N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2001
Ordinanza emessa il 20 novembre 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sui ricorsi proposti da Agenzia delle Entrate ufficio di San Miniato contro Conceria David International S.p.a. ed altre Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da forze di polizia nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Possibilita' che siano trasmessi direttamente agli uffici delle imposte ad opera dell'autorita' giudiziaria (in particolare, del pubblico ministero in sede di indagini preliminari) e come tali utilizzati da parte del giudice tributario senza previa verifica da parte della Guardia di finanza o degli uffici finanziari - Violazione del diritto di difesa del contribuente. -D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63 e succ. modif. - Costituzione, art. 24.(GU n.8 del 20-2-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza: sull'appello R.G. Appelli 2612/99 depositato il 16 luglio 1999, avverso la sentenza n. 25/03/99 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria David International S.p.a., leg. rappr. pro tempore Lanfranco Catastini, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso n. 111/113, difeso da: Russo Pasquale, Cordeiro Guerra e Lagordi Luciano, presso studio Russo Cordeiro Guerra, residente in Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: pr. ver. + avv. rett. n. 600876/97 - I.V.A., 92; sull'appello R.G. Appelli 2613/99 depositato il 16 luglio 1999, avverso la sentenza n. 285/03/99 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Moda pelli S.p.a., leg. rappr. Guidi Alberto, residente in Santa Croce sull'Arno (PI) in via del Bosco n. 252, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi, n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816440/97 - I.V.A., 92, avv. di rett. n. 816441/97 - I.V.A. 93, avv. di rett. n. 816442/97 - I.V.A. 94; sull'appello R.G. Appelli 3574/99 depositato il 22 luglio 1999, avverso la sentenza n. 26/03/99 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa) contro Avvocatura di Stato - Firenze; controparte: Conceria Incas S.p.a., residente a Castelfranco di Sotto (PI) in via Mattei n. 11, difeso da: avv. Pasquale Russo e/o Roberto Cordeiro Guerra e/o dott. Lagordi Luciano residente in Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: avv. di rett. n. 816613/97 - I.V.A., 90, avv. di rett. n. 816614/97 - I.V.A. 92; sull'appello R.G. Appelli 3853/99 depositato il 12 novembre 1999, avverso la sentenza n. 359/03/98 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Fery S.r.l. conf. in pelle in liquidazione e p. e. sig. Bonistalli Stefano, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via S. Allende n. 19, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residenta a Pisa in piazza Garibaldi n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816634/97 - I.V.A., 92; sull'appello R.G. Appelli 3854/99 depositato il 12 novembre 1999, avverso la sentenza n. 359/03/98 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Fery S.r.l. conf. in pelle in liquidazione e p. e. ex amm. ce unica Frediani Iulga, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via S. Allende n. 19, difesa da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816634/97 - I.V.A., 92; sull'appello R.G. Appelli 3865/99 depositato il 12 novembre 1999, avverso la sentenza n. 360/03/98 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria Excelsior S.r.l. e p. e. il liquidatore Mini Mauro, residente a Castelfranco di Sotto (PI) in via Bachelet n. 34/D, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi n. 9; atti impugnati: pr. ver. + avv. di rett. n. 60088397/97 - I.V.A., 92; sull'appello R.G. Appelli 1521/00 depositato l'11 aprile 2000, avverso la sentenza n. 52/01/99 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. II.DD. di San Miniato); controparte: Conceria David International S.p.a., leg. rappr. pro tempore Lanfranco Catastini, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso n. 111/113, difeso da: avv.ti Russo Pasquale, Cordeiro Guerra Roberto e Paolo e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: avv. di accert. n. 40/97 - IRPEG + ILOR, 91; sull'appello R.G. Appelli 1522/00 depositato l'11 aprile 2000, avverso la sentenza n. 51/01/99, emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. II.DD. di San Miniato); controparti: Conceria Incas S.p.a., leg. rap. Ceccatelli Walter, residente a San Miniato (PI) in via Ser Ridolfo n. 3, difeso da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro Roberto e Paolo Paolinelli e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29; Maffei Nilo, residente a Montopoli in Val d'Arno (PI) in piazza della Costituzione n. 23, difeso da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro Roberto e Paolo Paolinelli e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29, atti impugnati: avv. di accert. n. 4232000257 - ILOR, 91, avv. di accert. n. 4231002428 - IRPEF, 91; sull'appello R.G. Appelli 2363/00 depositato il 5 giugno 2000, avverso la sentenza n. 22/03/99 emessa dalla Commisione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria David International S.p.a., leg. rappr. pro tempore Lanfranco Catastini, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso, n. 111/113, difeso da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro Roberto e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: avv. di rett. n. 816632/97 - I.V.A., 92. Premesso che: a) davanti a questa sezione n. 26 della commissione tributaria regionale, a seguito di appello dell'amministrazione finanziaria, sono in discussione n. 9 procedimenti per illeciti tributari, relativi ad I.VA ed II.DD., nei