N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 marzo 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Regione Calabria - Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro "Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica" nonche' presso il centro di microcitemia dell'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro - Previsione dell'autorizzazione per detta Azienda ospedaliera a bandire concorso riservato per la copertura di cinque posti di biologo e due posti di medico - Riserva di partecipazione al solo personale gia' assegnatario di borse di studio nell'ambito dei progetti di ricerca nei predetti centri che abbia ottenuto almeno due proroghe al contratto nell'ambito dell'attivita' di ricerca - Violazione del principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti alla potesta' legislativa regionale. - Legge regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4. - Costituzione, artt. 51, 97 e 117.(GU n.23 del 12-6-2002 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi n. 12, legalmente domiciliato; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 gennaio 2002, n. 4, approvata dal Consiglio regionale il giorno 8 gennaio 2002, pubblicata nel supplemento straordinario n. 4, del Bollettino ufficiale della Regione Calabria, in data 14 gennaio 2002, avente per oggetto "Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro Ricerca applicata in oncologia e farmacia tossicologica dell'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese di Catanzaro". F a t t o Al fine di consolidare l'attivita' scientifica di ricerca applicata, avviata sin dal 1992, presso il Presidio ospedaliero di Girifalco, nell'ambito dei progetti di ricerca inerenti l'oncologia e la farmacotossicologia, e presso il Centro microcitemia dell'azienda ospedaliera di Catanzaro, nell'ambito dei progetti di ricerca afferenti la thalassemia, la Regione Calabria ritiene opportuno provvedere all'acquisizione permanente di specifiche professionalita' in materia. A tal fine, l'azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro e' stata autorizzata ad aumentare la dotazione organica esistente presso il proprio Centro di microcitemia di cinque posti di biologo e di due posti di medico (art. 1, della legge regionale in esame). Ai sensi del successivo articolo 2 la azienda ospedaliera e' autorizzata a bandire un concorso riservato per la copertura dei predetti posti di lavoro. Il successivo secondo comma specifica che: "E' ammesso a partecipare al concorso il personale che gia' ha operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito dei progetti di ricerca nei centri di cui al precedente articolo 1 e che abbia ottenuto almeno due proroghe al contratto nell'ambito di attivita' di ricerca". Premessi tali cenni di fatto, avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per i seguenti M o t i v i L'articolo 2, della legge della Regione Calabria n. 4, del 2002, appare in contrasto con il principio costituzionale di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dall'articolo 97, comma primo, della Costituzione. I criteri prescelti dal legislatore regionale non assicurano la selezione tecnica e naturale dei soggetti effettivamente piu' qualificati e capaci per la copertura dei posti in organico, in quanto limitano la rosa dei concorrenti ai soli borsisti con particolari e specifici requisiti. Cosi' facendo, si escludono dal concorso tutti gli altri soggetti e si viola il divieto di discriminazione in sede di ammissione ai concorsi per poti di pubblico impiego che mira non soltanto a salvaguardare legittime aspettative soggettive dei singoli aspiranti ma garantisce, altresi', che la pubblica amministrazione si avvalga degli impiegati obiettivamente piu' capaci e meritevoli. L'articolo in esame appare, inoltre, in contrasto con l'articolo 97, comma terzo, della Costituzione, in quanto la previsione contenuta nella legge regionale della Calabria non puo' ritenersi che possa integrare un caso di deroga alla regola dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso. La stessa disposizione appare violare anche il disposto di cui all'articolo 51, comma primo, della Costituzione in quanto, limitando la cerchia dei soggetti che possono concorrere alla copertura dei posti, disattende il diritto di tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici. Dai rilievi esposti appare, infine, il contrasto del citato articolo 2 con l'art. 117 della Costituzione, laddove prevede che la potesta' legislativa regionale debba essere esercitata nel rispetto della Costituzione.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale di cui in epigrafe. Roma, addi' 28 febbraio 2002 L'Avvocato dello Stato: Massimo Massella Ducci Teri 02c0214