N. 22 ORDINANZA 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sanita'  - Ruolo sanitario - Qualifiche dirigenziali di primo livello
  -  Definizione  di  requisiti  e  poteri  - Conseguente mancanza di
  stabilita'  del  rapporto di lavoro - Lamentato eccesso di delega -
  Difetto   di   rilevanza  della  questione  sollevata  -  Manifesta
  inammissibilita'.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, commi 1 e 2, prima parte.
- Costituzione,  artt.  3  e  76  (in relazione alla legge 23 ottobre
  1992, n. 421).
(GU n.7 del 13-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 1 e
2,  prima  parte,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della  legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso, con Ordinanza emessa
il  11 aprile  2000, dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile
vertente   tra  Scarponi  Renato  e  l'Azienda  ospedaliera  Ospedale
Niguarda Ca' Granda, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visti l'atto di costituzione di Scarponi Renato nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18 dicembre  2001  il giudice
relatore Massimo Vari;
    Uditi   l'avvocato   Giacinto   Favalli  per  Scarponi  Renato  e
l'Avvocato  dello  Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Ritenuto  che, con ordinanza dell'11 aprile 2000, il Tribunale di
Milano   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 76  e  3  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15,
commi  1  e 2, prima parte, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,  recante  "Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a
norma  dell'art. 1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nella parte
in cui viene riconosciuta "la qualifica dirigenziale di primo livello
al  personale  medico,  sulla  base delle funzioni nella stessa norma
indicate";
        che  l'ordinanza  e'  stata  emessa  nel corso di un giudizio
promosso  da un dipendente ospedaliero, inquadrato nella qualifica di
dirigente  di primo livello, il quale ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimita'  del  licenziamento,  disposto  nei suoi confronti a
seguito  di  contestazione disciplinare, con reintegrazione nel posto
di   lavoro   e  condanna  al  risarcimento  del  danno,  o,  in  via
subordinata,    al    pagamento   dell'indennita'   supplementare   e
dell'indennita'  sostitutiva del preavviso, oltre che al risarcimento
del danno;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo  la  disciplina denunciata
attribuirebbe  al  medico  ospedaliero  (che espleti le mansioni gia'
proprie  del  c.d.  aiuto)  una  qualifica dirigenziale solo formale,
priva  dei  poteri  e  delle  responsabilita' proprie del dirigente e
comportante  esclusivamente  la  conseguenza  negativa del difetto di
stabilita' reale del rapporto di lavoro;
        che   il   rimettente  -  nel  rilevare  che,  nella  specie,
l'attribuzione  della  qualifica  di  dirigente,  in via legislativa,
esclude  l'applicabilita'  di  quella giurisprudenza secondo la quale
anche  lo  pseudo-dirigente  o  dirigente  convenzionale  gode  della
medesima  garanzia  di  stabilita'  degli  altri  lavoratori - reputa
violata,  in primo luogo, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia  di  sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale),  volta  a  configurare  unitariamente  il  rapporto di
lavoro del pubblico impiego e della sanita', anche con riferimento ai
dirigenti,  come  dovrebbe evincersi dal rinvio dell'art. 1, comma 1,
lettera q), alle disposizioni del successivo art. 2;
        che,    in    particolare,    le    norme    sospettate    di
incostituzionalita',   distaccandosi   dal  paradigma  delineato  nel
predetto  art. 2,  contemplerebbero, per il dirigente medico di primo
livello,   requisiti   non  identificativi  di  una  professionalita'
adeguata  ed  estranei  ai poteri di direzione, vigilanza e controllo
indicati dalla legge delega;
        che,  d'altra  parte,  ad  avviso  del  rimettente,  anche ad
interpretare   quest'ultima  come  attributiva,  per  il  legislatore
delegato,  del  potere  di configurare il dirigente medico in maniera
diversa  ed  autonoma  rispetto  al  restante  settore  del  pubblico
impiego,  sussisterebbe  egualmente  un profilo di eccesso di delega,
avendo  le disposizioni oggetto di censura disciplinato anche livelli
dirigenziali  inferiori  a  quello apicale, senza considerare che "la
legge  delega  si  e'  limitata  a demandare al Governo il compito di
configurare il solo ruolo dei dirigenti apicali";
        che, infine, secondo l'ordinanza, pur a ritenere che la legge
delega   abbia   attribuito  il  potere  di  disciplinare  i  livelli
dirigenziali  inferiori, sussisterebbe, comunque, un contrasto con la
stessa  legge,  nella  parte  in  cui  viene  tracciata una figura di
dirigente priva di qualsiasi elemento di responsabilita';
        che,  quale  ulteriore  censura,  il  rimettente  lamenta  la
violazione  dell'art. 3 della Costituzione, posto che le disposizioni
denunciate,  con  l'attribuire la qualifica di dirigente a lavoratori
che  sostanzialmente non lo sono, finiscono "per far derivare effetti
(la  mancanza  di  stabilita'  del  rapporto)  identici a rapporti di
lavoro  profondamente  e  qualitativamente  diversi", nell'ambito dei
quali rientrano, dunque, "lavoratori che sono veri e propri alter ego
dell'imprenditore   e   lavoratori   che,   pur   dotati  di  elevata
professionalita', non dispongono nemmeno di funzioni direttive";
        che  si  e' costituito il ricorrente nel giudizio principale,
il  quale  ha  concluso  per  l'ammissibilita'  e la fondatezza della
questione,  ribadendo,  poi,  le  stesse  conclusioni  nella  memoria
presentata nell'imminenza dell'udienza;
        che e' intervenuto, altresi', il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   il  quale,  precisando  le  proprie  richieste  in  sede  di
discussione  orale,  ha  concluso  per  l'inammissibilita' ovvero, in
subordine, per l'infondatezza della questione.
    Considerato  che,  come  risulta dall'ordinanza di rimessione, il
giudizio  principale  ha  ad  oggetto  l'asserita  illegittimita' del
licenziamento  e  la  conseguente  reintegrazione nel posto di lavoro
richiesta  da  un  medico  ospedaliero,  inquadrato  con qualifica di
dirigente  di  primo  livello,  licenziato in seguito a contestazione
disciplinare;
        che,  avuto  riguardo all'oggetto della controversia pendente
innanzi   al   rimettente,   e  cioe'  la  legittimita'  o  meno  del
licenziamento  disposto  nei confronti del ricorrente, e' da ritenere
che   ad   esso   restino   completamente  estranee  le  disposizioni
denunciate,  che  non  concernono,  in  alcun modo, la disciplina del
recesso  del  datore  di lavoro, bensi' l'assetto della dirigenza del
ruolo  sanitario  e,  segnatamente,  l'articolazione  dei  livelli di
inquadramento e l'attribuzione delle relative funzioni;
        che,  dunque,  non trattandosi di disposizioni delle quali il
giudice  e'  tenuto  a  fare applicazione per la definizione del caso
innanzi  a  lui  pendente, difetta il requisito della rilevanza della
questione,  da  ritenere  sussistente solo quando la controversia non
possa    essere    decisa    indipendentemente    dalla   risoluzione
dell'incidente di costituzionalita';
        che,  pertanto,  la  questione  e' da reputare manifestamente
inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502 (Riordino della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Milano  con  l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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