N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale della Regione
Campania, depositato in cancelleria il 7 marzo 2002

Enti  pubblici  -  Trasformazione,  fusione  e  soppressione - Poteri
  all'uopo  attribuiti  dalla  legge  finanziaria  2002  a successivi
  regolamenti  governativi  -  Riferibilita'  agli  enti  presenti ed
  operanti  in  materie riservate alla potesta' regionale esclusiva o
  concorrente  -  Denunciata invasione della competenza legislativa e
  regolamentare delle Regioni nelle medesime materie.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 28.
- Costituzione, art. 117.
Comuni  e  province  -  Servizi  pubblici locali - Distinzione, nella
  legge  finanziaria  2002,  fra  servizi  di rilevanza industriale e
  privi  di rilevanza industriale, disciplina delle relative forme di
  organizzazione  e gestione, ed attribuzione di poteri regolamentari
  al  Governo  -  Denunciata  invasione  della  potesta'  legislativa
  (esclusiva  o  concorrente)  e  della  potesta' regolamentare delle
  Regioni.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35 (che sostituisce l'art. 113
  ed aggiunge l'art. 113-bis al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Costituzione, art. 117.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2002
  relative  alla  finanza  degli  enti territoriali - Attribuzione al
  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del potere di coordinare
  l'accesso  al  mercato  dei  capitali  degli  enti  locali  e delle
  Regioni,  nonche'  di regolare con proprio decreto le modalita' del
  coordinamento   Fissazione,   altresi',  di  modalita'  e  scadenze
  relative  alla  possibilita'  per  detti  enti  di  emettere titoli
  obbligazionari   e   contrarre   mutui   -   Denunciata  violazione
  dell'autonomia  finanziaria  regionale  e  del  principio  di leale
  collaborazione.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 41.
- Costituzione, art. 119.
Comuni  e  province  -  Cause  di  incompatibilita' con le cariche di
  Sindaco,   Presidente   della   Provincia,   Consigliere  comunale,
  provinciale  o  circoscrizionale  -  Funzioni di amministrazione di
  societa'  di capitale a partecipazione mista per l'attuazione degli
  interventi  di cui all'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996 -
  Abrogazione,  ad  opera  della  legge finanziaria 2002, della norma
  interpretativa   che   escludeva  l'incompatibilita'  -  Denunciata
  invasione  delle  materie  relative  allo  sviluppo  economico  del
  territorio   attribuite   in   via   esclusiva   alla   Regioni   -
  Irragionevolezza - Equiparazione di situazioni diseguali.
- Legge  28  dicembre  2001, n. 448, art. 52, comma 62 (che abroga il
  comma 82 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- Costituzione, artt. 3, 117 e 118.
Agricoltura  e  foreste  -  Norme  della  legge  finanziaria  2002  -
  Attribuzione  al  Ministro delle politiche agricole e forestali del
  potere  di  individuare,  con  proprio  decreto,  le  tipologie  di
  investimenti  per le imprese agricole ammesse agli aiuti di Stato -
  Denunciata  lesione  della potesta' legislativa residuale esclusiva
  delle Regioni in materia di agricoltura.
- Legge  28  dicembre  2001,  n. 448, art. 60, comma 1, lett. d) (che
  aggiunge  il  comma  7-bis all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
  n. 388).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Agricoltura  e  foreste - Regime sanzionatorio dei vigneti impiantati
  abusivamente  - Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 -
  Denunciata  lesione  della potesta' legislativa residuale esclusiva
  delle Regioni.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 64 (che sostituisce il comma 3
  ed  aggiunge  i commi 3-bis e 3-ter all'art. 2 del d.lgs. 10 agosto
  2000, n. 260).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
    Ricorso  della  Regione Campania, in persona del presidente della
giunta  regionale  pro-tempore on. Antonio Bassolino, rappresentato e
difeso,  giusta  mandato  a  margine ed in virtu' della deliberazione
della  giunta  regionale  n. 551 del 26 febbraio 2002 dai proff. avv.
Michele  Scudiero  e  Vincenzo  Cocozza  e  dall'avv. Vincenzo Baroni
dell'Avvocatura   Regionale,   insieme   con  i  quali  elettivamente
domiciliata in Roma, presso l'ufficio di rappresentanza della Regione
Campania alla Via del Tritone n. 61;
    Contro:  il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 28,
35,  41,  52  comma  62,  60  comma  1  lett. d), e 64 della legge 28
dicembre  2001,  n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2002)
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 258/L del 29 dicembre 2001,
supplemento  al n. 301, per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119
e dell'art. 3 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione.

