N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2001
Ordinanza emessa il 31 ottobre 2001 dal g.i.p. dal tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a carico di B.G. Processo penale - Cause di incompatibilita' del giudice - Processo penale minorile - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito per situazioni analoghe a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 432/1995, 131/1996, 155/1996 e 311/1997) - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio del giudice naturale, nonche' sui principi del giusto processo e dell'imparzialita' del giudice. - Cod. proc. pen., art. 34, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111.(GU n.10 del 6-3-2002 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, nei confronti di B. G., difeso di fiducia dal l'avv. Loredana Brizio del Foro di Verbania, in ordine al reato di cui agli artt. 575 e altro, commesso ai danni di R. P., in Massimo Visconti il 24 ottobre 1997; In esito all'udienza tenuta in data odierna ex artt. 410, terzo comma, e 409, secondo comma c.p.p., e a scioglimento della riserva in essa pronunciata; Rilevato che questo g.i.p. e' stato investito di decisione in ordine all'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in sede, nei confronti del nominato in oggetto, richiesta formulata ai sensi dell'art. 408 c.p.p., perche' difetterebbe la prova che la persona sottoposta alle indagini (minore all'epoca in cui avvenne il reato per il quale si procede) avesse commesso il fatto, e pertanto per motivi che investono il merito della fondatezza dell'accusa; detta opposizione e' stata presentata ritualmente dal difensore delle persone offese - identificate negli eredi prossimi congiunti del defunto R. P. - che ha concluso affinche' il giudice, nel respingere la richiesta di archiviazione, imponga al p.m. in sede la formulazione del capo d'imputazione e il successivo passaggio alla fase del giudizio; Ritenuto che questo medesimo (quale persona fisica) giudice ebbe a pronunciarsi, sempre quale g.i.p., nell'ambito dello stesso procedimento e per lo stesso reato di omicidio ai danni di R. P., procedendo a giudizio di convalida del fermo disposto dal p.m. in sede ed eseguito il 18 marzo 2000, e a successiva emissione (in data 22 marzo 2000) di ordinanza che disponeva l'applicazione, nei confronti di B. G., della misura cautelare del collocamento in comunita' (da eseguirsi presso apposita struttura psichiatrica) e che, pertanto, si pone un problema di incompatibilita' del suddetto giudice che, in quanto non testualmente prevista da codice di rito, pone, a parere della sottoscritta, un problema di legittimita' costituzionale nei termini che si vanno di seguito ad indicare, O s s e r v a Numerose e frequenti sono state, sin dall'entrata in vigore dell'attuale codice di rito penale, le questioni di legittimita' costituzionale proposte dai giudici di merito, con riferimento all'art. 34, secondo comma c.p.p.; pressoche' altrettanto numerose, in quanto in larga parte di accoglimento, le decisioni della Corte costituzionale che, sostanziandosi in pronunce di tipo additivo, hanno significativamente allargato le ipotesi di incompatibilita' del giudice per atti compiuti nell'ambito del medesimo procedimento, tanto da rendere, tra l'alto, necessaria, la novella legislativa che ha imposto la netta separazione tra le funzioni di g.i.p. e quelle di g.u.p. Tale netta separazione fu, in primo luogo, delineata con la sentenza n. 311/1997 che, proprio in materia di processo minorile, dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' tra le funzioni di giudice dell'udienza preliminare minorile, e quelle del giudice che, quale g.i.p., si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato. Tale pronuncia, giustificata dalla peculiarita' dell'udienza preliminare minorile, atteggiantesi a vero e proprio giudizio, con possibilita' per il giudice di adottare pronunce altrimenti riservate al giudice del dibattimento, si inseriva, per la verita', nel filone di analoghe pronunce, tendenti a porre una netta separazione tra le diverse fasi del procedimento, con la previsione di incompatibilita' per il giudice che, nella fase precedente, avesse gia' adottato delle decisioni, nella specie in materia di liberta' personale. In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1996, richiamati i precedenti costituiti dalle sentenze n. 432/1995 e n. 131/1996, bene delinea la necessita' che l'imparzialita' del giudice sia salvaguardata, rispetto alla precedente assunzione di decisioni, in ordine a misure cautelari, in altra fase del procedimento giungendo ad affermazioni di illegittimita' della norma citata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' nella partecipazione al giudizio abbreviato o dibattimentale, e all'applicazione di pena su richiesta, del giudice che abbia disposto o modificato misure cautelari, o partecipato al riesame o all'appello sulle stesse. Dalla suddetta, e dalle richiamate pronunce, sembra, insomma, ricavarsi il