N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  2  febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sui
ricorsi  riuniti proposti da Rizzacasa Giovambattista contro E.N.E.L.
S.p.a.

Notificazioni  e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di
  atti  giudiziari a mezzo del servizio postale - Decorrenza (secondo
  la  giurisprudenza  della Cassazione) dalla data della consegna del
  plico  al  destinatario,  anziche'  dalla  data  della spedizione -
  Ingiustificata diversita' di regolamentazione rispetto all'art. 140
  cod.  proc.  civ.,  alle  norme  sui  ricorsi  amministrativi e sul
  contenzioso  tributario  (art.  2,  d.P.R.  n. 1199/1971 e art. 16,
  n. 5,  d.lgs.  n. 546/1992), nonche' alla disciplina del deposito a
  mezzo  posta  del  ricorso  per cassazione (art. 134, comma quinto,
  disp.  att. cod. proc. civ.) - Incidenza sull'esercizio del diritto
  del notificante di agire in giudizio.
- Legge  20  novembre  1982,  n. 890, art. 4, comma 3 (implicitamente
  richiamato dall'art. 149 cod. proc. civ.).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.14 del 3-4-2002 )
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da:  Rizzacasa Giovambattista, elettivamente domiciliato in
Roma,  piazza  del  Fante n. 2, presso l'avvocato Rizzacasa Giuseppe,
che  lo  rappresenta  e difende, giusta delega a margine del ricorso,
ricorrente;
    Contro E.N.E.L. S.p.a., intimato;
e sul 2o ricorso n. 00614/98 proposto da: E.N.E.L. S.p.a., in persona
dell'Institore  pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, presso l'avvocato Paterno' Giovanni, che lo
rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato Passeggio Filomena,
giusta  procura  a  margine  del controricorso e ricorso incidentale,
controricorrente e ricorrente incidentale;
    Contro  Rizzacasa  Giovambattista,  elettivamente  domiciliato in
Roma,  piazza  del  Fante n. 2, presso l'avvocato Rizzacasa Giuseppe,
che   lo   rappresenta   e  difende,  giusta  delega  a  margine  del
controricorso, controricorrente;
    Avverso   la   sentenza  n. 432/1996  della  Corte  d'Appello  di
L'Aquila, depositata il 10 ottobre 1996;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6 dicembre 2001 dal Consigliere dott. Mario Adamo;
    Udito  per  il  ricorrente,  l'avvocato Rizzacasa, che ha chiesto
l'accoglimento  del  ricorso  principale  e  il  rigetto  del ricorso
incidentale;
    Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
Dario Cafiero che ha concluso preliminarmente per la remissione della
questione  al  primo  presidente  per  l'eventuale  assegnazione alle
sezioni unite; nel merito l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
                              F a t t o
    Con  atto  di  citazione  notificato  in  data  14  ottobre  1987
Giovambattista  Rizzacasa  esponeva  che  il  Prefetto di Chieti, con
decreto  in  data  26 maggio 1987, aveva imposto servitu' perpetua di
elettrodotto  su  un  fondo  di  sua proprieta', di mq 8.960, sito in
comune   di  Orsogna,  distinto  al  locale  catasto  al  foglio  10,
particelle  n. 454  e  454/b,  per  la  realizzazione  di  una  linea
elettrica  di  altissimo  potenziale,  determinando  in  L. 2.550.000
l'indennita' dovuta dall'E.N.E.L.
    Rilevava   il   Rizzacasa   che   l'indennita'   offertagli   era
assolutamente  inadeguata,  per  cui  conveniva  avanti alla Corte di
appello  di  L'Aquila  l'E.N.E.L.  per sentir determinare e liquidare
l'indennita'  di  asservimento del fondo, comprensiva dell'indennita'
di   occupazione   permanente   dell'area   destinata  al  basamento,
dell'indennita' di occupazione temporanea legittima nonche' dei danni
arrecati  durante  l'installazione  del  cantiere  per la costruzione
della potente conduttura elettrica.
    Costituitasi   in  giudizio  l'E.N.E.L.  resisteva  alla  domanda
assumendo  che la somma liquidata al ricorrente era stata determinata
dall'UTE, nel rispetto della vigente normativa.
