N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2001

Ordinanza  emessa  il  6  dicembre  2001 dal tribunale amministrativo
regionale  della Puglia sul ricorso proposto da De Bartolo Giuseppina
contro Regione Puglia

Impiego  pubblico  -  Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a
  482  posti  di  ottava  qualifica  funzionale - Riserva del 100 per
  cento  dei posti messi a concorso al personale interno appartenente
  alla  qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di
  laurea  -  Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico
  per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  - Deteriore trattamento del
  personale  interno,  appartenente  ad altra qualifica funzionale in
  possesso  del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad
  eventuale  concorso  pubblico  per  l'ottava qualifica funzionale -
  Richiami  alle  sentenze  della  Corte costituzionale nn. 364/1999,
  1/1999, 313/1994 e 266/1993.
- Legge  Regione  Puglia  4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in
  combinato  disposto  con  l'art.  39  della  legge Regione Puglia 9
  maggio 1984, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.7 del 13-2-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella camera di consiglio
del 5 luglio 2001;
    Visto il ricorso n. 2068/1998, proposto da De Bartolo Giuseppina,
rappresentata e difesa da Millefiori avv. Tommaso, domiciliata presso
la segreteria del Tribunale amministrativo regionale;
    Contro  Regione  Puglia,  in  persona del Presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  da Portaccio avv.
Carlo,  domiciliata presso la segreteria del Tribunale amministrativo
regionale dell'annullamento:
        in parte qua e nei limiti dell'interesse, della deliberazione
del  dirigente  del  settore personale, organizzazione e metodi della
Regione  Puglia  n. 12  in  data  19  agosto  1998,  con  la quale la
ricorrente  e'  stata  esclusa  dalla  partecipazione al concorso per
titoli   ed  esami  per  n. 482  posti  di  8a  qualifica  funzionale
funzionario  (art. 30  l.r.  7/1997)  indetto  con  deliberazione  di
g.r. 10179  in  data  30  dicembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 132
supplemento del 31 dicembre l997;
        nonche'  di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o
conseguenziali, ivi compreso il bando di concorso (gia' impugnato) ed
il   relativo  provvedimento  attuativo  del  dirigente  del  settore
personale della Regione Puglia n. 3 in data 4 giugno 1998.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Uditi gli avv. Vincenzo Parato, su delega dell'avv. T. Millefiori
e l'avv. Carlo Portaccio;
    Relatore   all'udienza   del   5  luglio  2001  il  I  Ref. Maria
Abbruzzese;
    Ritenuto e considerato in

                           Fatto e diritto

    I. - La  l.r.  Puglia  4 febbraio 1997, n 7 (intitolata "Norme in
materia  di organizzazione dell'amministrazione regionale"), dispone,
all'art. 32,  primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla
sua  entrata  in  vigore  e comunque per una sola volta e prima della
attivazione  del  processo  di  trasferimento  di funzioni al sistema
delle autonontie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti
del  ruolo  organico  regionale  di  ciascuna  qualifica,  secondo le
modalita'  di  cui  allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della
l.r.   9  maggio  1984,  n. 26,  confermato  dalle  successive  leggi
regionali  13  aprile  1988,  n. 13,  art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22,
art. 46, comma 2.
    Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, l.r. 7/1997)
dispone  che  "i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale
in  progressione  successiva,  a partire all'ottava e fino alla terza
qualifica  funzionale,  sono  coperti  mediante  concorsi interni per
titoli  e  esami  ovvero,  per le qualifiche dalla quinta all'ottava,
mediante  corsi-concorso  riservati  al  personale  inquadrato  nella
qualifica  immediatamente  inferiore  con un' anzianita' di effettivo
servizio  di  almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del
titolo   di   studio   richiesto   per  la  qualifica  funzionale  di
appartenenza".
