N. 73 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Lazio  -  Tasse  sulle concessioni regionali - Aumento degli
  importi   -   Prospettata   violazione   del  limite  dei  principi
  fondamentali  stabiliti  dalla legge dello Stato e della competenza
  regionale   in  materia  tributaria  -  Sopravvenuta  modifica  dei
  parametri  costituzionali  di riferimento - Restituzione degli atti
  al giudice rimettente.
- Legge  Regione  Lazio  20  marzo  1995, n. 9, art. 1; legge Regione
  Lazio 20 marzo 1995, n. 10, art. 1.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
(GU n.13 del 27-3-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  Lazio  20 marzo  1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio
1980,  n. 30  e  successive modificazioni ed integrazioni. Variazione
tariffa),  e  dell'art. 1  della  legge  della Regione Lazio 20 marzo
1995,  n. 10  (Modificazioni  ed  integrazione  alla  legge regionale
approvata  nella  seduta  del  1  febbraio  1995, concernente: "Legge
regionale   2 maggio   1980,  n. 30  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Variazione tariffa"), promosso con ordinanza emessa il
12 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 597 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento
civile  promosso  da  titolari  di  aziende  faunistico-venatorie per
restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto a titolo
di  tassa di concessione regionale, con ordinanza emessa il 12 aprile
2001,  pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 giugno 2001,
ha   sollevato,   in  riferimento  agli  articoli  117  e  119  della
Costituzione   e  in  relazione  all'art. 4,  comma  5,  della  legge
14 giugno  1990,  n. 158  (recte:  all'art. 3,  comma  5, della legge
16 maggio  1970,  n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della
legge    14 giugno   1990,   n. 158),   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1  della legge della Regione Lazio 20 marzo
1995,  n. 9  (Legge  regionale  2 maggio  1980,  n. 30  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Variazione  tariffa), e dell'art. 1
della  legge  della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni
ed  integrazione  alla  legge  regionale approvata nella seduta del 1
febbraio  1995,  concernente: "Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e
successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa");
        che  le  norme censurate prevedono, con effetto dal 1 gennaio
1995,  il raddoppio degli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle
tasse  sulle  concessioni  regionali, previsti nella tariffa allegata
alla   legge   regionale   2 maggio   1980,   n. 30,   e   successive
modificazioni;
        che,  ad  avviso  del giudice a quo in base alla legislazione
statale  (art. 3,  comma  5,  della  legge  n. 281 del 1970) le leggi
regionali  che aumentano le tasse sulle concessioni regionali debbono
intervenire  entro  il 31 ottobre di ciascun anno e fare riferimento,
in  caso  di  superamento della soglia, ordinariamente stabilita, del
venti  per cento, all'aumento disposto dallo Stato per le tasse sulle
concessioni  governative  con  riguardo  agli  importi  dovutiper  le
medesime  concessioni  per  l'anno  precedente:  sicche',  decorso il
termine  del  31 ottobre  di  ogni  anno senza che sia stato disposto
alcun aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni
statali, le Regioni non potrebbero, essendosi ormai consumato il loro
potere,  disporre  un aumento superiore al limite ordinario del venti
per cento;
        che,  avendo il legislatore regionale omesso di stabilire per
il  1993,  entro  il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti a quelli
disposti,  per  le  tasse sulle concessioni governative, dall'art. 10
del   decreto-legge   11 luglio   1992,   n. 333   (convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1992, n. 359), ed essendosi in
tal  modo  esaurito il relativo potere, l'aumento del cento per cento
degli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsto dalle
disposizioni  denunciate,  si  porrebbe  in  contrasto con l'art. 117
della   Costituzione,   per   violazione   del  limite  dei  principi
fondamentali  stabiliti  dalla  legge  dello  Stato, e con l'art. 119
della   Costituzione,  giacche'  in  materia  tributaria  le  Regioni
potrebbero  legiferare  solo  nei  limiti  previsti dalle leggi della
Repubblica, con competenza meramente attuativa;
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si e' costituita la
Regione    Lazio,    concludendo,    preliminarmente,    nel    senso
dell'inammissibilita'  della  questione  per  difetto  di motivazione
sulla  rilevanza; e sostenendone, nel merito, l'infondatezza, perche'
sollevata   in  base  ad  una  interpretazione  erronea  dell'attuale
contesto normativo;
        che,  in  particolare, ad avviso della Regione non vi sarebbe
alcun discostamento dalla legislazione statale, perche' questa - come
starebbero a dimostrare il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e il d.lgs.
23 gennaio  1992, n. 31 - gia' prevederebbe la giuridica possibilita'
di  incrementare  del  cento  per  cento  l'importo  della  tassa  di
concessione regionale.
    Considerato  che  la  questione di legittimita' costituzionale e'
prospettata  dal  Tribunale  di  Roma  in  relazione,  per  un verso,
all'affermato  superamento  del  limite dei principi fondamentali che
emergono  dalla  legislazione statale nella materia delle tasse sulle
concessioni  regionali,  e,  per l'altro, all'ambito della competenza
legislativa   delle   Regioni  in  materia  tributaria,  che  sarebbe
meramente  attuativa,  invocandosi  come parametri gli articoli 117 e
119 della Costituzione;
        che,   successivamente   all'emanazione   dell'ordinanza   di
rimessione,  e'  entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  i  cui articoli 3 e 5 hanno sostituito l'intero testo
degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
        che,  pertanto,  in  via  del  tutto  preliminare,  stante il
mutamento  delle  norme  costituzionali  invocate  come  parametri di
giudizio,  si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della questione (v., da ultimo,
ordinanze n. 9, n. 13, n. 14 e n. 26 del 2002).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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