                           Fatto e diritto

    1. - La  legge  28  dicembre  2001, n. 448 (Legge finanziaria per
l'anno  2002) appare in piu' disposizioni inficiata da illegittimita'
costituzionale  per  contrasto  con  il nuovo assetto stabilito dalla
recente  legge  costituzionale  n. 3/2001,  di  modifica del Titolo V
parte  seconda  della Costituzione, tanto da ingenerare l'impressione
che  sia  stata  concepita  e  formulata  trascurando  del  tutto  il
rilevante ius novum recato dalla detta legge costituzionale.
    Risulta  invero  diffusamente  disatteso  il  nuovo  criterio  di
riparto  della  potesta'  legislativa per materia stabilito dall'art.
117  Cost.  novellato  che  riserva  ormai alla regione la competenza
generale-residuale.    Viene    altresi'    disatteso    il   modello
costituzionale della potesta' concorrente nel quale sempre l'art. 117
Cost.  prevede  che  lo  Stato  possa  dettare  soltanto  i  principi
fondamentali della disciplina delle materie.
    E,  aspetto ancora piu' grave, si registra un diffuso rinvio alla
normativa  regolamentare  governativa  e  ministeriale della quale si
prevede l'intervento nei settori che non appartengono alla competenza
esclusiva dello Stato.
    Ne'  ottiene  rispetto  e  attuazione  l'autonomia finanziaria di
entrata e di spesa delle regioni, riconosciuta nell'art. 119 Cost.
    2. - Si  impone  percio'  la reintegrazione dell'ordine giuridico
violato  attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
delle  disposizioni della legge n. 448/2001 di seguito precisate, per
i motivi in relazione a ciascuna di esse specificamente dedotti:
        I. - Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 28 della legge
28  dicembre  2001, n. 448 per violazione dell'art. 117 Cost. lesione
della competenza legislativa della regione.
    L'art.  28 disciplina la trasformazione e soppressione degli enti
pubblici  con  formula ampia e comprensiva. Prevede, infatti, che con
uno  o  piu'  regolamenti  il  Governo  dovra'  individuare  gli enti
pubblici,  le  amministrazioni,  le  agenzie e gli altri organismi ai
quali  non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio  dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici, disponendone la
trasformazione  in  societa'  per  azioni  o in fondazioni di diritto
privato,  la  fusione  o  l'accorpamento  con  enti  e  organismi che
svolgono attivita' analoghe o complementari, ovvero la soppressione e
messa in liquidazione.
    Ebbene,  l'art. 28, in quanto riferibile anche agli enti pubblici
presenti  e  operanti  nelle  materie  di  potesta'  esclusiva  della
regione,   sicuramente   concreta  l'invasione  della  sua  sfera  di
competenza riservata.
    La  stessa  censura  vale  in  ordine agli enti pubblici operanti
nelle   materie  di  potesta'  concorrente,  essendo  palese  che  la
disciplina  di  cui  al  gravato  art.  28  va  ben  oltre il confine
consentito dei principi fondamentali.
    E'  in  particolare  apertamente lesiva della sfera di competenza
riservata  alla  regione la previsione di un intervento regolamentare
del  Governo  destinata  ad  esplicarsi  nelle  materie  di  potesta'
esclusiva   e   di   potesta'   concorrente  della  regione,  laddove
espressamente il 60 comma dell'art. 117 Cost. prevede che la potesta'
regolamentare  spetta  allo  Stato solo nelle materie di legislazione
esclusiva.
        II. - Illegittimita'  costituzionale dell'art. 35 della legge
n. 448/2001  (Norme  in  materia  di  servizi  pubblici  locali)  per
violazione  delle  competenze  riservate  alla  regione nell'art. 117
cost. - Lesione della sfera di potesta' regionale.
    L'art. 35 della legge finanziaria 2002 riscrive l'intero articolo
113   del  d.lgs.  267/2000  in  tema  di  servizi  pubblici  locali,
prevedendo,  in  sintesi:  la  distinzione  tra  servizi  a rilevanza
industriale,  per  i  quali  si  prevedono trasformazioni societarie,
privatizzazioni e gare, da quelli privi di rilevanza industriale, per
i   quali   si   conferma  la  gestione  con  affidamento  diretto  a
istituzioni,  aziende  speciali,  societa'  di  capitali costituite o
partecipate da enti locali; l'individuazione, attraverso regolamento,
dei  servizi di rilevanza industriale; il principio della separazione
della  proprieta'  e  gestione delle reti, impianti e altre dotazioni
dall'erogazione  del servizio da affidare al mercato; il divieto alle
societa'  di capitali, in cui la partecipazione pubblica e' superiore
al  50%  di  partecipare ad attivita' imprenditoriali al di fuori del
proprio  territorio;  la trasformazione in societa' di capitali entro
l'anno  delle  aziende  speciali  e  dei consorzi cui sono affidati i
servizi  pubblici  di  rilevanza  industriale.  Sono inoltre previste
specifiche disposizioni relative al servizio idrico integrato.
