N. 27 ORDINANZA 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   parlamentare,   per   espressioni  asseritamente  diffamatorie
  rilasciate  alla  stampa  - Deliberazione di insindacabilita' della
  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per  conflitto tra poteri del
  Tribunale  di Taranto - Delibazione preliminare di ammissibilita' -
  Sussistenza  dei  requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita'
  del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
-Deliberazione della Camera dei deputati 24 ottobre 2000.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 101 e seguenti; legge 11 marzo
  1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.8 del 20-2-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
24 ottobre   2000   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse dall'on. Giancarlo Cito nei confronti del ten. Donato Olive,
promosso  dal  Tribunale  di  Taranto,  sez.  II  penale, con ricorso
depositato  il  12 aprile  2001  ed  iscritto  al n. 188 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che,  con atto pervenuto a questa Corte in originale il
9 novembre  2001, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in
composizione  monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti  della  Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
in  data  24 ottobre  2000  con la quale detta Camera ha approvato la
proposta   della   Giunta  per  le  autorizzazioni  a  procedere,  di
dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento penale
instaurato  davanti  allo stesso Tribunale nei confronti del deputato
Giancarlo  Cito - imputato del delitto di diffamazione per avere, con
piu'  azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in un pubblico
comizio  e in un comunicato diramato agli organi di stampa, offeso la
reputazione  di  Donato  Olive,  tenente  della Guardia di finanza in
forza  al  Nucleo  di  polizia  tributaria  di  Taranto  - concernono
opinioni   espresse   dal  deputato  Cito  nell'esercizio  delle  sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  Tribunale  ricorrente  premette  che  dall'anzidetta
deliberazione   della   Camera   dei  deputati  consegue  un  effetto
inibitorio  della  prosecuzione  del  giudizio, potendo il giudicante
solo sollevare conflitto di attribuzione, sollecitando a questa Corte
un controllo circa la correttezza dell'esercizio del potere conferito
alla  Camera  dei  deputati,  al  fine  di  verificare  se sussistano
effettivamente    i    presupposti   richiesti   dall'art. 68   della
Costituzione,  e  cioe'  la  riferibilita' alle funzioni parlamentari
della condotta contestata all'imputato;
        che,   secondo   il  ricorrente,  nella  condotta  contestata
all'on. Cito   come   diffamatoria   non  sembrerebbe  esservi  alcun
collegamento  funzionale  con  la sua attivita' parlamentare, "quanto
meno con riferimento alla seconda parte della condotta e cioe' quella
relativa  al  preteso  illegittimo  arresto  del  capitano dei vigili
urbani  del  comune  di  Taranto",  non  essendo riscontrabile alcuna
connessione   con   atti  tipici  della  funzione  parlamentare,  ne'
apparendo  possibile  individuare  nel  comportamento del deputato un
intento    divulgativo    di    una    scelta   o   di   un'attivita'
politico-parlamentare;
        che  nelle parole oggetto di contestazione sarebbe assente un
preteso   contenuto  politico,  poiche'  le  affermazioni  contestate
sembrerebbero  trascendere  su un piano di mero dileggio e di insulto
personale nei confronti del pubblico ufficiale;
        che  il  ricorrente rileva altresi' la carenza di motivazione
della  delibera  della  Camera, sotto il profilo della possibilita' o
meno  di  comprensione  delle ragioni che hanno indotto ad adottarla,
nulla   dicendosi   in  essa  circa  il  motivo  che  avrebbe  potuto
giustificare  le  accuse  al  tenente Olive di cui alla seconda parte
della contestazione;
        che,  in  definitiva,  il Tribunale ricorrente ritiene che la
propria  sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente garantita dagli
articoli   101   e   seguenti   della   Costituzione,  sarebbe  stata
illegittimamente  menomata  dalla  decisione  impugnata;  onde chiede
affermarsi  che  non  spetta  alla  Camera dei deputati dichiarare la
insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito,
secondo quanto deliberato dalla Camera medesima.
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare,  senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esiste  "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla   sua   competenza",   restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
decisione, anche circa l'ammissibilita';
        che,  secondo  la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto  circa  la  riconducibilita'  di  dichiarazioni  rese da un
deputato   alla   previsione   dell'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione,  fra il Tribunale, chiamato a giudicare della eventuale
responsabilita'   del   deputato   medesimo   in  relazione  a  dette
dichiarazioni,  e  la  Camera  dei deputati, la quale ha ritenuto che
esse  costituiscano  opinioni  espresse  dal  deputato nell'esercizio
delle   sue   funzioni   di   parlamentare,   verte  su  attribuzioni
costituzionalmente  garantite agli organi della giurisdizione, che si
assumono  lese  dalla  deliberazione  della  Camera  dei deputati, ed
insorge  fra  organi  competenti  a  dichiarare  in via definitiva la
volonta' del potere cui appartengono: onde il presente conflitto deve
ritenersi  ammissibile,  ai  sensi  dell'art. 37, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Taranto,  seconda  sezione  penale,  in composizione monocratica, nei
confronti della Camera dei deputati, con l'atto in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
al ricorrente della presente ordinanza;
        b)  che,  a  cura  del  ricorrente  Tribunale  di Taranto, il
ricorso,  unitamente  alla  presente  ordinanza,  sia notificato alla
Camera  dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine
di   sessanta   giorni   dalla   comunicazione  sub  a),  per  essere
successivamente  depositato,  con  la  prova  dell'avvenuta notifica,
presso  la  cancelleria della Corte entro il termine, di venti giorni
dall'ultima  notifica,  di  cui all'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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