N. 59 ORDINANZA 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante -
  Giudice  persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era
  svolta  l'istruttoria  dibattimentale - Rinnovazione dell'esame dei
  testimoni  (quando  possa  aver  luogo o sia richiesto da una delle
  parti), alla stregua dell'interpretazione della Corte di cassazione
  -   Assunto   contrasto   con   i   principi  di  eguaglianza,  del
  contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni
  analoghe  ad  altre  gia'  rigettate  con  ordinanza  di  manifesta
  infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. pen., artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111.
(GU n.12 del 20-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 238,  511,  511-bis,  514  e 525 del codice di procedura
penale,  promossi,  nell'ambito  di  diversi procedimenti penali, con
ordinanze emesse il 26 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia,
il  20 ottobre  2000  dal  Tribunale  di Palmi, il 22 giugno 2001 dal
Tribunale  di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 505, 512 e 789
del  registro  ordinanze  2001  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 26 e 40, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  tribunale  di  Palmi (r.o. n. 512 del 2001) ha
sollevato,   in   riferimento  agli  artt. 3,  24,  97  e  111  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale del combinato
disposto  degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura
penale,  nella  parte  in  cui  "non  consente  la lettura degli atti
dibattimentali  assunti  nel  medesimo  dibattimento  ma  da  giudice
diverso o collegio diversamente composto";
        che la questione era gia' stata sollevata nei confronti degli
artt. 238,  511  e  511-bis  cod. proc. pen. nell'ambito dello stesso
procedimento dal medesimo tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost;
        che  questa  corte,  con  ordinanza  n. 95  del  2000,  aveva
disposto  la  restituzione  degli  atti al giudice a quo per un nuovo
esame  della  rilevanza  della  questione  a  seguito delle modifiche
introdotte    nell'art. 111    della    Costituzione    dalla   legge
costituzionale   23 novembre  1999,  n. 2,  e  delle  relative  norme
transitorie;
        che   il   rimettente  ripropone  la  questione,  ora  estesa
all'art. 525  cod.  proc.  pen., in riferimento anche agli artt. 97 e
111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti
ordinanze  e  svolgendo  ulteriori  considerazioni  sulle  censure di
illegittimita' degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;
        che  nella  precedente  ordinanza  di rimessione il combinato
disposto  degli  artt. 238,  511  e 511-bis cod. proc. pen. era stato
sottoposto a scrutinio di legittimita' costituzionale ex art. 3 della
Costituzione   per   la  irragionevole  diversita'  della  disciplina
riservata  agli  atti  assunti  da  un collegio diversamente composto
rispetto  a  quella  prevista per i verbali di prove assunte in altro
procedimento,  nonche'  per  la  irrazionale  "dispersione"  di  atti
legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;
        che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il
rimettente  lamentava  che  la disciplina censurata poteva riguardare
anche  prove  favorevoli  all'imputato,  che  sarebbe  cosi'  rimasto
discriminato  "rispetto  ad  imputati con prove favorevoli assunte in
altro processo";
        che  ad  avviso del giudice a quo la medesima disciplina, non
consentendo  "la utilizzazione di atti assunti nel contraddittorio da
un  precedente  collegio  nel  medesimo  dibattimento" viola altresi'
l'art. 111  Cost.,  che  proprio  nel  contraddittorio delle parti ha
individuato  il  principio  cardine  della formazione della prova nel
processo penale;
        che,  infine,  le  norme censurate si porrebbero in contrasto
con  l'art. 97  Cost.,  in  quanto  "sterili  ripetizioni  di  prove"
potrebbero  determinare  l'impossibilita' di definire i processi "nei
brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  che  ha  concluso chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente  infondata e depositando copia dell'atto di intervento
presentato  in  relazione a identica questione sollevata dallo stesso
tribunale con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001;
        che  la Corte di appello di Venezia (r.o. n. 505 del 2001) ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3,  25,  101  e  111  Cost.,
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 511,   514   e   525,   comma   2,  cod.  proc.  pen.,  secondo
l'interpretazione  delle  sezioni  unite  della  Corte di cassazione,
nella  parte  in cui non prevede che, "nel caso di mutamento totale o
parziale  del  giudicante,  le dichiarazioni assunte nella precedente
istruzione  dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver
luogo  e  sia  stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili
per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli
artt. 190 e 190-bis c.p.p.";
        che,  in  particolare,  la  Corte rimettente premette che uno
degli  appellanti aveva proposto eccezione di nullita' della sentenza
di  primo  grado,  "per  non  aver partecipato all'intera istruttoria
dibattimentale  tutti  i  giudici  che hanno concorso a deliberare la
sentenza"  e  che  dagli  atti  risultava che effettivamente, dopo la
celebrazione  di  alcune udienze durante le quali erano stati sentiti
numerosi  testi,  a  seguito  del mutamento di uno dei componenti del
collegio,  il  tribunale,  nella nuova composizione, e nonostante una
specifica  richiesta  della  difesa,  non  aveva  ritenuto necessario
"rinnovare  l'esame  dei  testi  [...]  gia' esaminati, atteso che la
modifica  della  composizione del collegio giudicante di per se' solo
non giustifica l'accoglimento della richiesta";
        che  quanto ai profili di non manifesta infondatezza la Corte
rimettente  sostiene  che  la normativa denunciata, interpretata alla
stregua  della  richiamata giurisprudenza, contrasta con gli artt. 3,
25, 101 e 111 Cost;
        che  l'art. 3  della  Costituzione  risulterebbe violato, con
riferimento  alla  diversa disciplina prevista dall'art. 190-bis cod.
