N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2001

Ordinanza  emessa  il  22  ottobre  2001  dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Randazzo Melina n. q. e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Indennita' mensile di frequenza per
  gli  invalidi  civili minori di 18 anni iscritti a scuole private e
  pubbliche  di  ogni  ordine  e  grado,  a  partire  dalle materne -
  Estensione  altresi'  agli  invalidi  minori da 0 a 3 anni iscritti
  all'asilo  nido  -Mancata previsione - Disparita' di trattamento di
  situazioni  omogenee  -  Incidenza  su  diritto  fondamentale della
  personalita' - Lesione della garanzia previdenziale.
-Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.
(GU n.8 del 20-2-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Vista  l'eccezione di legittimita' costituzionale formulata dalla
parte  ricorrente, e ribadita all'udienza di discussione, dell'art. 1
legge  11 ottobre  1990,  n. 289  nella  parte  in cui non estende la
provvidenza   richiesta   dalla  ricorrente  (indennita'  mensile  di
frequenza) anche ai minori che frequentano l'asilo nido,
    Rilevato:
        1)  che,  date  le  precisazioni rese dalle parti all'odierna
udienza  anche  in  relazione ai documenti prodotti, devono ritenersi
pacifici  i  fatti  di causa quanto alla sussistenza dei requisiti di
fatto posti dalla norma per il riconoscimento dell'indennita' mensile
di  frequenza,  e cioe' del requisito sanitario, di quello reddituale
di  cui  al  comma 5 e di quello della frequenza continua o periodica
dell'asilo  nido  di Nichelino per il periodo dedotto in causa, e che
pertanto la norma denunciata e' rilevante;
        2)   che  non  e'  possibile  addivenire  all'interpretazione
sollecitata  da  parte  ricorrente,  ritenuta dalla parte stessa piu'
aderente  al  dettato  costituzionale, e ritenere la norma riferibile
anche   ai   minori   frequentanti   l'asilo   nido,   perche'   tale
"interpretazione"   in   realta'   costituirebbe   una  inammissibile
integrazione  del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo
sul punto;
        3) che la questione non e' manifestamente infondata: infatti,
posto  che la norma qui esaminata riconosce l'indennita' di frequenza
agli  invalidi civili minori di anni 18 con persistenti difficolta' a
svolgere  i  compiti e le funzioni proprie dell'eta', e (comma 3) che
frequentino  scuole,  pubbliche  o private, di ogni ordine e grado, a
partire  dalla scuola materna - previsione, quest'ultima, che esclude
il  riferimento  alla  sola  scuola  dell'obbligo - paiono sussistere
dubbi  in  ordine  alla rispondenza della norma stessa ai principi di
solidarieta',  di  uguaglianza,  di  ragionevolezza e di effettivita'
dell'assistenza  sociale  posti  dagli  articoli  2,  3  e  38  della
Costituzione,  ove  non prevede l'estensione della provvidenza de qua
ai minori (da 0 a 3 anni) che frequentano l'asilo nido.
    E'  inoltre  da  rilevare, come osservato dalla parte ricorrente,
che  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  nel  dettare disposizioni
miranti  al  pieno  rispetto  della  dignita'  umana e dei diritti di
liberta' e di autonomia della persona bandicappata nonche' alla piena
integrazione  della stessa nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella  societa', all'art. 13 stabilisce che "al bambino da 0 a 3 anni
handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido": dunque, la
mancata  estensione  della  indennita'  di  frequenza  per  i bambini
handicappati da 0 a 3 anni rappresenta un ostacolo alla realizzazione
degli obiettivi posti dalla legge n. 104/1992.
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,
comma  3, legge 11 ottobre 1990, n. 289, nei termini sopra riportati,
in relazione agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  e  comunicata ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Torino, addi' 23 ottobre 2001
                          Il giudice: Lanza
02C0091