    Tale disciplina a carattere pervasivo, dettata indistintamente in
materia  di  servizi  pubblici locali, con ogni evidenza incide sulle
materie riservate alla regione a titolo di potesta' esclusiva secondo
il  criterio  della competenza generale-residuale, non meno che sulle
materie  di  potesta'  concorrente.  Anche  rispetto a queste materie
appare   invero   inficiata   da   illegittimita'  costituzionale  la
disciplina  specifica  e di dettaglio posta direttamente nell'art. 35
legge 448/2001.
    Puo'  aggiungersi,  da  altro  punto  di vista, che per i servizi
pubblici,   oltre   i  riflessi  segnalati  sulle  diverse  sfere  di
competenza  regionale,  ben  e'  possibile  una  configurazione  come
"materia"  per definire la competenza. Si consideri, cosi', che negli
statuti  speciali  si  prevede  espressamente come materia attribuita
alla  Regione  quella  della  assunzione  e/o  gestione  dei  servizi
pubblici locali.
    Alla  stregua  di  questo  rilievo,  la  mancata previsione della
materia  stessa in alcuno degli elenchi contenuti nell'art. 117 Cost.
puo'  consentire  di sostenere che la competenza sia quella residuale
esclusiva attribuita alla regione.
    Inoltre, analogamente a quanto gia' dedotto nel punto precedente,
del  pari  illegittimo  e'  l'art. 35 censurato in quanto al comma 16
affida  ad  un regolamento del Governo, da emanare ai sensi dell'art.
17  comma  1,  legge  n. 400 del 1988, la adozione delle disposizioni
necessarie  per  l'esecuzione  e  l'attuazione  delle  norme  in esso
contenute.
        III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 41 della legge
n. 448/2001   (Finanza   degli   enti  territoriali)  per  violazione
dell'art.  119  Cost.  -  Lesione  della  autonomia finanziaria della
regione, violazione principio di leale collaborazione.
    L'art.   41,   comma   1,   attribuisce,   con  formula  ampia  e
indeterminata, al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di
coordinare  l'accesso al mercato dei capitali da parte della regione,
menzionata insieme con le province, i comuni, le unioni di comuni, le
citta'  metropolitane,  le comunita' montane, le comunita' isolane, i
consorzi tra enti territoriali.
    Lo  stesso  art.  41,  al  comma  2,  assoggetta  ulteriormente a
disciplina  il  comportamento  della  regione (e degli altri soggetti
appena menzionati) in materia finanziaria, prevedendo la possibilita'
che  essa  emetta titoli obbligazionari e contragga mutui, e fissando
in dettaglio modalita' e scadenze per tali operazioni.
    La  disciplina  censurata  prevede,  poi,  che  il contenuto e la
modalita'  del coordinamento viene stabilito con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanare  sentita  la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 d.lgs. 281/1997.
    Il vincolo che deriva dalla richiamata disciplina all'attivita' e
alle  iniziative  della  regione,  in  esplicazione  della  autonomia
finanziaria costituzionalmente ad essa garantita, non e' in linea con
i  contenuti  necessari e le possibili alternative di scelta coerenti
con la detta autonomia.
    Non  si puo' non evidenziare, infatti, che l'art. 41 in esame non
possiede  i caratteri di coerenza rispetto ai necessari interventi di
disciplina  per  l'attuazione  dell'art.  119  novellato.  Tale nuovo
impianto  costituzionale  impone, per vero, una ben diversa soluzione
dei  rapporti finanziari Stato-regione-enti locali dal momento che e'
prevista  l'autonomia  di entrata e di spesa con la necessita' che le
risorse   consentano   alle   regioni,   province,  comuni  e  citta'
metropolitane  di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
    La   norma   censurata,   sotto   la  formula  del  coordinamento
dell'accesso   al   reato   dei   capitali,   finisce   per  affidare
all'autorita'  statale un forte potere di controllo e di incidenza su
scelte che appartengono all'Ente autonomo.
    Sotto  questo  aspetto,  peraltro,  il  rinvio  a  un decreto del
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  per  la  disciplina  di
coordinamento  operativo  comporta  un  arretramento  ed un contrasto
addirittura  con  l'impianto  che  si  poteva trarre dalle precedenti
regole   costituzionali  (art.  119)  in  ordine  alle  modalita'  di
realizzazione del coordinamento finanziario, che era affidato a leggi
della Repubblica conformative dell'autonomia.
