N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2001

Ordinanza  emessa  il  14 novembre 2001 dalla Corte dei conti sezione
giurisdizionale  per  la  regione  Veneto  sul  ricorso  proposto  da
Rampinelli  Maria  contro  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica

Pensioni  di  guerra  -  Pensioni  privilegiate  indirette  - Diritto
  all'assegno  supplementare di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 dicembre
  1981,  n. 834  - Condizione - Convivenza (intesa come coabitazione)
  del  coniuge  superstite - Ingiustificato deteriore trattamento del
  coniuge  superstite  del pensionato privilegiato di guerra rispetto
  al coniuge superstite di titolare di pensione ordinaria.
-Legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.8 del 20-2-2002 )
                   IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

    Udito nella pubblica udienza del 17 maggio 2001, con l'assistenza
del    segretario,   sig.ra   Adriana   Morosini,   il rappresentante
dell'amministrazione  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dott. Aldo Santolamazza;
    Visto  il ricorso iscritto al n. 8234 (ex 3469/G) del registro di
Segreteria;
    Visti gli atti di causa;
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso presentato da
Rampinelli  Maria,  nata  a  Verona  il  4 settembre 1919, avverso la
determinazione   del  Direttore  Provinciale  del  Tesoro  di  Verona
n. 25795 del 28 aprile 2000;

