997, n. 189, ha
previsto  che  la  "installazione  di  infrastrutture  dovra'  essere
sottoposta   ad   opportune   procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale".  Ma  non ha individuato, direttamente od indirettamente,
ne'  le  competenze,  ne'  i  criteri  di  carattere  generale  e  le
procedure.  Sicche', almeno al momento, la competenza resta riservata
allo Stato, in funzione della tutela dell'ambiente.
    Di  conseguenza,  il  richiamo  al  citato  art. 2-bis, contenuto
nell'art.  3,  comma  3,  della  legge  regionale  impugnata,  non e'
rilevante  per  attribuire la competenza alla regione. D'altro canto,
per  l'installazione  delle  infrastrutture  in  questione  non  sono
applicabili  le  disposizioni  statali  generali sulla valutazione di
impatto ambientale.
    2. - La  disposizione  di  cui  all'art.  3, comma 6, della legge
regionale  impugnata  prevede, sia pure in via transitoria, un valore
limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la
modifica degli impianti di che trattasi.
    Cosi'  facendo,  la  norma  in  questione  invade  l'attribuzione
riservata  allo  Stato  dalla disposizione di cui all'art. 4, lettera
a),  della  legge  22 febbraio 2001, n. 36, che costituisce principio
fondamentale in materia di tutela della salute "in considerazione del
preminente  interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
di  normative omogenee in relazione alle finalita' indicate nell'art.
1" della medesima legge n. 36.
    3. - L'art.  7,  comma 3, della legge regionale impugnata demanda
alla  giunta  regionale  di adottare un valore di distanza minima, da
determinate aree ed edifici, nell'installazione degli impianti di cui
al precedente art. 2.
    La  norma  dell'art.  7,  comma 3, introduce quindi un parametro,
quello  della  distanza,  diverso  da  quelli  di  attenzione, la cui
determinazione  e' riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera
a), della citata legge quadro n. 36 del 2001.
    Inoltre,   il   solo  parametro  della  distanza  e'  inadeguato,
dovendosi  invece  tener  conto delle caratteristiche rilevanti delle
stazioni  trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema
radiante),  nonche'  del  livello  massimo di campo ammissibile nelle
aree abitate.
                              P. Q. M.
    Si  chiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la
legge  regionale Marche 13 novembre 2001, n. 25, nei suoi articoli 3,
commi 3 e 4; 3, comma 6; 7, comma 3.
    Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti:
        1) estratto  della  deliberazione  del Consiglio dei ministri
del 21 dicembre 2001, con allegata relazione;
        2) copia della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25.
    Roma, addi' 11 gennaio 2002
              L'Avvocato dello Stato: Ivo M. Braguglia
02C0048