N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002 (della Regione Sicilia) Impiego pubblico - Disposizioni particolari della legge finanziaria 2002 in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia - Trasformazione dei rapporti a tempo determinato, instaurati dalla Regione e dagli enti locali in conseguenza degli eventi sismici del dicembre 1990, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Previsione secondo cui, una volta esauriti gli obiettivi previsti dalla legge n. 433/1991, il personale tecnico puo' essere utilizzato presso le amministrazioni comunali per esigenze connesse ad attivita' di queste ultime - Denunciata mancanza di copertura dell'onere finanziario relativo a tale utilizzazione (non valendo per essa il riferimento alle disponibilita', temporalmente limitate, dei fondi ad esaurimento assegnati alla Regione dalla legge n. 433/1991) - Incidenza della nuova spesa sul bilancio regionale - Violazione della potesta' finanziaria statutariamente attribuita alla Regione siciliana. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 20, comma 3. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, 116 e 119; Statuto speciale per la Regione Sicilia, art. 19.(GU n.17 del 24-4-2002 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Liana Cordone e dall'avv. Silvana Oddo, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 53 del 26 febbraio 2002. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301, s.o. n. 285, del 29 dicembre 2001. F a t t o La legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) all'art. 20 rubricato "Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia" dispone che "1. La Regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. - I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002. 3. - Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attivita' delle stesse". La disposizione di cui al terzo comma sopra riportata, in particolare, si appalesa costituzionalmente illegittima e viene censurata per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione. Va innanzitutto, osservato che il legislatore nazionale ha disposto che, per quanto concerne la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato disciplinata dalla presente norma "alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 443 e succ. modif." (cfr. ultimo inciso del primo comma dell'art. 20). Tale disposizione, al di la' dell'accertamento della consistenza delle disponibilita' finanziarie della legge n. 433/1991, che sono comunque ad esaurimento, ha una indubbia portata temporalmente limitata, atteso che la disposizione normativa de qua prevede espressamente (cfr. terzo comma dell'art. 20 in esame) che "conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433..." il personale "tecnico" di cui al comma 1 della precitata norma puo' essere utilizzato presso le amministrazioni comunali, per esigenze connesse alle attivita' delle stesse. Tale ultima disposizione normativa e' priva di copertura finanziaria e, conseguentemente, lesiva della sovraindicata norma costituzionale laddove non indica i mezzi finanziari per far fronte alla "nuova o maggiore" spesa per il periodo successivo al conseguimento degli obiettivi. 2) Violazione degli artt. 16 e 119 della Costituzione. Violazione della normativa statutaria relativa alla potesta' finanziaria della Regione Siciliana (art. 19 Statuto siciliano). La previsione statutaria contenuta nell'art. 19, attuativa delle su richiamate disposizioni costituzionali , garantisce alla regione, piena autonomia in ordine alle determinazioni che la stessa puo' adottare in ordine alla destinazione dei cespiti alla stessa afferenti. La mancanza di copertura finanziaria, come sopra rilevata, e' indicativa del fatto che l'attuale spesa, a valere sui fondi della legge n. 433/1991, che, comunque, sono ad esaurimento successivamente gravera' sul bilancio della Regione - direttamente o indirettamente - che ne dovra' assumere tutti gli oneri finanziari connessi. Peraltro, l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dall'eventuale applicazione della norma impugnata, una volta conseguiti gli obiettivi predeterminati dalla legge n. 433/1991, altererebbe illegittimamente l'equilibrio dei mezzi finanziari della Regione Siciliana (Corte cost. 27 luglio 2000 n. 377), oltre che condizionarne il potere di scelta in ordine alla destinazione delle proprie risorse finanziarie. Si rileva, infine, che l'obiettivo a cui tende la disposizione normativa dell'art. 20 non e' esclusivo del legislatore statale ma e' attribuibile anche al legislatore regionale a cui spetta, pero', l'autonoma gestione delle proprie risorse finanziarie. Con riserva di ulteriori deduzioni si depositano con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26 febbraio 2002). Palermo, addi' 26 febbraio 2002 Avv. Liana Cordone - Avv. Silvana Oddo 02C0172