N. 10 ORDINANZA 16 - 30 gennaio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Magistratura  - Cessazione dal servizio del magistrato per dimissioni
  -  Divieto  di  successiva  riammissione in magistratura - Asserita
  irragionevolezza  con  disparita'  di  trattamento  tra  magistrati
  ordinari,  a  seconda  che  siano  dimissionari  o  decaduti, e dei
  magistrati   ordinari   rispetto  ai  magistrati  amministrativi  e
  contabili Manifesta infondatezza della questione.
- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 211, primo comma.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.6 del 6-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 211 del regio
decreto  30 gennaio  1941,  n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso
con  ordinanza  del  22 novembre  2000  dal  Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio,  sezione  I,  sul ricorso proposto da Vittorio
Cardarelli  contro  Ministero  della  giustizia ed altro, iscritta al
n. 295  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Vittorio  Cardarelli nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4 dicembre  2001  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'avv.to  Giovanni  Pellegrino  per  Vittorio Cardarelli e
l'Avvocato  dello  Stato  Ignazio  F. Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
sezione   I,   ha  sollevato,  con  ordinanza  del  22 novembre  2000
depositata  il  successivo  22 dicembre,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 211  (recte: primo comma) del regio decreto
30 gennaio  1941,  n. 12  (Ordinamento  giudiziario),  in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
        che   la   norma   impugnata,  vietando  la  riammissione  in
magistratura  del  magistrato  cessato  dal servizio in seguito a sua
domanda,  ad avviso del giudice a quo realizzerebbe una irragionevole
disparita' di trattamento rispetto al caso in cui e' stata dichiarata
la  decadenza  dall'impiego  per assenza ingiustificata dall'ufficio,
poiche',  in  quest'ultimo, e' invece ammissibile, ex art. 132, primo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la riammissione in servizio;
        che,  secondo  il  tar,  la disposizione censurata violerebbe
inoltre  l'art. 3  della Costituzione, in quanto sarebbe priva di una
plausibile  giustificazione  e  realizzerebbe in danno dei magistrati
ordinari  una  non  ragionevole disparita' di trattamento rispetto ai
magistrati  amministrativi e contabili, per i quali le dimissioni non
precludono  la  successiva riammissione in servizio, stabilendo cosi'
una disciplina intrinsecamente irragionevole;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;
        che si e' costituito in giudizio il ricorrente nel processo a
quo il quale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in
prossimita'  dell'udienza  pubblica,  ha chiesto che la questione sia
accolta.
    Considerato  che  il  tar  per  il Lazio, sezione I, dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 211, primo comma, regio decreto
n. 12  del  1941  nella parte in cui stabilisce che il magistrato, il
quale  ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua domanda,
da  qualsiasi  motivo  determinata,  non  puo'  essere  riammesso  in
magistratura,  in  quanto la predetta norma, oltre ad essere priva di
ragionevole  giustificazione,  determina,  in  violazione dell'art. 3
della  Costituzione,  una  disparita'  di trattamento sia rispetto al
caso   di   cessazione   del  rapporto  di  impiego  derivante  dalla
dichiarazione  di  decadenza per assenza ingiustificata dall'ufficio,
sia  rispetto  alla disciplina stabilita al riguardo per i magistrati
amministrativi e contabili;
        che,    spettando    al    legislatore   ordinario   un'ampia
discrezionalita'      nella      materia     dell'inquadramento     e
dell'articolazione delle carriere del pubblico impiego e "non essendo
consentito  al  controllo  di  costituzionalita'  di  travalicare nel
merito  delle  opzioni  legislative"  (sentenza  n. 5  del  2000), in
mancanza  di  un  valido termine di confronto va escluso che la norma
sia manifestamente irragionevole o arbitraria;
        che,  indipendentemente dal fatto che la diversita' di regime
relativa alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o per
decadenza  non  e'  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione non
essendo  le due situazioni comparabili (sentenza n. 433 del 1994), va
osservato  che  la  norma  censurata  e'  norma speciale che non puo'
essere  messa in utile comparazione con norme generali, in quanto non
e'   irragionevole   che   il  legislatore,  considerando  nella  sua
discrezionalita'  le  differenze  e  le  peculiarita',  disciplini di
conseguenza  i vari aspetti dello status e dei compiti dei magistrati
(sentenza n. 289 del 1992);
        che   la   giurisprudenza   costituzionale   e'   consolidata
nell'affermare che l'ordinamento vigente non contempla uniformita' di
attribuzioni   di  funzioni,  ne'  di  regolamentazione  dell'assetto
strutturale  degli  uffici  e  dello  stato  giuridico  delle diverse
magistrature, sicche', non sussistendo la asserita omogeneita' tra le
figure in comparazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 434 del 2001), la
diversita'  di  disciplina  del  profilo  in  esame  non  si  pone in
contrasto con il principio di eguaglianza;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 211,  primo  comma, del regio
decreto  30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata,
in   riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione I, con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso,  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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