    Con  sentenza  in  data  10  ottobre  1996 la Corte di appello di
L'Aquila  accoglieva  la  domanda  attrice e per l'effetto condannava
l'E.N.E.L.  a  corrispondere  al  Rizzacasa la somma di L. 4.680.000,
oltre  agli interessi legali, a decorrere dalla data di realizzazione
dell'elettrodotto.
    Per la cassazione della sentenza della Corte di appello proponeva
ricorso,   fondato   su   unico   articolato  motivo,  Giovambattista
Rizzacasa.
    Resisteva  con  controricorso  l'E.N.E.L.  che proponeva altresi'
ricorso   incidentale,   chiedendo  preliminarmente  declaratoria  di
inammissibilita'  del  ricorso principale per essere stato notificato
in  data  29  novembre  1997, oltre il termine di un anno e 46 giorni
previsto dall'art. 327 c.p.c.
    Con ordinanza in data 15 aprile 1999 la causa veniva rimessa alla
Corte  costituzionale  avendo  il  Collegio  ritenuta  l'esistenza di
profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 149 c.p.c.
    Con   ordinanza   in   data  27  luglio  2001,  n. 322  la  Corte
costituzionale  dichiarava  manifestamente inammissibile la questione
sottoposta al suo esame.
    Entrambe le parti hanno presentato memoria.

                            D i r i t t o

    Preliminarmente  va esaminata l'eccezione di inammissibilita' del
ricorso in quanto tardivamente notificato.
    Al  riguardo  si osserva: che dagli atti del giudizio risulta che
la sentenza della Corte di appello di L'Aquila e' stata depositata in
cancelleria  in  data  10  ottobre  1996  e  che  il  ricorso  per la
cassazione della sentenza di merito e' stato consegnato all'ufficiale
giudiziario  dal  Rizzacasa  il  17  novembre  1997  e  recapitato al
destinatario dal servizio postale solo in data 29 novembre 1997;
        che  la  Direzione  PP.TT. di L'Aquila, a giustificazione del
ritardo,  ha  semplicemente  addotto  l'ingente  mole  di  lavoro che
avrebbe  impedito  all'Ufficio  di  rispettare i termini di notifica,
escludendo  nel  contempo  ogni  colpa  nella condotta dell'Ufficiale
notificatore e del personale addetto all'Ufficio postale;
        che  la  giurisprudenza  di  questa  Corte suprema interpreta
l'art.   4  comma  3  legge  20  novembre  1982,  n. 890,  richiamato
implicitamente  dall'art.  149  c.p.c.,  nel  senso che la notifica a
mezzo  del  servizio  postale  non  si  esaurisce  con  la spedizione
dell'atto  ma  si  perfeziona  solo  con  la  consegna  del  plico al
destinatario,  come  espressamente  stabilito  dal richiamato art. 4,
comma  3,  legge  n. 890/1982 (Cass. civ. numeri 4541/1981; 591/1982;
2434/1983;   5995/1983;   4271/1987;   2536/1988;   S.U.   1605/1989;
4242/1992;  3303/1994;  1242/1995;  3764/1995;  6554/1998; 965/1999),
ragione  per  cui  la  tempestivita'  del  ricorso  e' esclusivamente
rilevabile  dalla  certificazione della data di consegna del plico da
parte  dell'agente  postale,  essendo  l'utilizzazione  del  servizio
postale a totale rischio di chi lo richiede;
        che   il   testo  dell'art.  4  comma  3  legge  n. 890/1982,
richiamato  dall'art.  149  c.p.c.,  non  lascia spazi interpretativi
stante  il  suo chiaro tenore letterale che espressamente stabilisce:
"L'avviso    di    ricevimento    costituisce   prova   dell'eseguita
notificazione"  talche' l'utilizzo della procedura prevista dall'art.
149  c.p.c.,  che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del
servizio  postale,  di  fatto  puo'  ostacolare,  fino  a sopprimerlo
sostanzialmente,  l'esercizio di un diritto, quale quello di proporre
impugnazioni,  da  parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da
quello  in  cui  deve  essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo
previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo
tempestivamente a tutte le formalita' a suo carico previste dall'art.
