N. 19 ORDINANZA 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Locazione   di   immobili  urbani  -  Immobili  ad  uso  abitativo  -
  Sospensione  del  rilascio dell'immobile - Corresponsione, da parte
  del   conduttore,   del  canone  maggiorato  del  venti  per  cento
  sull'importo  aggiornato  -  Conseguente  esonero  dall'obbligo  di
  risarcire  il  maggior  danno (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.) -
  Lamentato  contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza  e con il
  diritto ad ottenere in giudizio un risarcimento in misura superiore
  a  quella  prevista nonche' pregiudizio del diritto di proprieta' -
  Intervenuta   dichiarazione  di  illegittimita'  della  norma,  nei
  termini prospettati - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, secondo comma.
(GU n.7 del 13-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo), promosso con
ordinanza  emessa  il  4 luglio  2000  dal  tribunale  di Firenze nel
procedimento  civile  vertente  tra  Riomaggiore  s.n.c.  e Quinonero
Mario,  iscritta  al  n. 94  del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 7, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Firenze, con ordinanza emessa il
4 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42,
secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 6,  comma 6,  della  legge 9 dicembre 1998,
n. 431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del rilascio degli immobili
adibiti  ad  uso  abitativo),  nella parte in cui esime il conduttore
dall'obbligo  di  risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591
del codice civile, allorche' sia corrisposta la maggiorazione del 20%
dell'importo del canone;
        che la norma impugnata stabilisce l'entita' del corrispettivo
dovuto  dal  conduttore dopo la cessazione del contratto, in tutte le
ipotesi  in  cui  il locatore non abbia potuto porre in esecuzione il
titolo   per   il   rilascio  dell'immobile,  determinando  il  detto
corrispettivo  in  una  somma  mensile  pari all'ammontare del canone
dovuto  alla  cessazione  del  contratto, con applicazione automatica
degli  aggiornamenti  annuali  nella  misura del 75% della variazione
dell'indice   Istat   verificatasi   nell'anno   precedente   e   con
l'ulteriore maggiorazione    del   venti   per   cento   sull'importo
aggiornato;
        che,   come   e'   stabilito   dalla   medesima   norma,   la
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ;
        che,  ad  avviso  del  giudice rimettente, l'art. 6, comma 6,
della  legge n. 431 del 1998, che predetermina in maniera forfettaria
il maggior danno subito dal locatore, si porrebbe in contrasto con il
principio  di  eguaglianza, poiche', impedendo al giudice di compiere
la   dovuta  valutazione  dell'effettivo  pregiudizio  risentito  dal
locatore,  darebbe luogo a risarcimenti di entita' non corrispondente
al  danno  effettivo, con conseguente indebito vantaggio per taluni e
sacrificio non dovuto per altri;
        che  la  norma  censurata  contrasterebbe anche con l'art. 24
della   Costituzione,   in  quanto  al  locatore  sarebbe  negata  la
possibilita'  di  far  valere  in  giudizio il diritto ad ottenere un
risarcimento  in misura superiore a quella predeterminata dalla norma
stessa;
        che,  infine,  sussisterebbe,  ad  avviso del rimettente, una
violazione   dell'art. 42   della   Costituzione,  poiche'  la  norma
censurata  comprimerebbe il godimento legittimo della proprieta', non
consentendo che il maggior danno subito sia effettivamente sanzionato
mediante il giusto ristoro;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  sostenendo  l'infondatezza  della questione, anzitutto per il
rilievo che il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti
spetta  al  legislatore,  il quale, nel caso di specie, ha attribuito
prevalenza   all'interesse   del   conduttore   a   corrispondere  un
risarcimento predeterminato nel periodo di esonero dalla restituzione
dell'immobile,   rispetto   all'interesse   del  locatore  di  vedere
reintegrato il proprio patrimonio secondo il valore di mercato;
        che  tale  prevalenza, ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe
che   una   conseguenza   della   scelta   legislativa  di  prorogare
l'esecuzione  degli sfratti, la quale scelta non appare irragionevole
se  posta  in relazione sia alla situazione del mercato immobiliare -
caratterizzato   da   canoni   elevati   in   ragione  della  penuria
dell'offerta  di  abitazioni, cui fa riscontro un modesto reddito pro
capite - sia alla transitorieta' della disciplina della proroga degli
sfratti.
    Considerato   che,  con  sentenza  n. 482  del  2000,  successiva
all'ordinanza    di    rimessione,   questa   Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  comma  6, della legge
n. 431  del 1998, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo
di  risarcire  il maggior  danno,  ai sensi dell'art. 1591 del codice
civile,  anche  nel  periodo  successivo alla scadenza del termine di
sospensione   della  esecuzione  stabilito  ope  legis  o  di  quello
giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile;
        che  la  questione  era  stata posta esattamente negli stessi
termini di quella ora sollevata dal Tribunale di Firenze.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 6,  comma  6,  della  legge
9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento
agli  articoli 3,  24  e  42,  secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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