                          Premesso in fatto

    Con  il  ricorso  proposto  innanzi  a  questo giudice, la sig.ra
Rampinelli,  come  indicata in epigrafe, ha reclamato il diritto alla
concessione  dell'assegno  supplementare,  nei  modi  e  nei  termini
previsti dall'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
    Ha  sostenuto la ricorrente che il provvedimento impugnato traeva
origine  dalla  modifica  legislativa  apportata  dall'art.  4, primo
comma,  della  legge  6 ottobre  1986,  n. 656, con conseguenze sulle
modalita'   di   erogazione   del   beneficio  suindicato,  ai  sensi
dell'art. 9, secondo comma, del citato d.P.R. n. 834 del 1981.
    L'amministrazione,   avendo   riscontrato  nella  fattispecie  la
carenza  del  requisito  dell'effettiva  convivenza fra i coniugi, ha
negato la concessione dell'assegno supplementare.
    Al  contrario,  per  espressa dichiarazione degli eredi del dante
causa  (25  ottobre  1999),  il  cui  contenuto  e'  stato confermato
autonomamente  dalla  ricorrente  (22 gennaio 2000), il risiedere dei
coniugi  in  due domicili diversi non avrebbe impedito la continuita'
del  rapporto  matrimoniale tanto sotto l'aspetto dell'assistenza che
sotto quello degli affetti.
    La  ricorrente  ha  evidenziato,  peraltro,  che  il  rapporto di
coniugio  non  puo'  ritenersi  interrotto  per  il solo motivo della
duplice  e  distinta residenza, non essendo stata mai pronunciata tra
lei e suo marito sentenza di separazione o divorzio.
    Prima    dell'udienza   pubblica   di   discussione,   la   Corte
costituzionale  si e' pronunciata in materia di accessori del credito
pensionistico  e  con  la  sentenza  n. 214  del  18  luglio  1984 ha
dichiarato  illegittimo  l'art. 81,  sesto  comma,  del  testo  unico
approvato  con  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui
stabilisce che, per il conferimento del trattamento di reversibilita'
in  favore  del coniuge superstite, occorre tener conto dei requisiti
dell'inabilita' a proficuo lavoro e della convivenza.
    Il  giudice  delle  leggi, nell'evidenziare i caratteri peculiari
della  pensione  di guerra (solidarieta', funzione alimentare, ecc.),
ha  affermato  che  la natura risarcitoria dell'assegno pensionistico
non   esclude   che  il  legislatore,  nell'esercizio  della  propria
discrezionalita' legislativa, possa stabilire limiti e condizioni per
l'ammissibilita' di questo diritto.
    Ad  avviso  di  questo  requirente  sussistono,  quindi,  fondate
ragioni per ritenere, allo stato della legislazione, inaccoglibile il
ricorso   di   Rampinelli   Maria,  siccome  e'  ius  receptum  nella
giurisprudenza  pensionistica  che  per convivenza tra i coniugi deve
intendersi la situazione della coabitazione tra loro.
    Di  tal  che  la  disposizione  applicabile  alla  fattispecie si
manifesta  vincolante per quanto giudicante e non superabile mediante
una diversa interpretazione giudiziaria.
    Sussistono,  invece, manifesti e sufficienti motivi di dubbio per
ritenere  l'art. 4,  primo  comma,  lett.  c),  legge 6 ottobre 1989,
n. 656,  sia  in  contrasto  con  il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione.
    Questo   Giudicante   nutre,   infatti,   perplessita'  circa  la
compatibilita'   costituzionale   della  disposizione  contenuta  nel
predetto  art. 4,  primo  comma,  della legge n. 656/1986 rispetto al
principio  di  giustizia  e  di  parita'  di trattamento che discende
dall'art. 3 della Costituzione.
    Appare,  infatti,  illogica  ed irrazionale la scelta legislativa
che  ha  inteso introdurre una condizione limitativa al godimento del
trattamento pensionistico privilegiato indiretto di guerra.
    Ritiene  questo  giudice  unico  che le conseguenti differenziate
posizioni,  tra  chi  ha diritto all'erogazione supplementare e chi a
tale  diritto  non  ha  accesso,  non  risiedano in una diversita' di
condizioni   oggettive,   tali   da  giustificare,  sul  piano  della
ragionevolezza,  un  diverso  trattamento pensionistico, bensi' in un
criterio  (la  convivenza  intesa  come coabitazione) che finisce per
disconoscere il diritto di ciascun dei coniugi di fissare liberamente
la  propria  residenza, pur senza rinunciare ai rapporti di affetto e
di convivenza.
    Il   difetto   della  disposizione,  sospettata  d'illegittimita'
costituzionale,  comporta  che,  a  parita'  di rapporti di coniugio,
viene  riservato  un  trattamento piu' favorevole a chi percepisce il
trattamento  previdenziale  ordinario rispetto a chi tale trattamento
non riceve.
    Osserva, altresi', questo giudicante che la previsione normativa,
nell'accezione accolta dalla giurisprudenza pensionistica, non appare
giustificabile per la seguente ulteriore considerazione.
    E'  noto  che  la  Costituzione  attribuisce  particolare rilievo
all'istituto  familiare  riservando  uguali  diritti per tutti i suoi
componenti.
    Di  tal  che i suindicati trattamenti pensionistici differenziati
si fondano esclusivamente sul riconoscimento o meno della convivenza.
    Se  non  che  il difetto del requisito della convivenza non viene
meno  per  il  solo  fatto  della  scelta  di diverse residenze fra i
coniugi.
    La   norma   applicata  dall'amministrazione  resistente  appare,
quindi,  palesemente illegittima in considerazione che soggetti nelle
medesime  situazioni  di  fatto sono discriminati solo sulla base del
diverso  titolo  da  cui  trae  origine  il  trattamento economico in
godimento.
    E   cio'   in   contrasto  col  principio  costituzionale  dianzi
menzionato della parita' di trattamento fra soggetti.
    Rilevato che la Corte dei conti ha giurisdizione in tema di oneri
accessori che trovino titolo nel rapporto pensionistico;
        che,  per  quanto  sopra  esposto  la questione relativa alla
illegittimita'  costituzionale  del  primo  comma  dell'art. 4, della
legge  n. 656/1986, in relazione all'art. 3 della Costituzione appare
a questo giudicante non manifestamente infondata, oltre che rilevante
ai fini del decidere, anche in relazione al quadro normativo generale
ed   alla  giurisprudenza  pensionistica  che  si  e'  formata  sulla
questione;
        che questo giudice unico, competente nella materia de qua, ai
sensi  dell'art. 5,  legge  21  luglio  2000,  n. 205, ritiene che il
presente  giudizio  non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione  della  questione  di  legittimita' costituzionale, cosi'
come esposta in premessa.
                              P. Q. M.
    Il giudice unico delle pensioni presso la sezione giurisdizionale
per la Regione Veneto della Corte dei conti;
    Visti  gli  artt. 134 Cost., 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23,
legge 11 febbraio 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4,
primo comma, legge 6 ottobre 1986, n. 656, con contrasto con l'art. 3
della  Costituzione,  nella  parte in cui sancisce il requisito della
convivenza    come    presupposto   per   l'erogazione   dell'assegno
supplementare previsto dall'art. 3, d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  soluzione  in  via
incidentale della predetta questione;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Venezia, nell'udienza del 17 maggio 2001.
             Il giudice unico delle pensioni: Frittella
02C0082