N. 17 SENTENZA 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regioni  Liguria  e  Toscana  -  Disposizioni  in  tema  di  sanzioni
  amministrative  -  Ricorsi  in  via  principale  del Presidente del
  Consiglio  dei  ministri  -  Assunta  violazione  della  disciplina
  statale  del  "ravvedimento",  con  effetto di sanatoria e rinuncia
  della  Regione  a  crediti gia' insorti nonche' lamentato contrasto
  con   il   principio   di   eguaglianza   -  Sopravvenuta  modifica
  costituzionale  delle norme del titolo V e, in particolare, riforma
  del   procedimento   di   controllo   delle   leggi   regionali   -
  Improcedibilita' dei ricorsi.
- Legge  Regione  Liguria  riapprovata il 1 marzo 2000; legge Regione
  Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000.
- Costituzione, artt. 3, 119 e 127.
(GU n.7 del 13-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 1 e 2
della  legge  della  Regione  Liguria,  riapprovata  il 1 marzo 2000,
concernente    "Disposizioni   integrative   alle   leggi   regionali
27 dicembre   1994,   n. 66   e   6 settembre  1999,  n. 28,  recanti
disposizioni  in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di  norme  tributarie",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  notificato il 17 marzo 2000, depositato in
cancelleria  il  25  successivo  ed  iscritto  al  n. 12 del registro
ricorsi  2000,  nonche'  dell'art. 3,  commi 1 e 2, della legge della
Regione   Toscana,   riapprovata  il  19 dicembre  2000,  concernente
"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme  tributarie.  Modifiche  alle  leggi  regionali 15 maggio 1980,
n. 80;  29 luglio  1996,  n. 60;  1 luglio 1999, n. 37", promosso con
ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato
l'11 gennaio  2001,  depositato  in  cancelleria  il 18 successivo ed
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della Regione Liguria e della
Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4 dicembre  2001  il  giudice
relatore Massimo Vari;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione
Toscana.

                          Ritenuto in fatto

    1.1.  -  Con  il  primo dei ricorsi in epigrafe il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato,  in riferimento all'art. 119
della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
articoli 1  e  2  della legge approvata dal Consiglio regionale della
Liguria   in  data  1  marzo  2000  (n. 355  del  2000),  concernente
"Disposizioni  integrative  alle  leggi  regionali  27 dicembre 1994,
n. 66  e  6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".
    La   disposizione   dell'art. 1   prevede,  per  le  tasse  sulle
concessioni  regionali,  la  riduzione,  al  quinto del minimo, della
sanzione  applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o
di  un acconto) entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia
comunque  eseguito  prima  che  la  violazione sia stata constatata o
siano   iniziate   verifiche  o  altre  attivita'  amministrative  di
accertamento  portate a formale conoscenza dell'autore o dei soggetti
obbligati.
    Il  ricorrente,  nel  rammentare  il  carattere  attuativo  della
competenza  regionale  in  materia  tributaria, e' dell'avviso che la
norma   all'esame  si  ponga  in  contrasto  con  la  disciplina  del
"ravvedimento"  racchiusa nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472
del 1997.
    E'  oggetto  di  censura  anche  l'art. 2,  il  quale  prevede la
inapplicabilita'   delle   sanzioni   amministrative  tributarie  per
insufficiente  o  ritardato  versamento  del  tributo speciale per il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi, relativamente al 1996,
qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio
1997.
    Secondo  il  ricorrente,  l'art. 3 della legge statale n. 549 del
1995 non consentirebbe al legislatore regionale - al quale e' rimessa
solo  la potesta' di "stabilire le modalita' di versamento" (comma 30
art. cit.)  -  di  esonerare,  in  via  generale, i soggetti tenuti a
corrispondere  il  tributo  dal rispetto del termine e dalle sanzioni
correlate al ritardato o insufficiente pagamento.
    1.2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo
"il   rigetto  del  ricorso  siccome  inammissibile  e/o  infondato";
conclusioni   ribadite   nella   memoria   depositata  nell'imminenza
dell'udienza.
    2.1.  - Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e
119  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana
in  data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni
in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  violazioni  di  norme
tributarie.  Modifiche  alle  leggi  regionali 15 maggio 1980, n. 80;
29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37".
    Nel  rammentare, anche in questo caso, che la potesta' tributaria
regionale  ha  carattere  meramente attuativo, il ricorrente denuncia
l'art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi precedenti all'entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo n. 472 del 1997, viene disposto
che, in caso di tardivo versamento del tributo speciale dovuto per il
deposito  in  discarica di rifiuti solidi, la sanzione, sempreche' il
ritardo  sia contenuto entro cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza di legge, e' pari al 5% del tributo stesso.
    Secondo  il  ricorrente,  la  menzionata  disposizione violerebbe
l'art. 119  della  Costituzione,  per  contrasto con la norma statale
(art. 13  del  decreto  legislativo  n. 472  del 1997) che regola gli
effetti del ravvedimento.
    La    medesima   disposizione,   disattendendo   l'art. 3   della
Costituzione,    introdurrebbe,    inoltre,   una   non   ragionevole
discriminazione  tra le medesime infrazioni tributarie, a seconda che
esse  siano  state  commesse  prima  o dopo il 1 aprile 1998 (data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997).
    Il  ricorrente  censura, in relazione agli articoli 3 e 119 della
Costituzione,  anche  la  disposizione  contenuta  nel  comma  2  del
menzionato  art. 3,  riguardante  le  sanzioni  da  applicare  per le
ipotesi  di  esercizio  di  attivita'  di discarica abusiva ovvero di
abbandono, scarico o deposito in modo incontrollato di rifiuti.
    2.2.  -  Con  memoria  del  22 ottobre  2001,  il  Presidente del
Consiglio  dei  ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione
di  quest'ultima  disposizione,  insistendo  per  la  declaratoria di
illegittimita' costituzionale del comma 1 del medesimo articolo.
    2.3. - Si e' costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo
che la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale
censurata sia dichiarata "inammissibile e infondata".
    Con  memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza, la stessa
regione  sostiene  che  l'intervenuta  entrata  in vigore della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della Costituzione) e, in particolare, della modifica
dell'art. 127  della Costituzione, ha fatto venir meno l'istituto del
"ricorso  in  via preventiva" nei confronti delle leggi regionali. Di
qui  la  richiesta di declaratoria di improcedibilita' sopravvenuta o
comunque   di  inammissibilita'  del  giudizio  avverso  la  delibera
legislativa n. 67 del 2000.
    In  tale  mutata  situazione normativa, la regione chiede, in via
subordinata,  che  venga  dichiarata  l'intervenuta  cessazione della
materia del contendere o, comunque, l'infondatezza del ricorso.

