N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale della Regione Campania, depositato in cancelleria il 7 marzo 2002 Enti pubblici - Trasformazione, fusione e soppressione - Poteri all'uopo attribuiti dalla legge finanziaria 2002 a successivi regolamenti governativi - Riferibilita' agli enti presenti ed operanti in materie riservate alla potesta' regionale esclusiva o concorrente - Denunciata invasione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle medesime materie. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 28. - Costituzione, art. 117. Comuni e province - Servizi pubblici locali - Distinzione, nella legge finanziaria 2002, fra servizi di rilevanza industriale e privi di rilevanza industriale, disciplina delle relative forme di organizzazione e gestione, ed attribuzione di poteri regolamentari al Governo - Denunciata invasione della potesta' legislativa (esclusiva o concorrente) e della potesta' regolamentare delle Regioni. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35 (che sostituisce l'art. 113 ed aggiunge l'art. 113-bis al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). - Costituzione, art. 117. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2002 relative alla finanza degli enti territoriali - Attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze del potere di coordinare l'accesso al mercato dei capitali degli enti locali e delle Regioni, nonche' di regolare con proprio decreto le modalita' del coordinamento Fissazione, altresi', di modalita' e scadenze relative alla possibilita' per detti enti di emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 41. - Costituzione, art. 119. Comuni e province - Cause di incompatibilita' con le cariche di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale - Funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione mista per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996 - Abrogazione, ad opera della legge finanziaria 2002, della norma interpretativa che escludeva l'incompatibilita' - Denunciata invasione delle materie relative allo sviluppo economico del territorio attribuite in via esclusiva alla Regioni - Irragionevolezza - Equiparazione di situazioni diseguali. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 62 (che abroga il comma 82 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - Costituzione, artt. 3, 117 e 118. Agricoltura e foreste - Norme della legge finanziaria 2002 - Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali del potere di individuare, con proprio decreto, le tipologie di investimenti per le imprese agricole ammesse agli aiuti di Stato - Denunciata lesione della potesta' legislativa residuale esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 60, comma 1, lett. d) (che aggiunge il comma 7-bis all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - Costituzione, artt. 117 e 118. Agricoltura e foreste - Regime sanzionatorio dei vigneti impiantati abusivamente - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 - Denunciata lesione della potesta' legislativa residuale esclusiva delle Regioni. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 64 (che sostituisce il comma 3 ed aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260). - Costituzione, artt. 117 e 118.(GU n.19 del 15-5-2002 )
Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore on. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 551 del 26 febbraio 2002 dai proff. avv. Michele Scudiero e Vincenzo Cocozza e dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura Regionale, insieme con i quali elettivamente domiciliata in Roma, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla Via del Tritone n. 61; Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 28, 35, 41, 52 comma 62, 60 comma 1 lett. d), e 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258/L del 29 dicembre 2001, supplemento al n. 301, per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 e dell'art. 3 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. Fatto e diritto 1. - La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria per l'anno 2002) appare in piu' disposizioni inficiata da illegittimita' costituzionale per contrasto con il nuovo assetto stabilito dalla recente legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del Titolo V parte seconda della Costituzione, tanto da ingenerare l'impressione che sia stata concepita e formulata trascurando del tutto il rilevante ius novum recato dalla detta legge costituzionale. Risulta invero diffusamente disatteso il nuovo criterio di riparto della potesta' legislativa per materia stabilito dall'art. 117 Cost. novellato che riserva ormai alla regione la competenza generale-residuale. Viene altresi' disatteso il modello costituzionale della potesta' concorrente nel quale sempre l'art. 117 Cost. prevede che lo Stato possa dettare soltanto i principi fondamentali della disciplina