    Il  citato  e  richiamato art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26
("Concorsi  speciali")  dispone  a  sua volta che "in occasione delle
operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente
legge,  sulla  base  della legge regionale di organizzazione, e anche
per  un  definitivo  riequilibrio  dell'applicazione  degli  istituti
normativi  dei  precedenti  contratti,  il  100% dei posti vacanti in
ciascuna  qualifica  funzionale, dalla seconda all'ottava, e' coperto
mediante  concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale
inquadrato  nel livello immediatamente inferiore con un'anzianita' di
servizio  di  almeno  tre anni nel livello medesimo e in possesso del
titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza".
    II. - Con  deliberazione  di  g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997,
avente  ad  oggetto  "artt. 30 e 32 l.r. n. 7/1997, bandi di concorsi
interni   riservati   al   personale   di   ruolo   della   regione",
l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore
personale,  ha  bandito  i  concorsi  interni  riservati al personale
regionale  ed  in particolare il concorso interno per n. 482 posti di
8a  qualifica funzionale, prescrivendo che "i requisiti necessari per
partecipare  ai  concorsi  interni sono: inquadramento in ruolo nella
qualifica  immediatamente inferiore, un'anzianita' nella qualifica di
appartenenza  di  almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio
previsto   per   l'accesso   dall'esterno   per   la   qualifica   di
appartenenza".
    La   ricorrente,   dipendente   regionale   di   ruolo  laureata,
formalmente   inquadrata   nel  ruolo  unico  regionale  nella  sesta
qualifica  funzionale  -  1. e.d., ha dapprima, con separato ricorso,
impugnato il bando, a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti
per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica funzonale,
non  ricoprendo  la  qualifica  immediatamente inferiore a quella del
posto   messo   a   concorso,   e  successivamente,  con  il  ricorso
odiernamente  all'esame,  il  provvedimento  di  esclusione, motivato
appunto sulla carenza della richiesta qualifica.
    Deduce   la   ricorrente  vizi  di  illegittimita'  derivata  del
provvedimento  di esclusione alla stregua dell'assunta illegittimita'
del bando e sulla scorta di due alternative prospettazioni:
        a)  un  primo ordine di argomentazioni assume che il disposto
normativo  regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di
corso-concorso  sarebbero  richiesti in via congiunta i due requisiti
del  possesso  del  titolo di studio e della qualifica immediatamente
inferiore,  requisiti  al  contrario  non  affatto  richiesti  per la
diversa procedura del concorso interno;
        b)  un  secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che
la  ricorrente  possiede il titolo di studio necessario per l'accesso
dall'esterno  alla  qualifica messa a concorso (il titolo di laurea),
assume  l'illegittimita'  derivata  della determinazione regionale di
precludere  del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione
la  possibilita'  di  accedere ai posti disponibili indipendentemente
dalla   qualifica  di  appartenenza  all'epoca  di  espletamento  del
concorso;  sarebbe  cioe'  illegittimo  il  bando  nella parte in cui
consentisse  di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al
personale   interno   in   possesso   del   titolo  e  con  qualifica
immediatamente inferiore.
    III. - In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il
collegio  che non possa accedersi alla prima delle due prospettazioni
proposte  dalla  ricorrente (illegittimita' del bando di concorso che
riserva  l'accesso  al concorso interno solo ai dipendenti interni in
possesso   del   relativo   titolo   di   studio  e  della  qualifica
immediatamente  inferiore  a quella del posto messo a concorso) sulla
base   di  una  diversa  interpretazione  della  norma  regionale  di
riferimento (il citato art. 32 della l.r. 7/1997).
    La  prefata disposizione, che si e' sopra testualmente riportata,
non  consente,  infatti,  ad  avviso  del  collegio  di  ritenere una
diversita'  di  requisiti  richiesti  ai  concorrenti tra le distinte
procedure   del   concorso   interno   per   titoli  ed  esami  e  il
corso-concorso, e cio' per due concorrenti ragioni; ritiene anzitutto
il   collegio  che  l'attributo  "riservati",  contenuto  nel  citato
art. 32,  sia  riferito ai "concorsi interni" ed ai "corsi-concorso",
non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello
stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.
