N. 74 ORDINANZA 28 febbraio - 19 marzo 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Notaio - Esercizio professionale - Cauzione dovuta dai notai di prima nomina a garanzia di possibili rischi nell'esercizio della professione - Inadeguatezza dell'importo fissato - Prospettata, irragionevole, disparita' di trattamento rispetto ad altri professionisti (nella specie, raccomandatari marittimi) gravati da ben piu' consistente cauzione - Non idoneita' del confronto tra le due attivita' indicate - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 20. - Costituzione, art. 3.(GU n.13 del 27-3-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente: Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal Tribunale di Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che il Tribunale di Savona, chiamato a dichiarare l'idoneita' della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), con ordinanza emessa il 22 maggio 2001, pervenuta a questa Corte il 2 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della predetta legge "nella parte in cui indica l'ammontare della cauzione che debbono prestare i notai di prima nomina"; che il Tribunale remittente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimazione degli organi giudiziari a sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel corso di procedimenti di giurisdizione volontaria, osserva che la previsione contenuta nella norma impugnata di una cauzione dell'importo massimo di lire quindicimila integrerebbe una irragionevole disparita' di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni; che, infatti, secondo il giudice a quo tenuto conto che la ratio dell'obbligo di prestare cauzione e' quella di apprestare una garanzia economica per gli eventuali danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, non si potrebbe giustificare la disparita' fra l'importo - "veramente risibile" - della cauzione imposta ai notai e quello, di gran lunga superiore, della cauzione imposta agli esercenti un'altra professione controllata dallo Stato, i raccomandatari marittimi; che l'irragionevolezza della norma impugnata sarebbe confermata dalla previsione, contenuta nei "Principi di deontologia professionale dei notai", approvati dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994, secondo cui "il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione", con cio' implicitamente riconoscendosi la assoluta inidoneita' a tal fine della cauzione stabilita dalla legge; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio, chiedendo in primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile, sia perche' non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se e' denunciata la irragionevolezza in se' della norma impugnata o la ingiustificata disparita' di trattamento dei notai rispetto ad altre categorie di operatori; sia perche' all'eventuale accoglimento della questione conseguirebbe che i notai non sarebbero tenuti a prestare alcuna cauzione, sicche' la materia resterebbe priva di disciplina; secondo l'Avvocatura erariale, il giudice a quo avrebbe dovuto, sulla base delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la cauzione prestata, cosi' che il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla Corte di appello in sede del ricorso promosso dall'interessato o dal pubblico ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della legge; che la questione sarebbe comunque, secondo l'interveniente, infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a confronto le due categorie professionali dei notai e dei raccomandatari marittimi, per la diversa natura dell'attivita' svolta, la diversita' dell'ambiente in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi; che, sotto il profilo della ragionevolezza, l'infondatezza della questione risulterebbe dalla considerazione per cui, se la cauzione in esame dovesse essere prestata in misura sufficiente a coprire i danni di rilevante dimensione che si possono cagionare nell'esercizio della professione notarile, si finirebbe per limitare l'accesso alla professione a pochi soggetti dotati di grande capacita' patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione: in cio' risiederebbe la ragione del mancato aggiornamento di tale garanzia ormai non piu' adeguata ai tempi. Considerato che la questione sollevata dal Tribunale di Savona non riguarda la legittimita' dell'obbligo in se' di prestare la cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle forme previste dalla legge (in titoli del debito pubblico o emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca su beni immobili: art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si contesti il fondamento o la ragionevolezza in considerazione della attuale inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito non aggiornato: ma investe solo la determinazione legislativa dell'importo della cauzione, come contenuta nell'art. 20 della legge, sotto il profilo della irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti, in particolare i raccomandatari marittimi; che la questione cosi' proposta appare manifestamente infondata, non potendosi istituire alcun utile confronto, rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra la disciplina della cauzione richiesta ai notai e quella delle garanzie che debbono essere prestate dai soggetti - titolari di imprese individuali o amministratori di societa' o institori - che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi, ai fini dello svolgimento, sulla base di mandato con o senza rappresentanza conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia, di attivita' contrattuale, di prestazione di servizi e di assistenza per la tutela degli interessi a loro affidati (art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"): evidenti essendo le differenze fra i due ordini di attivita' messi a raffronto, sotto il profilo, fra l'altro, della loro natura e dei requisiti richiesti per l'accesso. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0240