N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  18 marzo  2002  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)

Enti  locali  -  Norme  della Regione Toscana in materia di controlli
  sugli  enti locali - Attribuzione, a seguito della soppressione del
  Comitato regionale di controllo, di poteri sostitutivi al Difensore
  civico regionale (o, in caso di vacanza dell'ufficio, al Presidente
  della  Giunta  regionale)  -  Previsione, in particolare, di poteri
  riguardanti  l'iniziativa  dei  procedimenti  di  sostituzione,  la
  diffida  ad  adempiere,  la  nomina  del  commissario  ad acta e la
  fissazione  del  termine  entro  cui quest'ultimo deve provvedere -
  Previsione,  altresi',  di  specifici  poteri in materia di finanza
  locale  -  Denunciata sostituzione, da parte della legge regionale,
  di  norme  del  testo  unico  sull'ordinamento  degli enti locali -
  Incidenza  dell'attivita'  dell'organo  regionale  su  procedimenti
  amministrativi  di  scioglimento  dei  consigli comunali rimasti di
  competenza  statale - Invasione di competenza legislativa statale -
  Violazione  dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione -
  Invito   alla   Regione   a   non  procedere  all'attuazione  delle
  disposizioni    impugnate    in    pendenza    del    giudizio   di
  costituzionalita'.
- Legge  della  Regione  Toscana 2 gennaio 2002, n. 2, artt. 3, 4 e 5
  (escluso il comma 2).
- Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo,
  lettera  p),  119,  comma  secondo,  120,  comma secondo; d.lgs. 18
  agosto  2000,  n. 267, artt. 136, 141 e 247; d.l. 22 febbraio 2002,
  n. 13.
(GU n.23 del 12-6-2002 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Toscana,  in persona del suo presidente della giunta,
avverso  gli  articoli 3,  4  e  5  (escluso  il comma 2) della legge
regionale  2 gennaio 2002 n. 2, intitolata "soppressione del Comitato
regionale  di  controllo  etc.",  pubblicata nel bollettino ufficiale
n. 1 del 9 gennaio 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 marzo 2002
(si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 120,  secondo  comma, della Costituzione nel primo periodo
attribuisce  al  Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a
organi  ...  delle  citta' metropolitane delle province e dei comuni"
nei  casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il
compito  di  definire  "le  procedure  atte  a garantire che i poteri
sostitutivi   siano   esercitati"   nel   rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei
due  periodi  dell'unitario  secondo  comma  dell'art. 120  Cost., le
solenni  disposizioni  contenute  nell'art. 114 primo e secondo comma
Cost.,  l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117  secondo  comma  lettera  p)  della  Costituzione della
materia "organi di governo e funzioni fondamentali di commi, province
e  citta' metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica
o  quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei
poteri  sostitutivi  sin dal momento della individuazione dell'organo
deliberante   l'intervento  sostitutivo,  sono  considerazioni  tutte
concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate
nel  corso  del processo costituzionale - nel senso che l'espressione
"la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni
legislative  dello  Stato  definiscono".  Occorre  tra  l'altro tener
presente  che  un  "commissario  ad  acta"  e'  organo  straordinario
dell'ente  (ad  esempio,  del  comune) cui l'attivita' sostitutiva e'
direttamente imputata.
