N. 23 ORDINANZA 28 gennaio - 6 febbraio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istituti  di  credito  - Interessi bancari - Clausole anatocistiche -
  Validita'  ed  efficacia  fino  al  22  aprile  2000  -  Successivo
  adeguamento,  a  pena di inefficacia - Intervenuta dichiarazione di
  illegittimita'  della norma denunciata - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47, 76, 101, 102, 104.
(GU n.7 del 13-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: dott. Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3,
del  decreto  legislativo  4 agosto 1999 n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo  1  settembre  1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),  promossi con ordinanze
emesse  il  30 marzo  2001 dal Tribunale di Pesaro, il 14 luglio 2000
(n. 3  ordinanze)  e  il  22 maggio  2000  dal  Tribunale  di Pescara
rispettivamente  iscritte ai nn. 464, 486, 487, 488, 612 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 25 e 34 dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  giudizi  di opposizione a decreto
ingiuntivo  aventi  ad oggetto la validita' di clausole anatocistiche
contenute  in  contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,
il  Tribunale  di  Pesaro,  con  ordinanza  del 30 marzo del 2001, in
riferimento  agli  articoli. 3,  24,  47,  76,  101,  102 e 104 della
Costituzione  (r.o. n. 464 del 2001), ed il Tribunale di Pescara, con
tre ordinanze del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41
e 47 della Costituzione (r.o. nn. 486, 487, 488 del 2001), ed una del
22 maggio  del  2000,  in  riferimento all'art. 76 della Costituzione
(r.o.  n. 612  del  2001),  hanno sollevato questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 25,   comma  3,  del  decreto  legislativo
4 agosto  1999,  n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre
1993,  n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e  creditizia),  in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato
come  "terzo  comma  dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del
1993,  introdotto  dall'art. 25  del  decreto  legislativo n. 342 del
1999",  nelle  ordinanze registrate ai nn. 464 e 612 del 2001], nella
parte  in  cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di
interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore della delibera del
Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il risparmio (CICR)
relativa  alle modalita' ed ai criteri per la produzione di interessi
sugli   interessi   maturati   nelle   operazioni   poste  in  essere
nell'esercizio   dell'attivita'  bancaria  [delibera  poi  emessa  il
9 febbraio  2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide
ed  efficaci  fino  a  tale data, e che, dopo di essa, debbono essere
adeguate  -  a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -
al disposto della delibera, secondo le modalita' ed i tempi in questa
previsti;
        che,  nelle  ordinanze  registrate  ai nn. 486, 487 e 488 del
2001, si indica, quale norma denunciata, anche quella di cui al comma
2  del citato decreto legislativo n. 342 del 1999, pur indirizzandosi
le censure solo al comma 3 dello stesso articolo;
        che  nei giudizi registrati ai numeri 486, 487, 488 e 612 del
2001  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  dichiararsi  l'inammissibilita' della sollevata questione,
perche'    la    disposizione    censurata    e'   stata   dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.
    Considerato  che i cinque giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe  o  identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge,
vanno riuniti e congiuntamente decisi (il menzionato errore materiale
contenuto  nelle  ordinanze  nn. 464 e 612 del 2001 non rende incerta
l'individuazione   della   norma  effettivamente  denunciata,  mentre
l'erronea  menzione  anche  del  comma  2  dell'art. 25  del  decreto
legislativo  n. 342  del 1999, nelle ordinanze nn. 486, 487 e 488 del
2001,  non  rende  meno evidente che la norma oggetto della sollevata
questione  e'  esclusivamente  quella  di cui al comma 3 dello stesso
articolo);
        che, con sentenza n. 425 del 2000 (anteriore all'ordinanza di
rimessione n. 464 del 2001 e successiva alle altre ordinanze), questa
Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 25,
comma   3,   del  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 342,  per
violazione dell'art. 76 della Costituzione;
        che,   pertanto,   la   norma   denunciata   non   vive  piu'
nell'ordinamento  giuridico  e  dunque  la  sollevata  questione deve
essere  dichiarata  manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551
del 2000, nn. 24, 51 e 404 del 2001).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 25,  comma  3,  del  decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia),  sollevata,  in  riferimento  agli  evocati
parametri,  con  le  ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di
Pesaro e dal Tribunale di Pescara.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
                 Il Presidente e redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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