N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 7 dicembre 2001 dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Bellotti Edi, in proprio ed altra e Comune di Morbegno - Polizia municipale Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Inapplicabilita' solo se il proprietario non trasgressore prova che la circolazione e' avvenuta contro la sua volonta' - Disparita' di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 213, comma 6, cod. strada (secondo cui per evitare la confisca amministrativa e' sufficiente documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-bis.(GU n.14 del 3-4-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Sciolta la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al Ruolo generale 2001 al n. 284, promossa con ricorso da: Bellotti Edi in proprio - opponente - domiciliato in Cancelleria; Contro il comune di Morbegno - Polizia municipale - opposta - rappresentato dal sig. Paolo Tarabini, responsabile dell'area "Corpo Polizia municipale - commercio" in virtu' di delega in atti. Oggetto: opposizione ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 12 settembre 2001, del fermo amministrativo dell'autovettura Fiat panda tg. SO215919 accessoria della sanzione pecuniaria comminata ex art. 126 comma 7 del nuovo Codice della Strada con verbale di accertamento n. 35047 in pari data. Atteso che all'udienza del 24 novembre 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 214 comma 1 e 1-bis per la manifesta illegittima disparita' di trattamento fra il destinatario dell'art. 214 comma 1 e 1-bis del C.d.S. cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta' ed il destinatario dell'art. 213 comma 6 del C.d.S. che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura piu' grave; Atteso che al ricorrente necessita l'autovettura in quanto e' l'unica disponibile per potersi recare al lavoro; Rilevato altresi' che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimita' costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata; ex art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed ex art. 134 Cost.
P. Q. M. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Dispone altresi' che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che a mezzo della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Si comunichi. Morbegno, addi' 7 dicembre 2001 Il giudice di pace: Leone 02C0227