N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 marzo 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Enti locali - Norme della Regione Toscana in materia di controlli sugli enti locali - Attribuzione, a seguito della soppressione del Comitato regionale di controllo, di poteri sostitutivi al Difensore civico regionale (o, in caso di vacanza dell'ufficio, al Presidente della Giunta regionale) - Previsione, in particolare, di poteri riguardanti l'iniziativa dei procedimenti di sostituzione, la diffida ad adempiere, la nomina del commissario ad acta e la fissazione del termine entro cui quest'ultimo deve provvedere - Previsione, altresi', di specifici poteri in materia di finanza locale - Denunciata sostituzione, da parte della legge regionale, di norme del testo unico sull'ordinamento degli enti locali - Incidenza dell'attivita' dell'organo regionale su procedimenti amministrativi di scioglimento dei consigli comunali rimasti di competenza statale - Invasione di competenza legislativa statale - Violazione dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione delle disposizioni impugnate in pendenza del giudizio di costituzionalita'. - Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2, artt. 3, 4 e 5 (escluso il comma 2). - Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo, lettera p), 119, comma secondo, 120, comma secondo; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 136, 141 e 247; d.l. 22 febbraio 2002, n. 13.(GU n.23 del 12-6-2002 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo presidente della giunta, avverso gli articoli 3, 4 e 5 (escluso il comma 2) della legge regionale 2 gennaio 2002 n. 2, intitolata "soppressione del Comitato regionale di controllo etc.", pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1 del 9 gennaio 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 marzo 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 120, secondo comma, della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire "le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati" nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114 primo e secondo comma Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera p) della Costituzione della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di commi, province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale - nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono". Occorre tra l'altro tener presente che un "commissario ad acta" e' organo straordinario dell'ente (ad esempio, del comune) cui l'attivita' sostitutiva e' direttamente imputata. La legge regionale in esame contrasta con i parametri costituzionali teste' indicati (art. 114, primo e secondo comma, art. 117, secondo comma, lettera p), art. 120 Cost.) nonche' - quanto all'art. 4 - con l'art. 119, secondo comma Cost., e non soltanto per invasione di ambito di competenza legislativa statale. Dopo avere agli articoli 1 e 2 confermato la soppressione dell'organo Comitato regionale di controllo nonche' dei controlli preventivi di legittimita' disposta dall'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la legge regionale ha ritenuto di affidare, di regola ed in via generale, al difensore civico regionale (e, nel caso di vacanza di tale ufficio, al presidente della giunta regionale) "i poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale", eccezion fatta soltanto per le esclusioni previste dall'art. 3 comma 2. Piu' precisamente, al difensore civico regionale la legge regionale ha ritenuto di affidare anzitutto l'iniziativa dei procedimenti di sostituzione"su segnalazione dei soggetti interessati" (espressione questa oltremodo lata, quand'anche si prescinda da segnalazioni per cosi' dire stimolate), e, nei casi previsti dall'art. 4, "d'ufficio"; e poi la produzione e comunicazione all'ente potenzialmente sostituendo della "diffida ad adempiere entro un congruo termine", la nomina di "commissario ad acta" (ed eventualmente il rinnovo della nomina e la sostituzione del nominato), e la fissazione del termine entro il quale il commissario "deve provvedere"; non e' chiaro se il prescelto commissario sia o meno tenuto ad osservare direttive eventualmente date dal difensore civico regionale. Disposizioni piu' dettagliate la legge regionale pone all'art. 4 per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale. La normativa statale recata dal d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136 gia' attribuisce al difensore civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori; quindi l'art. 3 ora in esame - pur estrapolando previgente disposizione regionale - innova sostanzialmente in quanto sostituisce, in contrasto con i menzionati parametri, una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale. Piu' complesso discorso deve farsi in relazione al successivo art. 4. L'art. 141 comma 2 e l'art. 247 comma 3 del predetto testo unico collocano l'intervento sostitutivo nell'ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali; procedimenti rimasti essenzialmente di competenza statale, tant'e' che essi si concludono "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno". L'inserimento, in questi procedimenti disciplinati dalla legge statale, dell'iniziativa e dell'attivita' di un organo regionale - il difensore civico regionale - non puo' essere disposto da una molteplicita' di leggi regionali, pressoche' inevitabilmente non uniformemente redatte. Indubbiamente v'e' l'esigenza di adeguare i citati articoli 141 e 247 alla sopravvenuta soppressione degli "organi regionali di controllo"; a cio' tuttavia deve provvedere il legislatore statale, con regole uniformi per l'intero territorio nazionale. In argomento, "per l'esercizio finanziario 2002", il d.l. 22 febbraio 2002 n. 13 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002). L' art. 119, secondo comma, della Costituzione prescrive la elaborazione e determinazione di "principi di coordinamento della finanza pubblica"; e' persino ovvio che la nozione di "finanza pubblica" include in se' anche la finanza locale e quindi la disciplina della formazione e della rilevanza dei documenti contabili degli enti locali, e che i "principi di coordinamento" anzidetti devono necessariamente concretarsi in norme prodotte dallo Stato. Questa competenza esclusiva dello Stato va a saldarsi con la competenza esclusiva di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera p). Da ultimo, in via logicamente subordinata, si osserva che lo statuto della regione non pare consenta l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e con invito alla regione a non procedere alla attuazione delle disposizioni stesse in pendenza del giudizio. Roma, addi' 6 marzo 2002. Il Vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara 02C0213