N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2002
Ordinanza emessa il 1 marzo 2002 dal g.u.p. dal tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Lussana Armando ed altro Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Necessita', pena la inutilizzabilita', del compimento delle operazioni esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (salva motivata deroga del pubblico ministero in ragione della insufficienza o inidoneita' degli impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza) - Applicabilita' a tutte le operazioni di intercettazione (e non solo a quelle telefoniche) - Eccesso di delega. - Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1. - Costituzione, art. 76.(GU n.16 del 17-4-2002 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sulla eccezione di inutilizzabilita' delle intercettazioni di comunicazioni di presenti proposta alla udienza dell'11 febbraio 2002 dalla Difesa di Armando Lussana e Giovanni Longoni, imputati dei delitti di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/1990 nell'ambito dell'emarginato processo penale, pronuncia la seguente ordinanza. Ottenuta rituale autorizzazione dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p. in data 30 novembre 2000, il Pubblico Ministero presso questo Tribunale disponeva la intercettazione di conversazioni telefoniche sulla utenza n. 0338/7565565 intestata ed in uso ad Armando Lussana, oltre alle intercettazioni di tutte le comunicazioni tra presenti che avverranno all'interno dell'autocarro Nissan Terrano tg. AW 142 TH intestato ed in uso all'indagato, previa installazione di apposito apparecchio GPS ed altro apparato idoneo alle intercettazioni di conversazioni tra presenti, per la durata di giorni quindici. Delegando gli ufficiali della polizia giudiziaria della Questura di Bergamo, il Pubblico Ministero disponeva che, quanto all'intercettazione telefonica, le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Bergamo, mentre nulla statuiva in ordine alle modalita' di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'autocarro di Armando Lussana. Atteso che dette ultime conversazioni, per come meglio risulta dal verbale di documentazione delle operazioni di localizzazione satellitare a foglio 15 del fascicolo, sono state captate e registrate in una sala appositamente allestita presso la Questura di Bergamo, la Difesa degli imputati ne eccepisce la inutilizzabilita', ai sensi del combinato disposto degli artt. 268, comma terzo, e 271 c.p.p., per difetto di un provvedimento motivato del Pubblico Ministero sulla insufficienza od inidoneita' degli impianti della Procura della Repubblica e sulla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che consentissero il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, invocando il recentissimo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (S.U. 28 novembre 2001, n. 42792). Avuto riguardo alla formulazione letterale della norma ed alla ratio legis secondo cui - in ossequio alle indicazioni offerte dalla stessa Corte costituzionale gia' nella vigenza dell'abrogato codice di rito (Sen. 34/1973) - la compressione del diritto alla liberta' ed alla segretezza di ogni forma di comunicazione tutelato dall'art. 15 della Costituzione, contemperandosi con il distinto interesse, pure oggetto di protezione costituzionale, all'efficace prevenzione e repressione dei gravi illeciti penali, pretende che la stessa sia subordinata al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine tecnico, finalizzate alla possibilita' che l'Autorita' Giudiziaria eserciti anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e nei limiti dell'autorizzazione, la Corte suprema ha ritenuto assolutamente adeguata la sanzione della inutilizzabilita' delle risultanze delle operazioni captative, ove le garanzie tecniche di espletamento del mezzo (in particolare quella dell'obbligo della motivazione del provvedimento esecutivo derogatorio) siano state eluse, senza che possa distinguersi tra intercettazioni telefoniche e intercettazioni di comunicazioni tra presenti, le quali comportano anzi un piu' intenso sacrifico dei diritti tutelati dalla Carta costituzionale rispetto alle prime. La stessa Corte costituzionale, con sentenza in data 17 luglio 2001, n. 259, ha esaminato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. con riferimento a fattispecie relativa ad intercettazioni telefoniche, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, nella ipotesi analizzata dalla stessa Corte, vi sarebbe stato eccesso di delega con riguardo al principio fissato dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81, che limitandosi a prevedere la individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni possono essere effettuate, non aveva fissato principi in ordine alle condizioni di inidoneita' od insufficienza degli impianti negli uffici di Procura e della esistenza di eccezionali ragioni di urgenza. Si legge nella sentenza di rigetto che, nel compito di individuare gli impianti presso cui le intercettazioni possono essere effettuate, e' chiaramente insita una regola di selezione degli impianti stessi, il cui termine di riferimento non puo' che essere rappresentato dalle esigenze di garanzia evocate nell'art. 15 della Costituzione, in tema di limitazioni della liberta' e segretezza delle comunicazioni; che la scelta normativa di motivata deroga da parte del Pubblico Ministero non e' in contrasto con le disposizioni della legge delega, ne' costituisce una scelta arbitraria, in quanto e' finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controllo dell'autorita' giudiziaria; che non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale l'avere stabilito le garanzie tecniche di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo. Sotto diverso profilo viene oggi rilevata di ufficio la questione di costituzionalita' delle norme di cui agli artt. 268, comma terzo, e 