proc. pen., in quanto "tale riesame obbligato verrebbe escluso per le
situazioni  di maggior  preoccupazione  quanto  alla genuina e "terza
acquisizione   delle   prove   e   invece  imposto  nelle  situazioni
"fisiologiche  (quale  e'  l'occasionale  mutamento  del  giudice per
ragioni del tutto svincolate dalle vicende endoprocedimentali)";
        che  la normativa impugnata sarebbe altresi' in contrasto con
gli artt. 25, 101 e 111 della Costituzione in quanto il principio che
impone  "l'integrale  riesame  di  tutte le prove orali gia' assunte"
nella   pienezza   del   contraddittorio,  da  un  lato,  verrebbe  a
compromettere   l'efficienza   del   processo   e,   dall'altro,   ne
determinerebbe una dilazione della durata del tutto irragionevole;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
infondata  e  depositando copia dell'atto di intervento presentato in
relazione  ad  analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con
ordinanza rubricata al n. 312 del r.o. del 2001;
        che  il  tribunale  di  Tortona  (r.o.  n. 789  del  2001) ha
sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo
periodo,    Cost.,    questione    di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 511,  comma  2,  cod. proc. pen., secondo l'interpretazione
delle  sezioni  unite  della  Corte di cassazione, nella parte in cui
prevede  che,  "nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del
mutamento  della persona del giudice monocratico o della composizione
del  giudice  collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice
non e' utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza
ripetere  l'esame  del  dichiarante, quando questo possa aver luogo e
sia stato richiesto da una delle parti";
        che  il  rimettente  premette  che,  dopo l'esame di numerosi
testi,  la  difesa  di alcuni imputati, a seguito del mutamento della
composizione   del   collegio,  aveva  chiesto  la  rinnovazione  del
dibattimento  in  base  all'art. 525,  comma  2, cod. proc. pen. e un
nuovo esame dei testi gia' esaminati dal precedente collegio;
        che,  pur  condividendo il principio che la immutabilita' del
giudice   "rappresenti   uno   dei   principi  fondanti  del  sistema
processuale,   attraverso   il   quale   si   estrinsecano  i  canoni
dell'oralita',    dell'immediatezza    e    della   centralita'   del
dibattimento"  il  tribunale  rimettente  ritiene  che  tali principi
devono  essere  opportunamente  bilanciati  con  il "principio di non
dispersione dei mezzi di prova";
        che la norma censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e
111   Cost.,   comportando  una  irragionevole  dilazione  dei  tempi
processuali   e   non   garantendo   un   efficace   esercizio  della
giurisdizione penale;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
infondata  e  depositando copia dell'atto di intervento presentato in
relazione  ad  analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con
ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001.
    Considerato  che  le  questioni sollevate dal tribunale di Palmi,
dalla  Corte  di  appello  di Venezia e dal tribunale di Tortona sono
sostanzialmente  identiche e che pertanto va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
        che  in  sostanza  i  rimettenti  lamentano  che,  in caso di
rinnovazione  del  dibattimento  per essere il giudice persona fisica
diversa  da  quella  davanti  alla  quale si era svolta l'istruttoria
dibattimentale,    le    norme   censurate   impongono,   alla   luce
dell'interpretazione  delle  sezioni unite della Corte di cassazione,
di  disporre  la  rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo
possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti;
        che tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,
24, 25, 97, 101 e 111 Cost;
        che  con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato
manifestamente   infondate   analoghe   questioni   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc.
pen.,  sollevate  in  riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 25,
101  e  111  Cost.)  e  sulla  base di argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle prospettate dagli attuali rimettenti;
        che  successivamente,  con  ordinanza n. 431 del 2001, questa
Corte  ha  dichiarato  manifestamente  infondata  altra  questione di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 238,
511,  511-bis e 525 cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Palmi
(identica alla r.o. n. 512 del 2001) in riferimento agli artt. 3, 24,
97 e 111 Cost;
        che  pertanto,  non  essendovi  motivo  di  discostarsi dalle
considerazioni  svolte  e dalle conclusioni raggiunte nelle ordinanze
nn. 399  e  431 del 2001, le questioni di legittimita' costituzionale
vanno dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 238,
511,  511-bis 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento  agli  artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione,
dal  tribunale  di  Palmi,  dalla  Corte  di appello di Venezia e dal
tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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