N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 25 gennaio 2002 dal giudice di pace di Borgomanero nel procedimento civile vertente tra Martini Gianni e Prefettura di Novara Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria - Possibilita' di restituzione del veicolo solo dopo il provvedimento giurisdizionale che rigetta il ricorso - Illogicita' e oscurita' di tale previsione - Violazione del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126, comma 7 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) e 214, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo.(GU n.16 del 17-4-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. 293/2001 R.G. promossa da: Martini Gianni, ricorrente, con avv. Giovanni Cacciami; Contro Prefettura di Novara, resistente, rappresentata dal dott. Arnaldo Agresta, avente per oggetto: ricorso avverso sanzione amministrativa. Il giudice di Pace di Borgomanero avv. Bellini Carlo ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che con ricorso depositato 12 aprile 2001 Martini Gianni conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Borgomanero, la Prefettura di Novara opponendosi al verbale di contestazione n. 157083P emesso il 2 aprile 2001 dalla Polstrada di Novara, sottosezione di Romagnano Sesia, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 635.090 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142 comma 9 Codice della strada. Si opponeva inoltre al contestuale verbale di contestazione n. 156199P sempre redatto dalla Polstrada di Novara, sottosezione di Romagnano Sesia con il quale si contestava al Martini di aver guidato con patente scaduta di validita' e pertanto gli applicava oltre alla sanzione pecuniaria (che non e' contestata!) anche la sospensione della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi due. Segnatamente in relazione al verbale di contestazione n. 156199P chiedeva di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 comma 7 e dell'art. 214 comma 6 del decreto legislativo n. 285/1992, casi come modificati, rispettivamente dall'art. 19 comma 3 e dall'art. 23 comma 4 del decreto legislativo n. 507/1999 in riferimento per entrambi all'art. 3 e 24 della Costituzione, ed emettere rinvio degli atti alla Corte costituzionale. La Prefettura di Novara si costituiva in giudizio con comparsa depositata in cancelleria 4 luglio 2001, contestando quanto chiesto da pane attrice in ricorso. Assegnata la causa al giudice di pace avv. C. Bellini, all'udienza del 27 luglio 2001 e successivamente differita al 17 dicembre 2001 ed in quella sede, senza necessita' di ulteriore attivita' istruttoria, avveniva la discussione della causa ed il giudice di pace emetteva sentenza il cui dispositivo e' letto all'udienza di discussione tenuta il 17 dicembre 2001, con la quale rigettava il ricorso relativamente al verbale di contestazione n. l57083P emesso per la violazione dell'art. 142 comma 9 del Codice della strada. Invece relativamente al contestuale verbale di contestazione n. 156199P sempre redatto dalla Polstrada di Novara, sottosezione di Romagnano Sesia con il quale si contestava al Martini di aver guidato con patente scaduta di validita' e pertanto gli si applicava oltre alla sanzione pecuniaria (che non e' contestata!) anche la sospensione della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per mesi due a questo giudice appaiono consistenti e rilevanti motivi di doglianza e le lamentele di anticostituzionalita' avverso il comma 6 dell'art. 214 comma 6, laddove recita: Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. E' infatti evidente da un lato la assoluta oscurita' od illogicita' della norma e dall'altro il suo chiarissimo intento di disincentivare, punendo preventivamente il ricorso del cittadino alla tutela giurisdizionale. In parole povere. "se ricorri al giudice io ti punisco ..." e cio' si pone in aperto contrasto con l'art. 24, primo e secondo della Costituzione.
P. Q. M. Ritiene dunque di stralciare la questione e con la presente separata ordinanza; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 126, comma 7, e dell'art. 214, comma 6, de1 decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 19, comma 3 e dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 507/1999, in riferimento per entrambi all'art. 3 e 24 della Costituzione, e conseguentemente dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio sino alla pronunzia della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Borgomanero, addi' 25 gennaio 2002 Il giudice di pace: Bellini 02C0276