N. 40 ORDINANZA 16 gennaio - 5 febbraio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Occupazione  -  Lavori  socialmente utili - Possibilita' di proroga -
  Limitazione  del beneficio ai soggetti con dodici mesi di attivita'
  nel  periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 -
  Lamentata,  irragionevole,  disparita' di trattamento - Intervenuto
  provvedimento legislativo, integrativo della disciplina censurata -
  Difetto  di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.1000 del 11-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 6,
della   legge   17 maggio   1999,   n. 144   (Misure  in  materia  di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali), promosso dal
Tribunale   di   Torino   con   ordinanza  del  14 maggio  2002,  nel
procedimento civile vertente tra Artuffo Elsa ed altri e il comune di
Torino,  iscritta  al n. 375 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Artuffo Elsa ed altri nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3 dicembre  2002  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Uditi  l'avvocato  Sergio  Sonetto  per  Artuffo  Elsa ed altri e
l'avvocato  dello  Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Ritenuto  che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 maggio
2002,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 45,  comma  6,  della  legge
17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo  per  il  riordino  degli  incentivi  all'occupazione e della
normativa   che  disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per  il
riordino  degli  enti  previdenziali),  nella  parte in cui limita la
possibilita'  di  proroga dei progetti di lavori socialmente utili ed
il  diritto ai benefici previsti dall'art. 12 del decreto legislativo
1  dicembre  1997,  n. 468,  esclusivamente a coloro che, nel periodo
compreso  tra  il  1  gennaio  1998  e  il  31 dicembre 1999, abbiano
maturato o possano maturare dodici mesi in tale tipo di attivita';
        che il giudice a quo chiarisce come i ricorrenti nel giudizio
in  corso  dinanzi a lui avessero partecipato ad uno dei progetti (di
durata  annuale)  per lavori socialmente utili predisposti dal comune
di  Torino  ai  sensi  del citato d.lgs. n. 468 del 1997, ma che tali
iniziative  erano  state  attivate  in momenti diversi, sulla base di
accordi con gli enti convenzionati, con la conseguenza che i progetti
avviati  nel  1998  erano  terminati  entro  il  1999,  mentre quelli
iniziati dopo il 15 gennaio 1999 (riguardanti, appunto, i ricorrenti)
si erano conclusi in data successiva al 15 gennaio 2000;
        che  a  questi ultimi lavoratori era stata pertanto negata la
possibilita'  di proporre domanda di proroga e di fruire dei suddetti
benefici, da essi richiesti nel giudizio a quo;
        che,  a  parere  del  Tribunale  remittente,  la  norma,  nel
considerare soltanto l'avvenuto compimento dell'attivita' lavorativa,
anziche' riguardare tutti i soggetti "inseriti" in progetti di lavori
socialmente   utili   entro   il   31 dicembre   1998,   risulterebbe
irragionevole in quanto creativa di una disparita' di trattamento tra
lavoratori  impegnati nei progetti, in ragione di parametri del tutto
casuali,   relativi   alla  data  di  inizio  dei  corsi,  anche  per
l'impossibilita'    di    prevedere   l'introduzione   dell'anzidetto
discrimine temporale al momento dell'avvio dei progetti stessi;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, in
quanto la norma impugnata esprimerebbe una tendenza legislativa volta
a  superare il sistema del lavoro precario, riassorbendolo nel quadro
di  un'occupazione stabile, e tanto giustificherebbe (unitamente alle
compatibilita'  di  bilancio in un determinato esercizio finanziario)
la  ristrettezza  dell'arco temporale entro cui sono state ammesse le
proroghe;
        che  nel  giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la
parte  privata,  sostenendo  solo  subordinatamente  la  richiesta di
declaratoria d'illegittimita' costituzionale e riproponendo, anche in
una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'interpretazione
-  gia'  disattesa  dal Tribunale in ragione della chiarezza del dato
testuale  -  secondo la quale i beneficiari delle proroghe potrebbero
comunque  individuarsi  con  riferimento  al  progetto  ed  alla  sua
prevista    durata,    a   prescindere   dall'effettivo   svolgimento
dell'attivita'  e  dalla  relativa scadenza, cosi' argomentando sulla
base  di  un'asserita  fungibilita' - nell'utilizzo legislativo - dei
termini attivita' e progetti.
