N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 6 dicembre 2001 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da De Bartolo Giuseppina contro Regione Puglia Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993. - Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.7 del 13-2-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001; Visto il ricorso n. 2068/1998, proposto da De Bartolo Giuseppina, rappresentata e difesa da Millefiori avv. Tommaso, domiciliata presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale; Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa da Portaccio avv. Carlo, domiciliata presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale dell'annullamento: in parte qua e nei limiti dell'interesse, della deliberazione del dirigente del settore personale, organizzazione e metodi della Regione Puglia n. 12 in data 19 agosto 1998, con la quale la ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami per n. 482 posti di 8a qualifica funzionale funzionario (art. 30 l.r. 7/1997) indetto con deliberazione di g.r. 10179 in data 30 dicembre 1997, pubblicata nel B.U.R. n. 132 supplemento del 31 dicembre l997; nonche' di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso il bando di concorso (gia' impugnato) ed il relativo provvedimento attuativo del dirigente del settore personale della Regione Puglia n. 3 in data 4 giugno 1998. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; Uditi gli avv. Vincenzo Parato, su delega dell'avv. T. Millefiori e l'avv. Carlo Portaccio; Relatore all'udienza del 5 luglio 2001 il I Ref. Maria Abbruzzese; Ritenuto e considerato in Fatto e diritto I. - La l.r. Puglia 4 febbraio 1997, n 7 (intitolata "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"), dispone, all'art. 32, primo comma, secondo periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonontie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalita' di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2. Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, l.r. 7/1997) dispone che "i posti risultati vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire all'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli e esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un' anzianita' di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza". Il citato e richiamato art. 39 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26 ("Concorsi speciali") dispone a sua volta che "in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, e' coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianita' di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza". II. - Con deliberazione di g.r. n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto "artt. 30 e 32 l.r. n. 7/1997, bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione", l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di 8a qualifica funzionale, prescrivendo che "i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore, un'anzianita' nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza". La ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureata, formalmente inquadrata nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale - 1. e.d., ha dapprima, con separato ricorso, impugnato il bando, a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica funzonale, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, e successivamente, con il ricorso odiernamente all'esame, il provvedimento di esclusione, motivato appunto sulla carenza della richiesta qualifica. Deduce la ricorrente vizi di illegittimita' derivata del provvedimento di esclusione alla stregua dell'assunta illegittimita' del bando e sulla scorta di due alternative prospettazioni: a) un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso-concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti al contrario non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno; b) un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che la ricorrente possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume l'illegittimita' derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilita' di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioe' illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore. III. - In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non possa accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dalla ricorrente (illegittimita' del bando di concorso che riserva l'accesso al concorso interno solo ai dipendenti interni in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32 della l.r. 7/1997). La prefata disposizione, che si e' sopra testualmente riportata, non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversita' di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso-concorso, e cio' per due concorrenti ragioni; ritiene anzitutto il collegio che l'attributo "riservati", contenuto nel citato art. 32, sia riferito ai "concorsi interni" ed ai "corsi-concorso", non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate. In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilita' di esercizio del potere rimesso alla regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso. Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32 lr. 7/1987 all'art. 39 l.r. 26/1984 (" ...si provvede alla copertura ... ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 ...) non puo' essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessita' di coprire con concorsi interni o corsi-concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39 l.r. 26/1984, i successivi art. 61 l.r. 13/1988 e 46, comma 2, l.r. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non e' mai (ne' potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicche', nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 e' confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32. III.1. - Il novum del detto art. 32 e' rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilita' di indire corsi-concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi-concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni. III.2. - Le considerazioni che precedono servono a dar ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dalla ricorrente, relativa come dello alla illegittimita' del bando per assunta violazione dell'art. 32 l.r. 7/1997. IV. - Nondimeno, la ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che possedendo il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe, sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima. IV.1. - La questione e' rilevante giacche' dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso. V. - Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione. La costante giurisprudenza costituzionale e' nel senso di ritenere modalita' prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici attraverso la miglior selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno. Reiteratamente la Corte costituzionale ha invero sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 5l e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalita' pubbliche obiettivate nell'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialita', valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (cfr. Corte cost. n.333/1993; 453/1990 e, da ultimo, 1/1999). La possibilita' offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari od eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (cfr.Corte cost. n. 477/1995). Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazione in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (cfr. Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313). Ne' puo' sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in se' una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (cfr. Corte cost., n. 1/1999). Osservava significativamente la Corte che "l'accesso al concorso puo', ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non e' da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando cio' non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali" (cfr. Corte cost., n. 1/1999). V.1. - Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una piu' agevole reperibilita' dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacche' riguardante il 100% dei posti messi a concorso (cfr. Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1), con gli effetti paradossali ed ingiustificati indicati dalla ricorrente, alla quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, e' inibita la partecipazione al concorso giacche' riservato ai titolari di mera "rendita di posizione" costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio. VI. - La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione del combinato disposto della legge regionale (art. 32, l.r. 7/1997, comma primo e art. 39 l.r. 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso al personale interno. VII. - Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale delle suindicate norme.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, l.r. Puglia 7/97, e art. 39 l.r. Puglia 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia, nonche' comunicata al presidente del consiglio regionale della Puglia. Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001. Il Presidente: Perrelli L'estensore: Abbruzzese 02C0066