confronti di varie societa' (sia di persone che di capitale); b) tali procedimenti, alcuni dei quali pendenti presso altra sezione, erano stati tutti rimessi a questa sezione, designata con provvedimento presidenziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) a provvedere in merito alla richiesta dell'amministrazione appellante della loro riunione per connessione "oggettiva", e raggruppati nella udienza odierna allo scopo di poter valutare la sussistenza delle condizioni richieste per la riunione (che puo' essere disposta da presidente della sezione designata "in ogni momento", ai sensi del comma 1 dell'art. 29 citato); c) le ragioni della esigenza di trattazione unitaria dei vari procedimenti in questione sono state riferite dall'amministrazione ai collegamenti che sarebbero emersi tra le attivita' di amministratori e soci delle societa' appellate, sottoposti ad indagini preliminari per ipotesi di reato in materia societaria e fiscale, essenzialmente sulla base di consulenza contabile fatta eseguire dal pubblico ministero (Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa), secondo quanto segnalato dallo stesso magistrato inquirente in una missiva diretta all'amministrazione; d) con separata ordinanza questa Commissione, disattendendo la contraria tesi dei difensori delle parti appellate; ha disposto la riunione di tutti i procedimenti in questione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo individuato il presupposto della connessione nell'unificante riferimento dell'Amministrazione alla suddetta indagine penale, ai limitati effetti di tale aspetto processuale. Rilevato quanto al merito delle questioni in esame che, innanzitutto, vi e' contrasto tra le parti in ordine alla legittimita' delle contestazioni poiche', essendo state esse formulate - come risulta dagli atti - con espressi riferimenti alla consulenza del pubblico ministero: 1) la difesa delle parti private ha sostenuto che si tratterebbe di contestazioni nulle in quanto basate soltanto sugli atti e le valutazioni della consulenza del pubblico ministero in sede di processo penale, che sarebbe inammissibile e comunque inutilizzabile in questa sede tributaria perche', essendo sfornita di valore probatorio in quanto acquisita in sede di indagini preliminari e costituendo percio' mero atto di parte senza verifica in contraddittorio dinanzi ad un organo giudicante, non sarebbe stata neppure oggetto della doverosa ed autonoma attivita' di accertamento e verifica da parte della Guardia di finanza o degli uffici dell'amministrazione; 2) l'amministrazione appellante, invece, ha sostenuto che tali contestazioni sarebbero avvenute con modalita' formali e sostanziali del tutto ammissibili e sarebbero, percio', immuni da rilievi di illegittimita' oltreche' fondate nel merito e, per ribadire le proprie tesi difensive di merito a sostegno dell'impugnazione, ha depositato in questa sede di appello il testo integrale dalla consulenza su dischetti in formato elettronico, deducendo trattarsi di ritardo ad essa non imputabile - con riferimento all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 - a causa della difficolta' di trascrizione nel formato cartaceo. Rilevato, inoltre, per quanto sopra che, poiche' la soluzione delle contestazioni sulla ammissibilita' e sul valore probatorio della consulenza del pubblico ministero, costituisce presupposto logico-giuridico per la decisione di merito, le valutazioni che la concernono hanno carattere di pregiudizialita' e di rilevanza per la decisione stessa. Considerato che: a) le norme che regolano l'acquisizione da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ad opera della Guardia di finanza, di documenti ed altri elementi di informazione provenienti dalla sede penale sono le disposizioni (di eguale contenuto) di cui all'art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quanto alle violazioni concernenti le II.DD)., ed all'art. 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quanto alle violazioni concernenti l'I.V.A,: "La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte ... Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria"; b) l'attuale stesura di tali norme, e' il risultato di successive modifiche apportate alla stesura originaria dall'art. 2, d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' dall'art. 18, legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le quali, oltre a riaffermare il principio di autonomia e separazione del processo tributario rispetto a quello penale, e' stato operato un adeguamento alla sopravvenuta riforma del codice di procedura penale, costituito dalla eliminazione sia della qualificazione di istruttorio in riferimento al segreto delle indagini preliminari del pubblico ministero sia della figura dell'imputato, con la possibilita' di riferirsi anche all'indagato; c) con riguardo a tale ultimo punto, e' pacifico in via generale che qualunque informazione (documenti, dati e notizie) acquisita in sede di indagini preliminari dal pubblico ministero non costituisce elemento probatorio di per se' ma rappresenta soltanto materiale d'indagine da sottoporre a verifica dibattimentale; d) nella diversa sede del processo tributario, a maggior ragione alla luce dei principi generali di separatezza tra i due tipi di processo nonche' delle disposizioni suddette, le informazioni provenienti da tale fase del processo penale possono essere utilizzate della Guardia di finanza soltanto come elemento di partenza da sottoporre a verifica prima di trasmetterle degli uffici dell'amministrazione finanziaria. Rilevato che: a) risulta dagli atti e dalle sentenze impugnate che la guardia di finanza e gli uffici dell'amministrazione finanziaria