    La   legge   regionale   in   esame  contrasta  con  i  parametri
costituzionali  teste'  indicati  (art. 114,  primo  e secondo comma,
art. 117, secondo comma, lettera p), art. 120 Cost.) nonche' - quanto
all'art. 4  - con l'art. 119, secondo comma Cost., e non soltanto per
invasione  di  ambito  di  competenza legislativa statale. Dopo avere
agli  articoli 1  e 2 confermato la soppressione dell'organo Comitato
regionale   di   controllo   nonche'   dei  controlli  preventivi  di
legittimita'  disposta dall'art. 9 comma 2 della legge costituzionale
18  ottobre 2001 n. 3, la legge regionale ha ritenuto di affidare, di
regola ed in via generale, al difensore civico regionale (e, nel caso
di  vacanza di tale ufficio, al presidente della giunta regionale) "i
poteri  sostitutivi  attribuiti  dalla  legge  statale  o regionale",
eccezion  fatta soltanto per le esclusioni previste dall'art. 3 comma
2.   Piu'  precisamente,  al  difensore  civico  regionale  la  legge
regionale   ha   ritenuto  di  affidare  anzitutto  l'iniziativa  dei
procedimenti    di    sostituzione"su   segnalazione   dei   soggetti
interessati"  (espressione  questa  oltremodo  lata,  quand'anche  si
prescinda  da  segnalazioni  per  cosi'  dire stimolate), e, nei casi
previsti   dall'art. 4,   "d'ufficio";   e   poi   la   produzione  e
comunicazione  all'ente  potenzialmente sostituendo della "diffida ad
adempiere  entro  un  congruo  termine", la nomina di "commissario ad
acta" (ed eventualmente il rinnovo della nomina e la sostituzione del
nominato),  e la fissazione del termine entro il quale il commissario
"deve  provvedere";  non  e' chiaro se il prescelto commissario sia o
meno  tenuto  ad osservare direttive eventualmente date dal difensore
civico  regionale.  Disposizioni  piu' dettagliate la legge regionale
pone  all'art. 4 per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di
finanza locale.
    La  normativa  statale  recata  dal  d.lgs  18 agosto 2000 n. 267
(testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),
all'art. 136  gia'  attribuisce  al difensore civico regionale poteri
sostitutivi  per  omissione  o  ritardo  di  atti obbligatori; quindi
l'art. 3  ora  in  esame  -  pur estrapolando previgente disposizione
regionale   -   innova  sostanzialmente  in  quanto  sostituisce,  in
contrasto  con  i  menzionati parametri, una disposizione legislativa
regionale ad una specifica norma statale.
    Piu'  complesso  discorso  deve  farsi in relazione al successivo
art. 4.  L'art. 141  comma  2 e l'art. 247 comma 3 del predetto testo
unico  collocano  l'intervento sostitutivo nell'ambito dei rispettivi
procedimenti  amministrativi  di scioglimento dei consigli comunali e
provinciali;   procedimenti   rimasti  essenzialmente  di  competenza
statale,  tant'e'  che essi si concludono "con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno".
    L'inserimento,  in  questi  procedimenti disciplinati dalla legge
statale, dell'iniziativa e dell'attivita' di un organo regionale - il
difensore  civico  regionale  -  non  puo'  essere  disposto  da  una
molteplicita'  di  leggi  regionali,  pressoche'  inevitabilmente non
uniformemente redatte.
    Indubbiamente v'e' l'esigenza di adeguare i citati articoli 141 e
247   alla  sopravvenuta  soppressione  degli  "organi  regionali  di
controllo";  a  cio' tuttavia deve provvedere il legislatore statale,
con  regole uniformi per l'intero territorio nazionale. In argomento,
"per  l'esercizio  finanziario  2002", il d.l. 22 febbraio 2002 n. 13
(in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002).
    L'  art. 119,  secondo  comma,  della  Costituzione  prescrive la
elaborazione  e  determinazione  di  "principi di coordinamento della
finanza  pubblica";  e'  persino  ovvio  che  la  nozione di "finanza
pubblica"  include  in  se'  anche  la  finanza  locale  e  quindi la
disciplina della formazione e della rilevanza dei documenti contabili
degli  enti  locali,  e  che  i "principi di coordinamento" anzidetti
devono  necessariamente  concretarsi  in  norme prodotte dallo Stato.
Questa  competenza  esclusiva  dello  Stato  va  a  saldarsi  con  la
competenza  esclusiva  di  cui  al  citato  art. 117,  secondo comma,
lettera p).
    Da  ultimo,  in  via  logicamente  subordinata, si osserva che lo
statuto  della  regione non pare consenta l'attribuzione al difensore
civico regionale di funzioni di tanto spessore.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale  delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio,
con  ogni  consequenziale  pronuncia  e con invito alla regione a non
procedere  alla  attuazione delle disposizioni stesse in pendenza del
giudizio.
        Roma, addi' 6 marzo 2002.
                 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara
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