N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 marzo 2002 (della Regione Sicilia)

Impiego  pubblico  - Disposizioni particolari della legge finanziaria
  2002  in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia -
  Trasformazione  dei  rapporti a tempo determinato, instaurati dalla
  Regione e dagli enti locali in conseguenza degli eventi sismici del
  dicembre  1990,  in  rapporti  di  lavoro  a  tempo indeterminato -
  Previsione  secondo  cui, una volta esauriti gli obiettivi previsti
  dalla   legge   n. 433/1991,   il  personale  tecnico  puo'  essere
  utilizzato presso le amministrazioni comunali per esigenze connesse
  ad  attivita'  di  queste ultime - Denunciata mancanza di copertura
  dell'onere  finanziario  relativo a tale utilizzazione (non valendo
  per   essa   il   riferimento  alle  disponibilita',  temporalmente
  limitate,  dei  fondi  ad  esaurimento assegnati alla Regione dalla
  legge  n. 433/1991)  -  Incidenza  della  nuova  spesa sul bilancio
  regionale  -  Violazione della potesta' finanziaria statutariamente
  attribuita alla Regione siciliana.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 20, comma 3.
- Costituzione,  artt.  81, comma quarto, 116 e 119; Statuto speciale
  per la Regione Sicilia, art. 19.
(GU n.17 del 24-4-2002 )
    Ricorso  della  Regione  siciliana, in persona del Presidente pro
tempore  on.  dott.  Salvatore  Cuffaro,  rappresentato e difeso, sia
congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
presente  atto,  dall'avv. Liana Cordone e dall'avv. Silvana Oddo, ed
elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'Ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso
con deliberazione della giunta regionale n. 53 del 26 febbraio 2002.
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  difeso  per  legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  20,  terzo  comma, della legge 28 dicembre
2001,  n. 448  recante  "Disposizioni  per la formazione del bilancio
annuale   e   pluriennale   dello  Stato"  (legge  finanziaria  2002)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301,
s.o. n. 285, del 29 dicembre 2001.

                              F a t t o

    La  legge  28  dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2002) all'art. 20 rubricato "Disposizioni particolari in
materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia" dispone che
"1.  La  Regione  Sicilia  e  gli  enti locali della regione medesima
provvedono  alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'art.
21,  comma  2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione  civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 28  del  4  febbraio  1992,  come  sostituito
dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 2414/FPC  del  18 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e
23-quater  del  decreto-legge  30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1998,  n. 61,  e  successive
modificazioni,  dalla  regione  medesima  e  dagli  enti locali delle
province  di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici
del  dicembre  1990,  sulla  base  di  apposite  procedure selettive,
nell'ambito   della   programmazione   triennale  del  fabbisogno  di
personale,  nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa
si  provvede  a  valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla
Regione  Sicilia  ai  sensi  dell'articolo 1  della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.
    2. - I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del  comma  1  sono  prorogati  in  attesa  della  definizione  delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
    3. - Il  personale  tecnico  di  cui  al  comma 1, conseguiti gli
obiettivi   di  cui  alle  lettere  b),  e)  e  i-bis)  del  comma  2
dell'articolo  1  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni,  puo'  essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze  professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni  dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni
con  particolari  carenze  di organico, per le esigenze connesse alle
attivita' delle stesse".
    La  disposizione  di  cui  al  terzo  comma  sopra  riportata, in
particolare,  si  appalesa  costituzionalmente  illegittima  e  viene
censurata per i seguenti motivi:
        1) Violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.
    Va  innanzitutto,  osservato  che  il  legislatore  nazionale  ha
disposto  che,  per quanto concerne la trasformazione dei rapporti di
lavoro   a   tempo   determinato   in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  disciplinata dalla presente norma "alla relativa spesa
si  provvede  a  valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla
Regione  Sicilia  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 31 dicembre
1991,  n. 443  e  succ.  modif."  (cfr. ultimo inciso del primo comma
dell'art. 20).
  Tale  disposizione,  al  di la' dell'accertamento della consistenza
delle  disponibilita'  finanziarie  della legge n. 433/1991, che sono
comunque  ad  esaurimento,  ha  una  indubbia  portata  temporalmente
limitata,  atteso  che  la  disposizione  normativa  de  qua  prevede
espressamente   (cfr.   terzo   comma  dell'art.  20  in  esame)  che
"conseguiti  gli  obiettivi  di  cui  alle lettere b), e) e i-bis del
comma  2  dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433..." il
personale  "tecnico"  di  cui  al  comma 1 della precitata norma puo'
essere  utilizzato  presso  le amministrazioni comunali, per esigenze
connesse alle attivita' delle stesse.
    Tale   ultima   disposizione  normativa  e'  priva  di  copertura
finanziaria  e,  conseguentemente,  lesiva  della sovraindicata norma
costituzionale  laddove  non indica i mezzi finanziari per far fronte
alla   "nuova   o  maggiore"  spesa  per  il  periodo  successivo  al
conseguimento degli obiettivi.
        2)  Violazione  degli  artt.  16  e  119  della Costituzione.
Violazione   della   normativa   statutaria  relativa  alla  potesta'
finanziaria della Regione Siciliana (art. 19 Statuto siciliano).
    La  previsione statutaria contenuta nell'art. 19, attuativa delle
su  richiamate disposizioni costituzionali , garantisce alla regione,
piena  autonomia  in  ordine  alle  determinazioni che la stessa puo'
adottare   in  ordine  alla  destinazione  dei  cespiti  alla  stessa
afferenti.
    La  mancanza  di  copertura  finanziaria, come sopra rilevata, e'
indicativa  del  fatto  che l'attuale spesa, a valere sui fondi della
legge n. 433/1991, che, comunque, sono ad esaurimento successivamente
gravera' sul bilancio della Regione - direttamente o indirettamente -
che ne dovra' assumere tutti gli oneri finanziari connessi.
    Peraltro,    l'incidenza   degli   oneri   finanziari   derivanti
dall'eventuale   applicazione   della   norma  impugnata,  una  volta
conseguiti  gli  obiettivi  predeterminati  dalla  legge n. 433/1991,
altererebbe  illegittimamente l'equilibrio dei mezzi finanziari della
Regione  Siciliana  (Corte  cost.  27  luglio 2000 n. 377), oltre che
condizionarne  il  potere di scelta in ordine alla destinazione delle
proprie risorse finanziarie.
    Si  rileva,  infine,  che l'obiettivo a cui tende la disposizione
normativa dell'art. 20 non e' esclusivo del legislatore statale ma e'
attribuibile  anche  al  legislatore  regionale  a cui spetta, pero',
l'autonoma gestione delle proprie risorse finanziarie.
    Con  riserva di ulteriori deduzioni si depositano con il presente
atto:
      1) Autorizzazione   a  ricorrere  (deliberazione  della  Giunta
regionale n. 53 del 26 febbraio 2002).

        Palermo, addi' 26 febbraio 2002

               Avv. Liana Cordone - Avv. Silvana Oddo
02C0172