    Considerato  che  il  dubbio  di legittimita' costituzionale, per
violazione  dell'art. 3  della Costituzione, investe l'art. 45, comma
6,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, nella parte in cui limita la
possibilita'  di  proroga dei progetti di lavori socialmente utili ed
il  diritto  ai  benefici previsti dall'art. 12 del d.lgs. 1 dicembre
1997,  n. 468,  esclusivamente  a  coloro  che,  nel periodo tra il 1
gennaio  1998  e  il  31 dicembre  1999,  abbiano  maturato o possano
maturare  dodici mesi in tale attivita', anziche' ricomprendere anche
i  soggetti  che  siano stati comunque inseriti in progetti di lavori
socialmente utili entro il 31 dicembre 1998;
        che  la  controversia  di  cui  al  giudizio a quo concerne i
lavori  socialmente  utili  di  cui  all'art. 1,  comma 2, del d.lgs.
n. 468 del 1997, attuativo della delega conferita con l'art. 22 della
legge  24 giugno  1997,  n. 196, nell'ottica di promuovere i percorsi
formativi assistiti, quali strumenti attivi nel mercato del lavoro;
        che  il  citato  provvedimento  delegato ha altresi' fissato,
all'art. 12, una disciplina transitoria applicabile ai lavoratori che
avessero  maturato  al  31 dicembre 1997 dodici mesi di attivita' nei
lavori  socialmente  utili,  garantendo  loro  una  serie  di  misure
eterogenee,  quali  il  mantenimento  dell'iscrizione  nelle liste di
mobilita', ovvero la concessione di un contributo a fondo perduto per
raggiungere il pensionamento;
        che,   successivamente,  a  seguito  del  trasferimento  alle
regioni  di gran parte delle funzioni amministrative e della potesta'
legislativa in materia, si e' reso necessario conferire, con il comma
2  dell'art. 45 citato, una nuova delega, volta ad adeguare al mutato
assetto  istituzionale  la  disciplina  dei lavori socialmente utili,
finalizzandoli  altresi'  alla  creazione di una stabile occupazione,
nel piu' ampio quadro della riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali prevista dal comma 1 dell'art. 45;
        che  fino  all'attuazione  di  tale  disegno  riformatore, la
censurata  previsione,  di  cui  al  comma 6 dell'art. 45, consentiva
l'approvazione di nuovi progetti per lavori socialmente utili, ovvero
la  proroga  di  quelli  in  corso,  soltanto  utilizzando chi avesse
maturato dodici mesi di attivita' effettiva entro il 31 dicembre 1999
ed  estendeva  altresi'  a  tale  termine  la durata della disciplina
transitoria di cui al citato art. 12 del d.lgs. n. 468 del 1997;
        che,  peraltro,  al  momento dell'emissione dell'ordinanza di
rimessione,  era  gia' intervenuto il decreto legislativo 28 febbraio
2000,   n. 81,   recante  proprio  "integrazioni  e  modifiche  della
disciplina  dei  lavori  socialmente utili, a norma dell'articolo 45,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
        che  tale  provvedimento limita definitivamente il bacino dei
lavoratori  utilizzabili  in  lavori  socialmente  utili  ai soggetti
originariamente  previsti  dall'impugnata  disciplina,  alla quale si
sovrappone,  abrogando altresi' l'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c),
commi  3,  4 e 6, del d.lgs. n. 468 del 1997 e confermando la vigenza
di  tale  decreto  delegato  nel  suo  complesso,  ma  solo in quanto
compatibile con il medesimo d.lgs. n. 81 del 2000 (art. 10, comma 3);
        che,  pertanto,  il  giudice  a  quo  nel delineare il quadro
normativo  in  cui  si iscrive la fattispecie dedotta in giudizio, ha
omesso di motivare in ordine agli effetti del citato d.lgs. n. 81 del
2000  sulle situazioni soggettive dedotte in tale controversia, cosi'
incorrendo  in  un  evidente difetto argomentativo circa la rilevanza
della questione stessa;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale e' pertanto
manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 45,  comma  6,  della  legge
17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo  per  il  riordino  degli  incentivi  all'occupazione e della
normativa   che  disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per  il
riordino   degli   enti  previdenziali),  sollevata,  in  riferimento
all'art. 3   della   Costituzione,   dal   Tribunale  di  Torino  con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 febbraio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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