N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2001
Ordinanza emessa il 25 ottobre 2001 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Scuderi Simone Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente. - Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19. - Costituzione, art. 3.(GU n.12 del 20-3-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nell'udienza del 25 ottobre 2001. Premesso che Simone Scuderi e' stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma cod. str.. O s s e r v a L'art. 186 cod. str. e' stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str.. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben piu' grave e pericolosa per l'incolumita' pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacita' di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilita' ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida. E tanto piu' la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiu' affermata - nel diritto vivente - a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che - quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida - i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente. Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con 1'art. 3 Cost., in quanto crea un'irragionevole disparita' di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalita', giacche', in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione, che Scuderi era al momento del fatto titolare di patente di guida, e che la stessa gli fu sospesa a causa della condotta di cui si giudica.
P. Q. M. Il giudice, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999 n. 205; 19 d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186 secondo comma cod. str., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza. Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 25 ottobre 2001 Il giudice: Lamberti 02C0154