                       Considerato in diritto

    1. -   Oggetto  del primo dei giudizi in epigrafe e' la questione
di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 1 e 2 della delibera
legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data
1 marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente "Disposizioni integrative
alle  leggi  regionali  27 dicembre  1994,  n. 66 e 6 settembre 1999,
n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per
le  violazioni  di  norme  tributarie",  per contrasto con l'art. 119
della Costituzione.
    Secondo  il  ricorrente  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
l'art. 1  della delibera legislativa e' da reputare incostituzionale,
perche'   disattende   la  disciplina  del  "ravvedimento"  racchiusa
nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l'art. 2
introduce    una   non   consentita   generalizzata   sanatoria   per
l'insufficiente  o  ritardato  versamento  dei  tributi,  destinata a
risolversi  in  una  rinuncia della regione stessa ad un credito gia'
insorto.
    2. - Oggetto  del secondo dei giudizi in epigrafe e' la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  commi  1  e  2, della
delibera   legislativa  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  della
Toscana  in  data  19 dicembre  2000  (n. 67  del  2000), concernente
"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme  tributarie.  Modifiche  alle  leggi  regionali 15 maggio 1980,
n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37".
    Secondo  il  ricorrente,  Presidente  del Consiglio dei ministri,
sarebbero violati:
        l'art. 119  della  Costituzione,  a causa del contrasto delle
citate  disposizioni  legislative  regionali con le norme statali che
disciplinano,  rispettivamente,  gli effetti del ravvedimento in caso
di  pagamento  tardivo  del  tributo (art. 13 del decreto legislativo
n. 472  del  1997)  e  le  sanzioni  amministrative  per  il  caso di
esercizio di attivita' di discarica abusiva e di abbandono, scarico o
deposito  incontrollato  di  rifiuti  (art. 3  della legge n. 549 del
1995);
        l'art. 3  della  Costituzione,  a causa della non ragionevole
discriminazione  derivante dalle norme censurate tra violazioni dello
stesso   tipo.   Infatti,  l'art. 3,  comma  1,  della  deliberazione
legislativa   denunciata,   introdurrebbe   una   diversa  disciplina
sanzionatoria  a seconda che le violazioni siano state commesse prima
o  dopo  il  1  aprile  1998  (data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  n. 472 del 1997), con l'effetto, altresi', di comportare
l'applicazione  di  una  sanzione  superiore  a  carico  di chi abbia
versato l'imposta con un ritardo minimo, e cioe' sino a cinque giorni
lavorativi,  rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia
effettuato  il  versamento  con  un  ritardo maggiore.  A  sua volta,
l'art. 3,   comma   2,   della   medesima  deliberazione  legislativa
determinerebbe  l'ammontare  al  quale  deve  essere  commisurata  la
sanzione   amministrativa  di  specie  non  gia'  rapportandolo  alla
effettiva  e concreta base imponibile, ma a quello risultante dal suo
calcolo  prefissato "forfetariamente" e, pertanto, in via astratta, e
sostanzialmente fittizia.
    3. - In  ordine  ai  giudizi  in  epigrafe, i quali vanno riuniti
avendo  ad  oggetto  questioni  analoghe o comunque connesse, occorre
rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del giudizio,
il   peculiare   procedimento   di  controllo  di  costituzionalita',
attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, e'
venuto  meno,  a  seguito  dell'emanazione della legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3,  recante  "Modifiche al titolo V della parte
seconda  della  Costituzione",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
n. 248  del  24 ottobre  2001.  L'art. 8  di  detta legge, riformando
l'art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento,
prevede  ora  che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda  la  competenza della regione, puo' promuovere la questione di
legittimita'  costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione".
        Tale  nuova  disciplina,  avendo  espunto dall'ordinamento la
sequenza  procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione
della  legge  regionale,  a maggioranza  assoluta  dei componenti del
consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi a questa Corte,
impedisce  che il presente giudizio possa aver ulteriore seguito, non
essendo  piu'  previsto  che la Corte stessa eserciti il sindacato di
costituzionalita'  sulla  delibera  legislativa  regionale  prima che
quest'ultima  sia  stata  promulgata  e  pubblicata  e,  quindi,  sia
divenuta  legge  in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di
improcedibilita' dei presenti ricorsi, ferma restando la facolta' per
il  Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente,
impugnativa,   nei   termini  e  nei  modi  di  cui  al  nuovo  testo
dell'art. 127 della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara l'improcedibilita' dei ricorsi in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbario 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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