    In  ordine  ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un
concorso  interno  per  titoli  ed esami, del tutto disancorato dalla
previsione  di  limiti  (natura  dei  titoli richiesti: di studio? di
qualifica?),  snaturerebbe  la  stessa  possibilita' di esercizio del
potere  rimesso  alla  regione di dotarsi del personale necessario e,
ovviamente, qualificato per i posti a concorso.
    Sotto  ulteriore  e  dirimente  profilo,  l'espresso  riferimento
operato  dal  citato  art. 32  lr.  7/1987  all'art. 39  l.r. 26/1984
(" ...si  provvede  alla  copertura ...  ai  sensi dell'art. 39 della
legge   regionale   9   maggio   1984,  n. 26 ...)  non  puo'  essere
interpretato  nel  senso di riferirlo alla sola disposizione relativa
alla  necessita'  di coprire con concorsi interni o corsi-concorso il
100%  di  posti  disponibili, risultando invece pacifico e confortato
dalla costante normativa regionale (il citato art. 39 l.r. 26/1984, i
successivi  art. 61  l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la
previsione  di indizione di concorsi interni non e' mai (ne' potrebbe
mai  essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per
partecipare  agli  stessi,  sicche',  nel caso di specie, il richiamo
all'art. 39  e'  confermativo  appunto  di tale indicazione, peraltro
ulteriormente  confermata  dalla  espressa  previsione  dello  stesso
art. 32.
    III.1. - Il  novum  del  detto  art. 32  e'  rappresentato, a ben
vedere,  dalla previsione della possibilita' di indire corsi-concorso
riservati,  in  aggiunta  o in alternativa ai concorsi interni, e per
questi  ultimi  (i corsi-concorso) il legislatore regionale ha dovuto
indicare  (e  ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi
richiesti per i concorsi interni.
    III.2. - Le  considerazioni che precedono servono a dar ragione e
conto   della   rilevanza  della  questione  sottoposta  alla  Corte,
ritenendo   il  collegio  di  non  poter  aderire  alla  prima  delle
prospettazioni  proposte  dalla  ricorrente, relativa come dello alla
illegittimita'   del   bando   per  assunta  violazione  dell'art. 32
l.r. 7/1997.
    IV. - Nondimeno,  la  ricorrente  ha,  come detto, dedotto in via
alternativa   che  possedendo  il  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione
del  concorso  interno  riservato  per  il  100%  a  chi si trovi nel
contemporaneo  possesso  del  titolo e della qualifica immediatamente
inferiore,   precluderebbe   appunto   l'accesso   dall'esterno   non
consentendo  l'espletamento  di  concorsi diversi da quelli interni e
sarebbe, sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.
    IV.1. - La  questione  e'  rilevante giacche' dall'accoglimento o
dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.
    V. - Ritiene   il   collegio   non  manifestamente  infondata  la
questione.
    La   costante  giurisprudenza  costituzionale  e'  nel  senso  di
ritenere  modalita'  prevalente  di  selezione  del  personale  delle
pubbliche  amministrazioni  quella del pubblico concorso, in ossequio
al  disposto  dell'art. 97  della  Costituzione  che  impone  il buon
andamento  degli uffici attraverso la miglior selezione del personale
garantita   appunto   dalla  maggior  partecipazione  alle  procedure
selettive assicurata dal concorso esterno.
