N. 26 ORDINANZA 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Veneto  -  Assistenza  sanitaria  -  Ricovero  in  strutture
  erogatrici  di prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario
  -  Concorso  dei disabili assistiti alle spese di degenza - Assunto
  contrasto  con i principi fondamentali della materia - Sopravvenuto
  mutamento   del   quadro  normativo,  con  modifica  del  parametro
  costituzionale  di riferimento - Restituzione degli atti al giudice
  rimettente.
-Legge  Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8, art. 8, commi 4, 5 e 6;
  legge Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5, art. 27, comma 5; legge
  Regione  Veneto  3  febbraio  1998,  n. 3,  art. 40, comma 1; legge
  Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55, comma 1.
- Costituzione,  art.  117  (in  relazione agli artt. 1, 2 e 26 della
  legge  23  dicembre 1978, n. 833 e 30 della legge 27 dicembre 1983,
  n. 730); legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(GU n.8 del 20-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5
e   6,  della  legge  della  Regione  Veneto  27 gennaio  1993,  n. 8
(Provvedimento  generale  di  rifinanziamento  e di modifica di leggi
regionali  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione,  legge  finanziaria  1993);  27,  comma 5, della legge della
Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano socio-sanitario regionale
per  il  triennio  1996/1998); 40, comma 1, della legge della Regione
Veneto    3 febbraio    1998,   n. 3   (Provvedimento   generale   di
rifinanziamento  e  di  modifica di leggi regionali per la formazione
del  bilancio  annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1998);  55,  comma  1,  della  legge della Regione Veneto 22 febbraio
1999,  n. 7  (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di   leggi  regionali  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione,  legge  finanziaria  1999), promosso con
ordinanza  emessa  il  10 novembre  2000 dal Tribunale di Bassano del
Grappa nel procedimento civile vertente tra Zanon Costante ed altra e
la  USL  n. 3  di  Bassano del Grappa, iscritta al n. 26 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti   gli  atti  di  intervento  della  Regione  Veneto  e  del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso contro l'Azienda
sanitaria  USL n. 3 di Bassano del Grappa dai genitori di una degente
presso  l'Istituto  Costante Gris, ricoverata nel biennio 1997-98 per
essere  sottoposta  a  trattamenti  di natura neuro-psichiatrica - il
Tribunale   di  Bassano  del  Grappa  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 117  della  Costituzione,  in relazione agli artt. 1, 2 e 26
della  legge  n. 833  del  23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio
sanitario  nazionale)  e  30  della legge 27 dicembre n. 730 del 1983
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato,  legge  finanziaria  1984),  questione  di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 8,  commi  4,  5  e 6, della legge della
Regione  Veneto  27 gennaio  1993,  n. 8  (Provvedimento  generale di
rifinanziamento  e  di  modifica di leggi regionali per la formazione
del  bilancio  annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996,
n. 5 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); 40,
comma  1,  della  legge  della  stessa  Regione 3 febbraio 1998, n. 3
(Provvedimento  generale  di  rifinanziamento  e di modifica di leggi
regionali  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione,  legge  finanziaria  1998);  55,  comma 1, della legge della
Regione  Veneto  22 febbraio  1999,  n. 7  (Provvedimento generale di
rifinanziamento  e  di  modifica di leggi regionali per la formazione
del  bilancio  annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1999);
        che  nel  procedimento  civile  a  quo  le  parti  ricorrenti
chiedono  che  venga  accertato  l'obbligo  della  USL  convenuta  di
provvedere  al  pagamento  delle  spese di degenza presso il predetto
istituto,  dalla stessa poste a carico della ricoverata, in base alle
disposizioni impugnate dal Tribunale rimettente;
        che  nell'ordinanza di rimessione si osserva, da un lato, che
la  legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978
assicura,   fra   l'altro,   all'art. 2,   primo   comma,  n. 4,  "la
riabilitazione  degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e
psichica"  e,  all'art. 26,  pone  a  carico  del  servizio sanitario
nazionale  le "prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e
sociale  dei  soggetti  affetti  da  minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali,   dipendenti   da   qualunque  causa";  dall'altro,  che,