    Nel  caso  di  specie  si tratterebbe di un profilo di disciplina
settoriale  affidato  al singolo Ministro e svincolato da un organico
schema organizzativo.
    La   violazione   della  norma  costituzionale  risulta,  dunque,
evidente  sotto  piu'  punti di vista e non puo' essere attenuata dal
molo del tutto marginale affidato alla Conferenza unificata che viene
soltanto  "sentita"  nella fase di determinazione delle modalita' del
coordinamento.
    Ne  segue la violazione dell'autonomia finanziaria della Regione,
e  dell'art.  119  della  Costituzione,  che la consacra, nonche' del
principio di leale collaborazione.
        IV.  -  Illegittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 62,
della  legge  n. 448/2001  per violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione e dell'art. 3. Irragionevolezza.
    L'art. 52,   comma   62,   dispone   l'abrogazione   della  norma
interpretativa  di  cui  al  comma  82,  dell'art. 145,  della  legge
n. 388/2000. Quest'ultima prevedeva la compatibilita' della carica di
Sindaco,    Presidente   della   Provincia,   Consigliere   comunale,
provinciale  o  circoscrizionale  con  lo  svolgimento di funzioni di
amministrazione  di  societa'  di  capitale  a  partecipazione  mista
costituite  in  conformita'  alla deliberazione C.I.P.E. del 21 marzo
1997,  come  soggetti  responsabili  dell'attuazione degli interventi
previsti  dal  comma  203, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
    L'intervento  statale  e'  palesemente  lesivo  della  competenza
regionale  in  quanto  incide  nelle  materie  relative allo sviluppo
economico  del  territorio,  attribuite  -  in  seguito  alla riforma
costituzionale   della   legge  costituzionale  n. 3/2001  -  in  via
esclusiva alla Regione.
    Infatti,  il citato comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996
si  occupa  degli  interventi  che  coinvolgono  una molteplicita' di
soggetti  pubblici  e  privati ed implicano decisioni istituzionali e
risorse  finanziarie  a carico anche delle amministrazioni regionali,
delle  province  autonome  nonche'  degli enti locali; attraverso una
serie    di   strumenti   negoziali.   Prevede,   inoltre,   che   le
amministrazioni  interessate  procedano  attraverso tali strumenti ad
organizzare, nella maniera piu' idonea, le attivita'. A tale scopo e'
previsto  un  responsabile  che  cura  l'attuazione  dei programmi di
intervento.
    Alla stregua della delibera esplicativa del C.I.P.E. del 21 marzo
1997,  le  funzioni  del  responsabile risultano diverse e rilevanti,
direttamente incidenti sulle modalita' di attuazione del programma di
sviluppo  economico  approvato dalle parti. Infatti, il responsabile,
oltre  a  rappresentare  in  modo unitario gli interessi dei soggetti
sottoscrittori,  provvede ad attivare risorse finanziarie, tecniche e
organizzative,  ad  assicurare  il  monitoraggio  e  la  verifica dei
risultati,  a  verificare  il rispetto degli impegni e degli obblighi
dei  soggetti  sottoscrittori  assumendo  le iniziative necessarie in
caso  di inadempimenti, a verificare e garantire la coerenza di nuove
iniziative  con  l'obiettivo  di  sviluppo  locale  e,  in genere, ad
assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione del patto.
    Alla  luce  di  tali  competenze,  non  e'  un caso che la stessa
delibera  C.I.P.E.  preveda  che  le  funzioni  di  cui sopra vengano
attribuite,  tra  i sottoscrittori del patto, esclusivamente a quelli
pubblici  ovvero  a  societa'  miste  di  cui all'art. 22 della legge
n. 142/1990.
    Si  tratta  di  esercitare  funzioni amministrative riferite allo
sviluppo  economico  e  della programmazione negoziata che vedono gli
Enti  locali  come  protagonisti.  Funzioni  prettamente pubbliche di
coordinamento e di indirizzo.
    Per  tale motivo il legislatore era intervenuto per confermare la
non  incompatibilita'  con  la  direzione di societa' miste di questo
peculiare  tipo,  a  differenza  delle ipotesi relative alle societa'
miste  di cui alla legge n. 142/1990. Nel primo caso, infatti, non e'
riscontrabile  quel  possibile  conflitto  di  interessi che aveva al
contrario  determinato  la  previsione  limitativa  nelle  ipotesi di
societa'  che  svolgono servizi locali in concorrenza con imprese del
medesimo settore.
