N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2001

Ordinanza  emessa  il 7 dicembre 2001 dal giudice di pace di Morbegno
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Bellotti Edi, in proprio ed
altra e Comune di Morbegno - Polizia municipale

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni
  accessorie  -  Fermo  amministrativo del veicolo - Inapplicabilita'
  solo  se il proprietario non trasgressore prova che la circolazione
  e'  avvenuta  contro  la  sua  volonta' - Disparita' di trattamento
  rispetto  alla  previsione  dell'art.  213,  comma  6,  cod. strada
  (secondo  cui per evitare la confisca amministrativa e' sufficiente
  documentare  l'appartenenza  del  veicolo  a  persona estranea alla
  violazione).
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 214,
  commi 1 e 1-bis.
(GU n.14 del 3-4-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciolta  la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la
seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta al Ruolo generale 2001 al
n. 284,  promossa con ricorso da: Bellotti Edi in proprio - opponente
- domiciliato in Cancelleria;
    Contro  il  comune  di  Morbegno - Polizia municipale - opposta -
rappresentato  dal sig. Paolo Tarabini, responsabile dell'area "Corpo
Polizia municipale - commercio" in virtu' di delega in atti.
    Oggetto:  opposizione  ex artt. 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso
la  sanzione  amministrativa con verbale 12 settembre 2001, del fermo
amministrativo  dell'autovettura  Fiat  panda tg. SO215919 accessoria
della  sanzione  pecuniaria  comminata  ex art. 126 comma 7 del nuovo
Codice  della  Strada  con  verbale  di accertamento n. 35047 in pari
data.
    Atteso che all'udienza del 24 novembre 2001 dal ricorrente veniva
sollevata  eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 214 comma 1 e
1-bis  per  la manifesta illegittima disparita' di trattamento fra il
destinatario  dell'art.  214  comma  1 e 1-bis del C.d.S. cui incombe
l'onere  della  prova  che  la  circolazione  del veicolo e' avvenuta
contro  la  sua volonta' ed il destinatario dell'art. 213 comma 6 del
C.d.S.  che  deve  solo documentare l'appartenenza a persona estranea
alla  violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione
della confisca, misura piu' grave;
    Atteso  che  al  ricorrente  necessita l'autovettura in quanto e'
l'unica disponibile per potersi recare al lavoro;
    Rilevato  altresi'  che  il  presente  giudizio  non  puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  questione  posta  di legittimita'
costituzionale   e  che  la  stessa  non  si  ritenga  manifestamente
infondata;
    ex  art.  23  della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed ex art. 134
Cost.
                              P. Q. M.
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
    Dispone  altresi' che la presente ordinanza venga notificata alle
parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che a
mezzo  della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata
al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.
    Si comunichi.
        Morbegno, addi' 7 dicembre 2001
                      Il giudice di pace: Leone
02C0227