principio che il "giusto processo" voluto dalla Costituzione, ai fini del quale l'imparzialita' del giudice rappresenta corollario fondamentale, determini la necessita' di non "pregiudicare" l'attivita' decisoria - che' di tale attivita' si tratta, nell'ambito dei riti allora sottoposti all'attenzione della Corte - in virtu' di deliberazioni assunte, appunto, nelle precedenti fasi del procedimento, che cosi' spiega: "il divieto di cumulo di decisioni diverse sulla stessa materia, nella stessa persona investita del compito di giudicare, e' conseguenza del carattere necessariamente originario della decisione che definisce la causa, in opposizione a ogni trascinamento e confluenza in tale decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali presso lo stesso giudice - persona fisica. Tale divieto non riguarda tanto la capacita' del giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto l'obiettivita' della funzione del giudicare, che esige, per quanto e' possibile, la sua massima spersonalizzazione". Orbene, se e' vero che, nel caso di specie, trattandosi di procedimento incidentale di opposizione della persona offesa alla archiviazione richiesta dal p.m., non puo' a rigore, parlarsi di "fase diversa" del procedimento, rispetto all'ambito nel quale il g.i.p. (investito, nella stessa persona fisica della decisione circa la richiesta di archiviazione) aveva gia' disposto, per i medesimi fatti, e nei confronti del medesimo indagato, una misura cautelare personale - avendo la richiesta di archiviazione la funzione di concludere la fase delle indagini preliminari - non puo' trascurarsi che, in ogni caso, deve essere riconosciuto carattere decisorio al contenuto dell'attivita' del giudice soprattutto a fronte di una richiesta di archiviazione espressamente motivata nel merito della riconducibilita' del reato all'indagato e non, ad esempio, in punto imputabilita', alla luce della perizia svolta successivamente all'emissione della misura cautelare; misura cautelare che, ovviamente, era motivata espressamente sulla gravita' degli indizi a sostegno della commissione del reato, peraltro in epoca assai risalente rispetto all'adozione della misura, da parte del B. G. allora minorenne. L'eventuale accoglimento della richiesta di archiviazione, infatti, definirebbe il procedimento, fatta salva la possibilita' di riapertura delle indagini che, tuttavia, e' subordinata a ben precise condizioni e al rilascio di apposita autorizzazione; la reiezione della richiesta, invece, pur avendo l'esclusivo effetto di imporre al p.m. la formulazione dell'imputazione (o l'espletamento di ulteriori indagini), con conseguente passaggio alla fase processuale vera e propria, rischierebbe di apparire come condizionata da una precedente valutazione, operata dalla stesso giudicante - persona fisica, sulla base di elementi in larga parte comuni a quelli gia' presi in considerazione in sede di emissione della misura cautelare, attivita', quest'ultima, che tra l'altro potrebbe, teoricamente, giustificare un'azione di responsabilita' nei confronti dello stesso magistrato. Questo giudice, alla luce di tali considerazioni, non puo' pertanto astenersi dal proporre, d'ufficio, all'attenzione della Corte costituzionale, la questione della legittimita' della norma di cui all'art. 34, secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, in particolare a seguito di presentazione dell'opposizione della persona offesa, del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza emesso misura cautelare personale nei confronti dello stesso indagato, in relazione alla medesima notizia di reato. La questione si presenta, infatti, indubbiamente rilevante, in quanto investe un problema di capacita' del giudice in concreto investito di una pronuncia giurisdizionale, idonea a condizionare l'esito del procedimento; non manifestamente infondata, in relazione ad un possibile contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma della Costituzione) e ai principi che regolano il giusto processo, ora costituzionalizzato, l'imparzialita' del giudice, e l'esercizio del diritto di difesa (artt. 24, 25, 27, 101 e 11 della Costituzione) anche alla luce di precedenti pronunce della Corte costituzionale, dalle quali non sembra radicalmente discostarsi.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale affinche' si valuti la legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale vigente, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, a seguito di opposizione della persona offesa, di procedimento penale nell'ambito del quale lo stesso g.i.p. quale persona fisica abbia provveduto ad emettere ordinanza applicativa di misura cautelare; Dispone che il giudizio in corso resti sospeso fino alla decisione della predetta questione di legittimita' costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, compreso il pubblico ministero in sede, nonche' il Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 22 ottobre 2001. Il giudice per le indagini preliminari: Avezzu'