271, comma primo, c.p.p. sulla cui formulazione letterale la Suprema Corte fonda la propria interpretazione costituzionalmente orientata - e cui questo Giudice, in osservanza del principio di nomofilachia sancito dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, dovrebbe uniformarsi. Ritiene chi scrive che tali norme siano viziate per eccesso di delega in relazione all'art. 76 della Costituzione, con riferimento ai principi e criteri direttivi dettati dalla legge per l'emanazione del codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987. n. 81). Invero, prevede l'art. 2, numero 41, della medesima legge che il codice di procedura penale debba attuare la determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione, in attuazione dei principi meglio indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) allo stesso numero 41. Ebbene, mentre i singoli principi esposti alle lettere a), b), c), ed e) fanno generale riferimento alle intercettazioni (intese come genus di cui sono specie le intercettazioni di conversazioni telefoniche e le intercettazioni di conversazioni tra presenti) - per modo che la predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse (lettera a), la predeterminazione della durata e delle modalita' (lettera b), la annotazione in apposito registro dei decreti (lettera c), la conservazione della documentazione integrale e la determinazione dei casi in cui la stessa documentazione deve essere distrutta (lettera e), debbono riferirsi sia alle intercettazioni telefoniche che a quelle tra presenti, il principio esposto alla lettera d) per la individuazione degli impianti destinati alle operazioni di intercettazione fa riferimento esclusivo a quelle telefoniche. Come la Corte ha piu' volte statuito (sentenze 259 e 96 dell'anno 2001, 415, 292 e 276 dell'anno 2000) l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalita' che ispirano la delega, la portata delle norme che fissano i criteri ed i principi direttivi e, dall'altro, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base ed il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con detti principi. Nel caso di specie, l'avere disposto che il codice di procedura penale, nella determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione individuasse gli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate altro non puo' significare che solo per queste (e non per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti) dovessero essere individuati gli impianti di registrazione. E cio' - come piu' volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. sez. I 8 giugno 1994, 28 settembre 1996, sez. VI 7 gennaio 1997, 22 gennaio 1997, 16 maggio 1997, 16 dicembre 1997, sez. V 24 settembre 1998, sez. I 26 novembre 1998, sez. VI 1 dicembre 2000) - sul rilievo condiviso dalla dottrina largamente prevalente che le intercettazioni ambientali, potendo essere realizzate solo a mezzo di apparecchiature vicine alla fonte sonora, richiederebbero l'uso di strumenti non installati o non agevolmente installabili presso la Procura della Repubblica, a causa delle loro caratteristiche che, necessitando di centrali di ascolto mobili, sarebbero tecnicamente incompatibili con impianti fissi e centralizzati. Ne deriva che la previsione secondo cui tutte le operazioni di intercettazione (e non solo quelle telefoniche) possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica (art. 268, comma terzo, c.p.p.), salva motivata deroga del Pubblico Ministero in ragione della insufficienza od inidoneita' degli impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, e secondo cui i risultati delle intercettazioni (e non solo di quelle telefoniche) non possono essere utilizzati ... qualora non siano state osservate le disposizioni previste ... dall'art. 268 comma terzo (art. 271 c.p.p.), esorbitano - in relazione alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti - dalla legge delega n. 81/1987 rispettivamente ai principi fissati all'art. 2, numero 41, lettere d) e f). Tale ultima lettera dispone che il codice di procedura penale preveda sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti. Ed atteso che, tra le lettere precedenti e' compresa quella di cui alla tenera d) che prevede che il codice di procedura penale individui gli impianti presso cui le sole intercettazioni telefoniche possono essere effettuate, anche la sanzione della inutilizzabilita' avrebbe dovuto essere prevista solo qualora fossero violate le disposizioni che individuano il luogo di registrazione delle stesse intercettazioni telefoniche. Ne', sul punto, puo' ritenersi che, ove le intercettazioni di comunicazioni tra presenti fossero svolte per mezzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica, ne deriverebbe un minore controllo giurisdizionale da parte del Pubblico Ministero sulle operazioni svolte da ufficiali di polizia giudiziaria delegati ai sensi del comma quarto dell'art. 267 c.p.p.. Ed invero, il segreto di indagine di cui e' parola nell'art. 329 c.p. e la qualifica di pubblici ufficiali dei delegati dal Pubblico Ministero appaiono garanzie piu' che sufficienti per scongiurare abusi che, comunque, potrebbero essere commessi anche ove le operazioni di intercettazione fossero effettuate presso gli impianti installati nella Procura della Repubblica. Nelle superiori considerazioni in fatto ed in diritto risiedono sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, nell'ambito dell'emarginato processo. E, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle stesse, e' necessario disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando, nelle more, la sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto; Dichiara la sospensione dell'emarginato processo penale a carico di Armando Lussana e Giovanni Longoni; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bergamo, addi' 1 marzo 2002 Il giudice per le indagini preliminari: Di Vita 02C0273