149  c.p.c.  e dalla legge n. 890/1982 e restando non di meno esposto
alla  disorganizzazione  di Uffici pubblici, quali quelli postali che
sono strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia;
        che  tenuto  conto che l'art. 4 legge n. 890/1982, richiamato
implicitamente  dall'art. 149 c.p.c., non costituisce regola generale
dell'ordinamento,  considerato  che  la  notifica  eseguita  ai sensi
dell'art.  140  c.p.c.  si  perfeziona  alla data di spedizione della
raccomandata   con   avviso   di  ricevimento,  con  cui  l'ufficiale
giudiziario  da'  notizia  al  destinatario del deposito dell'atto da
notificare  presso  la casa comunale, irrilevante essendo l'effettiva
consegna  della  raccomandata  stessa  al  destinatario  (Cass.  civ.
5825/1981; 5785/1986; 1504/1990; 1729/1996);
        che  anche  a  voler ritenere che la diversita' di disciplina
prevista  dell'art.  140  c.p.c. rispetto all'altra forma di notifica
prevista  dall'art.  149 c.p.c. sia giustificata dalla diversita' dei
presupposti   e  delle  ulteriori  formalita'  che  precedono,  nella
notifica  ex art. 140 c.p.c., la spedizione della raccomandata (Cass.
civ.   5825/1981;  3785/1986;  1504/1990),  tuttavia  il  difetto  di
unicita'  del  sistema  si  desume  anche  dal  fatto che, per quanto
attiene  ai  ricorsi  amministrativi  e al contenzioso tributario, la
notifica  si  perfeziona  con  la spedizione dell'atto, risultante da
attestazione  del  servizio  postale (art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199  e  art.  16  n. 5  d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e che in
relazione  allo  stesso  ricorso  per  cassazione  l'attuale  sistema
prevede  due  distinte regolamentazioni per la notifica del ricorso a
mezzo   del  servizio  postale  e  per  il  suo  deposito  presso  la
cancelleria della Corte, sempre a mezzo del servizio postale;
        che,  infatti,  mentre per la notifica del ricorso effettuato
ai sensi dell'art. 149 la tempestivita' va desunta ai sensi dell'art.
4  comma 3 legge n. 890/1982 dalla data di consegna del plico, per il
deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte suprema la
tempestivita'  del  deposito, prevista a pena di improcedibilita' del
ricorso  stesso,  va desunta ai sensi dell'art. 134 comma 5 disp.att.
c.p.c. dalla data di spedizione dei plichi che contengono gli atti di
cui all'art. 369 c.p.c.;
        che  quindi  non manifestamente infondata appare la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge n. 890/1982,
richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa
decorrere  la  notifica  del  piego raccomandato dalla data della sua
consegna  al  destinatario,  per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella
prevista per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario
e  in  quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto
secondo  le  formalita' previste, ogni rischio connesso alla omessa o
tardiva consegna dell'atto al destinatario, causata da disservizi non
imputabili  al  notificante,  potendo  cosi'  determinare,  di fatto,
ostacolo  al libero esercizio della facolta' di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti;
        che   d'altra  parte  non  puo'  ritenersi  che  una  diversa
regolamentazione  della notificazione in questione possa incidere sui
diritti   del   soggetto  destinatario  dell'atto,  sia  perche'  non
corrisponde  ai  principi  di  buona  amministrazione che un soggetto
possa  avvantaggiarsi dei disservizi dell'amministrazione stessa, sia
perche'  il destinatario dell'atto e' comunque posto in condizione di
difendersi perche' l'atto deve essergli notificato e dalla data della
notifica  decorrono  gli  adempimenti che la legge pone a suo carico,
mentre  muta  solo  la data alla quale fare riferimento ai fini della
tempestivita' della notifica;
        che  pertanto  stante  la non manifesta infondatezza e la sua
rilevanza,  ai  fini  della  decisione  che  dovra'  essere adottata,
ritiene  la  Corte  di dovere sollevare, nei sensi su specificati, la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4 comma 3 legge
n. 20  novembre 1982, n. 890, implicitamente richiamato dall'art. 149
c.p.c.
                              P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  4  comma 3 legge 20 novembre 1982, n. 890,
richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa
decorrere  la  notifica  dell'atto  da  notificare  dalla  data della
consegna  del  plico  al  destinatario,  anzicche'  dalla  data della
spedizione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone  che  copia  della presente ordinanza sia notificata alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, comunicata al Presidante del
Senato  e  al Presidente della Camera dei Deputati e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera  di consiglio della prima
sezione civile, in data 6 dicembre 2001.
                       Il Presidente: Losavio
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