diversamente   dalle   prestazioni   sanitarie,  le  prestazioni  "di
carattere  socio-assistenziale  competono  alle  regioni  e agli enti
locali"  in  base  all'art. 30  della legge n. 730 del 1983, invocato
come  parametro interposto (rimanendo a carico del servizio sanitario
nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con
quelle socio-assistenziali);
        che  il  giudice a quo conclude che gli artt. 8, commi 4, 5 e
6, della legge della Regione Veneto n. 8 del 1993; 27, comma 5, della
legge  della  Regione  Veneto n. 5 del 1996; 40, comma 1, della legge
della  Regione  Veneto  n. 3 del 1998; 55, comma 1, della legge della
Regione  Veneto  n. 7  del  1999,  nella  parte  in  cui prevedono un
concorso  dei  disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di
ricovero  in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di
rilievo    sanitario,    contrasterebbero    con   l'art. 117   della
Costituzione,  per  contrasto  con i richiamati principi fondamentali
stabiliti  dagli  artt. 1,  2  e  26 della legge n. 833 del 1978 e 30
della legge n. 730 del 1983;
        che  nel  giudizio  davanti  a  questa Corte, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ha spiegato intervento
il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, per chiedere che questa
Corte  dichiari  l'inammissibilita'  o l'infondatezza della sollevata
questione;
        che,    in    via    preliminare,    l'Avvocatura   eccepisce
l'inammissibilita'  della  questione sollevata dal giudice del lavoro
di Bassano del Grappa, per inadeguatezza della motivazione e giacche'
quest'ultimo, contraddittoriamente, ha da un lato limitato il petitum
nel  giudizio principale al biennio 1997-98, dall'altro, ha impugnato
una  serie  di disposizioni "temporalmente non pertinenti", senza fra
l'altro  tener  conto  di  una  serie di modifiche ed abrogazioni nel
frattempo intervenute;
        che,  nel  merito, l'Avvocatura osserva che "non esiste alcun
"principio  fondamentale  che  esoneri in toto i soggetti tenuti agli
alimenti  a  favore  di  persona  inabile dall'obbligo civilistico di
sostenerne il relativo onere e che trasferisca in toto a carico della
collettivita'  ogni  spesa  per  il  soddisfacimento dei bisogni e la
generica  assistenza (diversa da quella sanitaria) dell'inabile", ne'
sarebbe  possibile  rinvenire un principio fondamentale "che consenta
ai  familiari  dell'inabile  di  trattenere  a  se'  la  pensione  di
inabilita' e l'indennita' di accompagnamento erogate per fronteggiare
le esigenze di vita dell'inabile".
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  dubita  -  in  riferimento
all'art. 117   della   Costituzione,   in   relazione   ai   principi
fondamentali  stabiliti  dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del
23 dicembre  1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30
della   legge  27 dicembre  n. 730  del  1983  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato, legge
finanziaria  1984)  -  della legittimita' costituzionale dell'art. 8,
commi  4,  5  e  6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993,
n. 8  (Provvedimento  generale  di  rifinanziamento  e di modifica di
leggi  regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione, legge finanziaria 1993); dell'art. 27, comma 5, della
legge   della   Regione   Veneto   3 febbraio   1996,   n. 5   (Piano
socio-sanitario  regionale  per il triennio 1996/1998); dell'art. 40,
comma  1,  della  legge  della  Regione  Veneto 3 febbraio 1998, n. 3
(Provvedimento  generale  di  rifinanziamento  e di modifica di leggi
regionali  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione,  legge  finanziaria  1998);  nonche'  dell'art. 55, comma 1,
della   legge   della   Regione   Veneto   22 febbraio   1999,   n. 7
(Provvedimento  generale  di  rifinanziamento  e di modifica di leggi
regionali  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione  legge  finanziaria  1999),  nella parte in cui "prevedono un
concorso  dei  disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di
ricovero  in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di
rilievo sanitario";
        che   successivamente   alla   pronuncia   dell'ordinanza  di
rimessione  e'  entrata  in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione",  la  quale  ha sostituito l'intero testo dell'art. 117
della Costituzione;
        che pertanto, essendo stata modificata una delle disposizioni
costituzionali  invocate  come  parametro,  si impone la restituzione
degli atti al giudice a quo affinche' proceda ad un nuovo esame della
questione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale di Bassano del
Grappa.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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