    La  disposizione  abrogativa  censurata,  di  cui  al  comma  62,
dell'art. 52,    della    legge    n. 448/2001,    ripristina    tale
incompatibilita'.
    Al riguardo due sono i profili da evidenziare.
    In  primo  luogo  e'  chiaro  che  una  scelta cosi' drastica del
legislatore nazionale (incidente in un ambito che non appartiene alla
sua  competenza),  di  abrogare  una disciplina precedente, che aveva
consentito  un assetto dei rapporti afferenti allo sviluppo economico
del  territorio,  comporta una ricaduta di estrema gravita' sul ruolo
della Regione e degli enti locali.
    L'affermazione   della   incompatibilita',   che  discende  dalla
abrogazione  del  regime  speciale  di  cui  alla  legge n. 388/2000,
produce  effetti  immediati  nella  gestione del patto territoriale e
cio' altera scelte gia' compiute (e naturalmente pregiudica quelle da
compiere)  in  ambiti che sono di competenza normativa (legislativa e
regolamentare)  delle  regioni  e attengono a funzioni amministrative
dei comuni.
    Ne  risulta,  pertanto,  compromessa  l'autonomia  regionale: sia
direttamente perche' la disciplina statale incide sui settori che non
sono   attribuiti   allo   Stato,   sia   indirettamente  perche'  la
compressione  del  ruolo  degli  Enti  locali,  ora  con autonomia di
livello  costituzionale, si riflette sulle scelte organizzative della
Regione.
    In  secondo  luogo va denunciata la palese irragionevolezza della
disciplina legislativa.
    La   soluzione   di   procedere  alla  mera  abrogazione  di  una
disposizione  di  legge  che  aveva  stabilito  un  principio (di non
incompatibilita),   strettamente  connesso  alla  peculiarita'  della
carica, ne disvela l'incoerenza e l'irragionevolezza.
    Quale effetto dell'abrogazione, infatti, si vengono ad equiparare
situazioni palesemente diseguali, con un trattamento uniforme (quello
della  incompatibilita)  che  non tiene conto della specialita' delle
societa'  di  capitale  a  partecipazione mista in discorso (peraltro
riconosciuta   proprio   dallo   stesso   legislatore  con  la  legge
n. 388/2000).
    Irragionevolezza che si riflette sulla competenza della Regione e
concreta la lesione dell'autonomia regionale.
    V.  -  Illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett.
d),   e   dell'art.  64  della  legge  n. 448/2001.  Invasione  della
competenza   esclusiva  della  Regione  in  materia  di  agricoltura.
Violazione dell'art. 118 della Costituzione.
    Nell'assetto   delle  competenze  stabilito  dall'art. 117  della
Costituzione,  l'agricoltura in precedenza espressamente prevista fra
le  materia di competenza legislativa concorrente della Regione e non
piu'  individuata  nelle  elencazioni  del  secondo e del terzo comma
dell'articolo  novellato,  rientra  ormai  nella  potesta'  residuale
esclusiva regionale. Tale sfera di competenza assolutamente riservata
e',  per  contro,  invasa dal disposto dell'art. 60 censurato che, al
comma  1,  lett.  d),  affida  al Ministro delle politiche agricole e
forestali di definire con decreto le tipologie di investimento per le
imprese   agricole   e   per   quelle   di   prima  trasformazione  e
commercializzazione.
    Egualmente  lesivo  dell'art. 117  della  Costituzione, in quanto
fonte  e  fondamento della potesta' esclusiva regionale nella materia
dell'agricoltura, e' l'art. 64 della legge n. 448/2001 che stabilisce
la  disciplina integrale delle sanzioni amministrative irrogabili per
i vigneti abusivamente impiantati.
    Entrambi    i   predetti   disposti   legislativi   sono   dunque
costituzionalmente  illegittimi  per  violazione  dell'art. 117 della
Costituzione, e lesione della competenza regionale.
                              P. Q. M.
    Si  conclude  affinche'  l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in
accoglimento   del   presente  ricorso,  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale  degli  artt.  28,  35, 41, 52, comma 62, 60, comma 1,
lett.  d),  e 64 della legge 18 dicembre 2001, n. 448, per violazione
degli  artt.114,  117,  118  e 119 della Costituzione, e del criterio
della  ragionevolezza  -  art.  3  della  Costituzione  - nonche' del
principio di leale collaborazione.
        Napoli-Roma, addi' 21 febbraio 2002.
Prof.  avv.  Michele  Scudiero  -  Prof. avv. Vincenzo Cocozza - Avv.
Vincenzo Baroni
02C0177