delle materie. E, aspetto ancora piu' grave, si registra un diffuso rinvio alla normativa regolamentare governativa e ministeriale della quale si prevede l'intervento nei settori che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato. Ne' ottiene rispetto e attuazione l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni, riconosciuta nell'art. 119 Cost. 2. - Si impone percio' la reintegrazione dell'ordine giuridico violato attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni della legge n. 448/2001 di seguito precisate, per i motivi in relazione a ciascuna di esse specificamente dedotti: I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per violazione dell'art. 117 Cost. lesione della competenza legislativa della regione. L'art. 28 disciplina la trasformazione e soppressione degli enti pubblici con formula ampia e comprensiva. Prevede, infatti, che con uno o piu' regolamenti il Governo dovra' individuare gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti e organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione. Ebbene, l'art. 28, in quanto riferibile anche agli enti pubblici presenti e operanti nelle materie di potesta' esclusiva della regione, sicuramente concreta l'invasione della sua sfera di competenza riservata. La stessa censura vale in ordine agli enti pubblici operanti nelle materie di potesta' concorrente, essendo palese che la disciplina di cui al gravato art. 28 va ben oltre il confine consentito dei principi fondamentali. E' in particolare apertamente lesiva della sfera di competenza riservata alla regione la previsione di un intervento regolamentare del Governo destinata ad esplicarsi nelle materie di potesta' esclusiva e di potesta' concorrente della regione, laddove espressamente il 60 comma dell'art. 117 Cost. prevede che la potesta' regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva. II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 448/2001 (Norme in materia di servizi pubblici locali) per violazione delle competenze riservate alla regione nell'art. 117 cost. - Lesione della sfera di potesta' regionale. L'art. 35 della legge finanziaria 2002 riscrive l'intero articolo 113 del d.lgs. 267/2000 in tema di servizi pubblici locali, prevedendo, in sintesi: la distinzione tra servizi a rilevanza industriale, per i quali si prevedono trasformazioni societarie, privatizzazioni e gare, da quelli privi di rilevanza industriale, per i quali si conferma la gestione con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, societa' di capitali costituite o partecipate da enti locali; l'individuazione, attraverso regolamento, dei servizi di rilevanza industriale; il principio della separazione della proprieta' e gestione delle reti, impianti e altre dotazioni dall'erogazione del servizio da affidare al mercato; il divieto alle societa' di capitali, in cui la partecipazione pubblica e' superiore al 50% di partecipare ad attivita' imprenditoriali al di fuori del proprio territorio; la trasformazione in societa' di capitali entro l'anno delle aziende speciali e dei consorzi cui sono affidati i servizi pubblici di rilevanza industriale. Sono inoltre previste specifiche disposizioni relative al servizio idrico integrato. Tale disciplina a carattere pervasivo, dettata indistintamente in materia di servizi pubblici locali, con ogni evidenza incide sulle materie riservate alla regione a titolo di potesta' esclusiva secondo il criterio della competenza generale-residuale, non meno che sulle materie di potesta' concorrente. Anche rispetto a queste materie appare invero inficiata da illegittimita' costituzionale la disciplina specifica e di dettaglio posta direttamente nell'art. 35 legge 448/2001. Puo' aggiungersi, da altro punto di vista, che per i servizi pubblici, oltre i riflessi segnalati sulle diverse sfere di competenza regionale, ben e' possibile una configurazione come "materia" per definire la competenza. Si consideri, cosi', che negli statuti speciali si prevede espressamente come materia attribuita alla Regione quella della assunzione e/o gestione dei servizi pubblici locali. Alla stregua di questo rilievo, la mancata previsione della materia stessa in alcuno degli elenchi contenuti nell'art. 117 Cost. puo' consentire di sostenere che la competenza sia quella residuale esclusiva attribuita alla regione. Inoltre, analogamente a quanto gia' dedotto nel punto precedente, del pari illegittimo e' l'art. 35 censurato in quanto al comma 16 affida ad un regolamento del Governo, da emanare ai sensi dell'art. 17 comma 1, legge n. 400 del 1988, la adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione delle norme in esso contenute. III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 41 della legge n. 448/2001 (Finanza degli enti territoriali) per violazione dell'art. 119 Cost. - Lesione della autonomia finanziaria della regione, violazione principio di leale collaborazione. L'art. 