N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2002

Ordinanza   emessa  il  25  gennaio  2002  dal  giudice  di  pace  di
Borgomanero  nel  procedimento  civile  vertente tra Martini Gianni e
Prefettura di Novara

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi
  all'autorita'   giudiziaria  -  Possibilita'  di  restituzione  del
  veicolo  solo  dopo il provvedimento giurisdizionale che rigetta il
  ricorso  -  Illogicita' e oscurita' di tale previsione - Violazione
  del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), artt. 126,
  comma  7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre
  1999, n. 507) e 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  civile  iscritta  al  n. 293/2001 R.G. promossa da:
Martini Gianni, ricorrente, con avv. Giovanni Cacciami;
    Contro  Prefettura di Novara, resistente, rappresentata dal dott.
Arnaldo   Agresta,  avente  per  oggetto:  ricorso  avverso  sanzione
amministrativa.
    Il   giudice  di  Pace  di  Borgomanero  avv.  Bellini  Carlo  ha
pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso che con ricorso depositato 12 aprile 2001 Martini Gianni
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Borgomanero, la Prefettura di
Novara opponendosi al verbale di contestazione n. 157083P emesso il 2
aprile  2001  dalla  Polstrada  di  Novara, sottosezione di Romagnano
Sesia,  con  il  quale veniva ingiunto il pagamento della somma di L.
635.090 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142
comma 9 Codice della strada.
    Si  opponeva  inoltre  al  contestuale  verbale  di contestazione
n. 156199P  sempre redatto dalla Polstrada di Novara, sottosezione di
Romagnano Sesia con il quale si contestava al Martini di aver guidato
con  patente scaduta di validita' e pertanto gli applicava oltre alla
sanzione  pecuniaria  (che  non  e' contestata!) anche la sospensione
della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi due.
    Segnatamente  in relazione al verbale di contestazione n. 156199P
chiedeva  di  ritenere  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 126 comma 7 e dell'art. 214
comma  6  del  decreto legislativo n. 285/1992, casi come modificati,
rispettivamente  dall'art.  19  comma  3  e  dall'art. 23 comma 4 del
decreto  legislativo n. 507/1999 in riferimento per entrambi all'art.
3  e  24 della Costituzione, ed emettere rinvio degli atti alla Corte
costituzionale.
    La  Prefettura  di  Novara si costituiva in giudizio con comparsa
depositata  in  cancelleria 4 luglio 2001, contestando quanto chiesto
da pane attrice in ricorso.
    Assegnata   la   causa  al  giudice  di  pace  avv.  C.  Bellini,
all'udienza  del  27  luglio  2001  e successivamente differita al 17
dicembre  2001  ed  in  quella  sede,  senza  necessita' di ulteriore
attivita'  istruttoria,  avveniva  la  discussione  della causa ed il
giudice  di  pace  emetteva  sentenza  il  cui  dispositivo  e' letto
all'udienza  di  discussione tenuta il 17 dicembre 2001, con la quale
rigettava  il  ricorso  relativamente  al  verbale  di  contestazione
n. l57083P  emesso per la violazione dell'art. 142 comma 9 del Codice
della strada.
    Invece  relativamente  al  contestuale  verbale  di contestazione
n. 156199P  sempre redatto dalla Polstrada di Novara, sottosezione di
Romagnano Sesia con il quale si contestava al Martini di aver guidato
con  patente  scaduta  di validita' e pertanto gli si applicava oltre
alla   sanzione   pecuniaria   (che  non  e'  contestata!)  anche  la
sospensione  della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per
mesi  due a questo giudice appaiono consistenti e rilevanti motivi di
doglianza  e le lamentele di anticostituzionalita' avverso il comma 6
dell'art.  214  comma  6, laddove recita: Quando sia stata presentata
opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire
se  non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta
il  ricorso.  E' infatti evidente da un lato la assoluta oscurita' od
illogicita'  della  norma  e dall'altro il suo chiarissimo intento di
disincentivare, punendo preventivamente il ricorso del cittadino alla
tutela  giurisdizionale.  In parole povere. "se ricorri al giudice io
ti  punisco  ..."  e  cio' si pone in aperto contrasto con l'art. 24,
primo e secondo della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Ritiene  dunque  di  stralciare  la  questione  e con la presente
separata ordinanza;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli art. 126, comma 7, e dell'art. 214,
comma  6,  de1 decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificati
rispettivamente  dall'art. 19,  comma  3 e dall'art. 23, comma 4, del
decreto legislativo n. 507/1999, in riferimento per entrambi all'art.
3 e 24 della Costituzione, e conseguentemente dispone il rinvio degli
atti alla Corte costituzionale.
    Sospende   il   giudizio   sino   alla   pronunzia   della  Corte
costituzionale.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Borgomanero, addi' 25 gennaio 2002
                     Il giudice di pace: Bellini
02C0276