non hanno sottoposto ad alcuna verifica le informazioni contenute nella consulenza disposta dal pubblico ministero in sede penale, procedendo alle contestazioni sulla sola base della informativa delle relative valutazioni e conclusioni; b) risulta, anzi, che nel caso del procedimento n. 1521/2000 l'ufficio dell'amministrazione appellante ha ricevuto direttamente dal pubblico ministero la documentazione costituita da tale consulenza senza alcun tramite della guardia di finanza; c) risulta, inoltre, dagli atti (proc. n. 2613/2000, missiva del 15 maggio 2000) che il pubblico ministero ha sollecitato, in via generale, la richiesta diretta di "atti procedimentali" da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria interessati. Ritenuto che: a) poiche' i richiamati artt. 33 d.P.R n. 600/1973 e 63 d.P.R. n. 633/1972 prevedono espressamente che debba essere la guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, a poter collaborare con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria trasmettendo loro dati e notizie acquisiti in sede di attivita' di polizia giudiziaria, propria o di altre forze di polizia, sembrerebbe da escludere che una analoga attivita' possa essere svolta direttamente da parte dell'autorita' giudiziaria, comunicando, cioe', direttamente con l'amministrazione; b) tuttavia, tale attivita' nel caso specifico dei procedimenti in oggetto risulta compiuta sostanzialmente ad iniziativa del pubblico ministero in sede di indagini preliminari poiche', come risulta dagli atti, ne' l'amministrazione finanziaria ne' la Guardia di finanza hanno compiuto accertamenti o verifiche di sorta sui dati e notizie tratte dalla consulenza del pubblico ministero, avendo proceduto entrambe a contestare gli illeciti tributari in questione, quanto alla prima, mediante avviso di accertamento e rettifica (proc. n. 2612/1999 - unico atto di contestazione), quanto alla seconda, mediante processo verbale di constatazione, sulla base delle sole risultanze della consulenza stessa (in tutti gli altri casi) cioe', in entrambi i casi senza eseguire alcuna attivita' autonoma di verifica di quei dati e notizie. Ritenuto, di conseguenza, che in tal caso: a) trattandosi: di attivita' compiuta al di fuori di ogni contraddittorio tra le parti; della manifestazione di un diretto potere di collegamento di un organo giudiziario inquirente con un organo della giustizia tributaria; della realizzazione di un sistema di circolazione diretto delle informazioni tra processo penale e processo tributario; di una sorta di iniziativa diretta del pubblico ministero nel processo tributario; b) non avendo tale quadro di rapporti riferimento in nessun'altra norma dell'ordinamento giuridico; c) se ne deduce che gli artt. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (II.DD.) e 63, d.P.R. 26, ottobre 1972, n. 633 (I.V.A.) e succ. modif, sembrano essere sospetti di incostituzionalita' per violazione dell'art. 24 Costituzione, che garantisce il diritto di difesa. Infatti, tale violazione sembra conseguire dall'interpretazione delle norme citate secondo quanto prospettato in base alle considerazioni da ultimo svolte, a causa dell'impossibilita' di diretto, contraddittorio tra la difesa del contribuente e il pubblico ministero, legittimo titolare dell'azione penale ma non soggetto processuale del procedimento tributario. La questione, cosi' come prospettata, si presenta, a parere della commissione: 1) rilevante ai fini della decisione in quanto, per poter stabilire la validita' e la portata probatoria degli elementi sui quali e' fondata la tesi dell'Amministrazione finanziaria, occorre valutare, alla luce delle disposizioni suddette, sia l'ammissibilita' della consulenza tecnica in questione, in ragione della sua provenienza dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari (in un caso anche mediante trasmissione diretta ad un ufficio dell'Amministrazione) sia il suo intrinseco valore probatorio, in relazione alla mancata verifica dei dati e notizie in essa contenuti da parte dell'amministrazione e della guardia di finanza; 2) non manifestamente infondata in considerazione sia del particolare rapporto di subordinazione della polizia giudiziaria nei confronti del pubblico ministero (art. 109 della Costituzione e art. 59 cod. proc. pen.) in virtu' del quale si potrebbe invocare il principio dell'ubi maior, favorendo l'interpretazione delle suddette disposizioni sospettata di incostituzionalita', sia della attuale stesura delle disposizioni in questione, che non sembra essere stata idoneamente raccordata alla posizione del pubblico ministero nel processo penale riformato, in particolare nella fase delle indagini preliminari, sia della lettera delle disposizioni medesime che, inquadrate nella vigente disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario, riservano all'autorita' giudiziaria soltanto la funzione di garante della separatezza tra i due tipi di processo e di titolare del potere di autorizzare la fruibilita' di dati e notizie del procedimento penale in quello tributario e non anche quella di diretta interlocutrice dell'Amministrazione finanziaria.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella parte in cui non escludono che nel processo tributario possano essere trasmessi direttamente agli uffici delle imposte ad opera dell'autorita' giudiziaria, in particolare del pubblico ministero in sede di indagini preliminari, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e, come tali, possano essere utilizzati dal giudice tributario senza previa verifica da parte della guardia di finanza o degli uffici medesimi. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il Presidente relatore: Capurso 02C0087