41, comma 1, attribuisce, con formula ampia e indeterminata, al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di coordinare l'accesso al mercato dei capitali da parte della regione, menzionata insieme con le province, i comuni, le unioni di comuni, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane, i consorzi tra enti territoriali. Lo stesso art. 41, al comma 2, assoggetta ulteriormente a disciplina il comportamento della regione (e degli altri soggetti appena menzionati) in materia finanziaria, prevedendo la possibilita' che essa emetta titoli obbligazionari e contragga mutui, e fissando in dettaglio modalita' e scadenze per tali operazioni. La disciplina censurata prevede, poi, che il contenuto e la modalita' del coordinamento viene stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 d.lgs. 281/1997. Il vincolo che deriva dalla richiamata disciplina all'attivita' e alle iniziative della regione, in esplicazione della autonomia finanziaria costituzionalmente ad essa garantita, non e' in linea con i contenuti necessari e le possibili alternative di scelta coerenti con la detta autonomia. Non si puo' non evidenziare, infatti, che l'art. 41 in esame non possiede i caratteri di coerenza rispetto ai necessari interventi di disciplina per l'attuazione dell'art. 119 novellato. Tale nuovo impianto costituzionale impone, per vero, una ben diversa soluzione dei rapporti finanziari Stato-regione-enti locali dal momento che e' prevista l'autonomia di entrata e di spesa con la necessita' che le risorse consentano alle regioni, province, comuni e citta' metropolitane di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La norma censurata, sotto la formula del coordinamento dell'accesso al reato dei capitali, finisce per affidare all'autorita' statale un forte potere di controllo e di incidenza su scelte che appartengono all'Ente autonomo. Sotto questo aspetto, peraltro, il rinvio a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina di coordinamento operativo comporta un arretramento ed un contrasto addirittura con l'impianto che si poteva trarre dalle precedenti regole costituzionali (art. 119) in ordine alle modalita' di realizzazione del coordinamento finanziario, che era affidato a leggi della Repubblica conformative dell'autonomia. Nel caso di specie si tratterebbe di un profilo di disciplina settoriale affidato al singolo Ministro e svincolato da un organico schema organizzativo. La violazione della norma costituzionale risulta, dunque, evidente sotto piu' punti di vista e non puo' essere attenuata dal molo del tutto marginale affidato alla Conferenza unificata che viene soltanto "sentita" nella fase di determinazione delle modalita' del coordinamento. Ne segue la violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, e dell'art. 119 della Costituzione, che la consacra, nonche' del principio di leale collaborazione. IV. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 62, della legge n. 448/2001 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 3. Irragionevolezza. L'art. 52, comma 62, dispone l'abrogazione della norma interpretativa di cui al comma 82, dell'art. 145, della legge n. 388/2000. Quest'ultima prevedeva la compatibilita' della carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione mista costituite in conformita' alla deliberazione C.I.P.E. del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intervento statale e' palesemente lesivo della competenza regionale in quanto incide nelle materie relative allo sviluppo economico del territorio, attribuite - in seguito alla riforma costituzionale della legge costituzionale n. 3/2001 - in via esclusiva alla Regione. Infatti, il citato comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 si occupa degli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico anche delle amministrazioni regionali, delle province autonome nonche' degli enti locali; attraverso una serie di strumenti negoziali. Prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate procedano attraverso tali strumenti ad organizzare, nella maniera piu' idonea, le attivita'. A tale scopo e' previsto un responsabile che cura l'attuazione dei programmi di intervento. Alla stregua della delibera esplicativa del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, le funzioni del responsabile risultano diverse e rilevanti, direttamente incidenti sulle modalita' di attuazione del programma di sviluppo economico approvato dalle parti. Infatti, il responsabile, oltre a rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, provvede ad attivare risorse finanziarie, tecniche e organizzative, ad assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati, a verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori assumendo le iniziative necessarie in caso di inadempimenti, a verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale e, in genere, ad assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione del patto. Alla luce di tali competenze, non e' un caso che la stessa delibera C.I.P.E. preveda che le funzioni di cui sopra vengano attribuite, tra i sottoscrittori del patto, esclusivamente a quelli pubblici ovvero a societa' miste di cui all'art. 22 della legge n. 142/1990. Si tratta di esercitare funzioni amministrative riferite allo sviluppo economico e della programmazione negoziata che vedono gli Enti locali come protagonisti. Funzioni prettamente pubbliche di coordinamento e di indirizzo. Per tale motivo il legislatore era intervenuto per confermare la non incompatibilita' con la direzione di societa' miste di questo peculiare tipo, a differenza delle ipotesi relative alle societa' miste di cui alla legge n. 142/1990. Nel primo caso, infatti, non e' riscontrabile quel possibile conflitto di interessi che aveva al contrario determinato la previsione limitativa nelle ipotesi di societa' che svolgono servizi locali in concorrenza con imprese del medesimo settore. La disposizione abrogativa censurata, di cui al comma 62, dell'art. 52, della legge n. 448/2001, ripristina tale incompatibilita'. Al riguardo due sono i profili da evidenziare. In primo luogo e' chiaro che una scelta cosi' drastica del legislatore nazionale (incidente in un ambito che non appartiene alla sua competenza), di abrogare una disciplina precedente, che aveva consentito un assetto dei rapporti afferenti allo sviluppo economico del territorio, comporta una ricaduta di estrema gravita' sul ruolo della Regione e degli enti locali. L'affermazione della incompatibilita', che discende dalla abrogazione del regime speciale di cui alla legge n. 388/2000, produce effetti immediati nella gestione del patto territoriale e cio' altera scelte gia' compiute (e naturalmente pregiudica quelle da compiere) in ambiti che sono di competenza normativa (legislativa e regolamentare) delle regioni e attengono a funzioni amministrative dei comuni. Ne risulta, pertanto, compromessa l'autonomia regionale: sia direttamente perche' la disciplina statale incide sui settori che non sono attribuiti allo Stato, sia indirettamente perche' la compressione del ruolo degli Enti locali, ora con autonomia di livello costituzionale, si riflette sulle scelte organizzative della Regione. In secondo luogo va denunciata la palese irragionevolezza della disciplina legislativa. La soluzione di procedere alla mera abrogazione di una disposizione di legge che aveva stabilito un principio (di non incompatibilita), strettamente connesso alla peculiarita' della carica, ne disvela l'incoerenza e l'irragionevolezza. Quale effetto dell'abrogazione, infatti, si vengono ad equiparare situazioni palesemente diseguali, con un trattamento uniforme (quello della incompatibilita) che non tiene conto della specialita' delle societa' di capitale a partecipazione mista in discorso (peraltro riconosciuta proprio dallo stesso legislatore con la legge n. 388/2000). Irragionevolezza che si riflette sulla competenza della Regione e concreta la lesione dell'autonomia regionale. V. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. d), e dell'art. 64 della legge n. 448/2001. Invasione della competenza esclusiva della Regione in materia di agricoltura. Violazione dell'art. 118 della Costituzione. Nell'assetto delle competenze stabilito dall'art. 117 della Costituzione, l'agricoltura in precedenza espressamente prevista fra le materia di competenza legislativa concorrente della Regione e non piu' individuata nelle elencazioni del secondo e del terzo comma dell'articolo novellato, rientra ormai nella potesta' residuale esclusiva regionale. Tale sfera di competenza assolutamente riservata e', per contro, invasa dal disposto dell'art. 60 censurato che, al comma 1, lett. d), affida al Ministro delle politiche agricole e forestali di definire con decreto le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle di prima trasformazione e commercializzazione. Egualmente lesivo dell'art. 117 della Costituzione, in quanto fonte e fondamento della potesta' esclusiva regionale nella materia dell'agricoltura, e' l'art. 64 della legge n. 448/2001 che stabilisce la disciplina integrale delle sanzioni amministrative irrogabili per i vigneti abusivamente impiantati. Entrambi i predetti disposti legislativi sono dunque costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 117 della Costituzione, e lesione della competenza regionale.
P. Q. M. Si conclude affinche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, 35, 41, 52, comma 62, 60, comma 1, lett. d), e 64 della legge 18 dicembre 2001, n. 448, per violazione degli artt.114, 117, 118 e 119 della Costituzione, e del criterio della ragionevolezza - art. 3 della Costituzione - nonche' del principio di leale collaborazione. Napoli-Roma, addi' 21 febbraio 2002. Prof. avv. Michele Scudiero - Prof. avv. Vincenzo Cocozza - Avv. Vincenzo Baroni 02C0177