    Reiteratamente  la Corte costituzionale ha invero sottolineato la
relazione  intercorrente  tra  l'art. 97  e  gli artt. 5l e 98 Cost.,
osservando   come,   in  un  ordinamento  democratico  -  che  affida
all'azione  dell'amministrazione,  separata  nettamente  da quella di
governo  (politica per definizione), il perseguimento delle finalita'
pubbliche  obiettivate nell'ordinamento - il concorso pubblico, quale
meccanismo  di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resti il
metodo  migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le
proprie  funzioni  in condizioni d'imparzialita', valore in relazione
al  quale  il  principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame
del  merito  sia  indipendente  da  ogni considerazione connessa alle
condizioni   personali   dei   vari  concorrenti  (cfr.  Corte  cost.
n.333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999).
    La   possibilita'   offerta  alle  pubbliche  amministrazioni  di
diversamente  selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto
peculiari  od  eccezionali,  idonee  a  giustificare  la  deroga  per
garantire  il  medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione,
ma  non  generalizzabili,  in  forza  delle ragioni sopra evidenziate
(cfr.Corte cost. n. 477/1995).
    Analoga   esigenza   riguarda  il  passaggio  di  impiegati  alla
categoria  superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente
all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma
di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta,
trovare  giustificazione  in  situazioni  eccezionali,  ma  anch'essa
giammai  derogare  al  principio  generale  che richiede il selettivo
accertamento  delle  attitudini  (cfr.  Corte  cost., 20 luglio 1994,
n. 313).
    Ne'  puo'  sottacersi  che l'abnorme diffusione della pratica del
concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in se'
una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello
delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento,
si  riflette  negativamente  anche  sul  buon  andamento della stessa
pubblica amministrazione (cfr. Corte cost., n. 1/1999).
    Osservava  significativamente la Corte che "l'accesso al concorso
puo',  ovviamente,  essere  condizionato  al  possesso  di  requisiti
fissati  in  base  alla  legge,  e  in tal modo non e' da escludere a
priori  che  possa  stabilirsi  anche  il  possesso di una precedente
esperienza  nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri
ragionevolmente  quale requisito professionale. Ma quando cio' non si
verifichi,  la  sostituzione  al  concorso  di  meccanismi  selettivi
esclusivamente  interni  ad  un  dato  apparato amministrativo non si
giustifica  alla  luce degli accennati principi costituzionali" (cfr.
Corte cost., n. 1/1999).
    V.1. - Nel  caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei
posti  resisi  disponibili  appare in qualche misura giustificata una
deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una
piu'  agevole  reperibilita'  dei  funzionari  e  per  facilitare  la
riorganizzazione  interna  degli  uffici,  non sembra ragionevole che
quella  indicata  (la  selezione  riservata agli interni) costituisca
l'unica  forma  di  selezione, giacche' riguardante il 100% dei posti
messi  a concorso (cfr. Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno
1993,  n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1), con gli
effetti paradossali ed ingiustificati indicati dalla ricorrente, alla
quale,  pur  essendo  in  possesso del titolo richiesto per l'accesso
dall'esterno  ed  in astratto idoneo, e' inibita la partecipazione al
concorso   giacche'   riservato  ai  titolari  di  mera  "rendita  di
posizione"  costituita  dal  possesso  della qualifica immediatamente
inferiore  a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica
scelta  di  cooptazione  generalizzata che si traduce in una sorta di
globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.
    VI. - La  questione,  nei  termini  indicati,  non  appare dunque
manifestamente  infondata  per  violazione  degli  artt. 3 e 97 della
Costituzione  del  combinato disposto della legge regionale (art. 32,
l.r. 7/1997,  comma  primo e art. 39 l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella
parte  in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso
al personale interno.
    VII. - Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 32,
comma  1,  l.r.  Puglia  7/97,  e  art. 39 l.r. Puglia 9 maggio 1984,
n. 26)  nella  parte  in  cui  riserva la copertura del 100% di posti
messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale
della   Puglia,   nonche'  comunicata  al  presidente  del  consiglio
regionale della Puglia.
    Cosi'  deciso  in  Bari,  nella  camera di consiglio del 5 luglio
2001.
                       Il Presidente: Perrelli
                       L'estensore: Abbruzzese
02C0066