N. 103 ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP) - Redditi di
  lavoro  autonomo  -  Possibilita'  di dedurre dalla base imponibile
  spese e interessi passivi - Esclusione - Questione sollevata in via
  eventuale  - Riferimento a decreto ministeriale carente di forza di
  legge - Manifesta inammissibilita'.
- Decreto del Ministro delle finanze 5 maggio 1998.
- Costituzione, art. 23.
Imposta  regionale  sulle  attivita' produttive (IRAP) - Disciplina -
  Questione  sollevata  nei  confronti  dell'intero corpo normativo -
  Omessa individuazione delle norme che determinerebbero la lamentata
  lesione della Costituzione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (intero testo).
- Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77.
Imposte  sui  redditi - Possibilita' di dedurre dalla base imponibile
  l'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  Esclusione  -
  Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1.
- Costituzione, art. 3.
Imposta  regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Qualificazione
  dell'imposta  come  reale  -  Asserita  contraddittorieta'  con  la
  indeducibilita'   di   spese  e  interessi  -  Riferibilita'  della
  questione   a  norme  diverse  da  quella  denunciata  -  Manifesta
  inammissibilita'.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1.
- Costituzione, art. 53.
Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP) - Acconto di
  imposta  -  Determinazione  rimessa  all'autorita' amministrativa -
  Prospettata  violazione del principio di riserva di legge - Difetto
  di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45.
- Costituzione, art. 23.
Imposta  regionale  sulle  attivita' produttive (IRAP) - Disciplina -
  Individuazione  della norma denunciata - Impossibilita' - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n. 446, art. 5, primo e secondo comma,
  ultima parte.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.
Imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) - Istituzione -
  Soggetti  passivi  dell'imposta - Asserita violazione del principio
  di  capacita'  contributiva  e  del  principio  di eguaglianza, per
  disparita'  di  trattamento  dei  lavoratori  autonomi  rispetto ai
  lavoratori  dipendenti e per equiparazione dell'attivita' di lavoro
  autonomo  all'attivita'  di  impresa - Manifesta infondatezza della
  questione.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 8 e 11 ; e artt. 3,
  comma 1, lettera c), e 36, comma 3; legge 23 dicembre 1996, n. 662,
  art. 3, commi 143 e 144.
- Costituzione, artt. 3, 35, 53 e 76.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
8,   11  e  45  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'I.r.pe.f.  e  istituzione  di  una  addizionale regionale a tale
imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi locali),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  23 maggio  2000 e depositata il
19 dicembre  2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
iscritta  al  n. 495  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 26,  1a  serie  speciale,
dell'anno   2001;   nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  commi  143  e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e degli artt. 1
e  seguenti  del  decreto  legislativo  n. 446 del 1997, promossi con
ordinanze  emesse  il  25 luglio  2000  (3 ordinanze) e depositate il
19 dicembre  2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. 496, 497 e 498 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie   speciale,   dell'anno  2001;  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale  del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto
del  Ministro  delle  finanze  5 maggio 1998 (Condizioni in base alle
quali  fissare  l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive e quelle per la
determinazione  dell'imposta  dovuta  all'esercizio  in  corso  al  1
gennaio  1998,  ai  sensi  dell'art. 45,  commi  3  e  4, del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446), promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 2000 e depositata il 9 ottobre 2000 dalla Commissione
tributaria  provinciale  di  Firenze, iscritta al n. 641 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35,   1a   serie   speciale,   dell'anno  2001;  nel  giudizio  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1,  comma  2,  3, comma 1,
lettera  c) 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36,
comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come
modificato  dal  decreto  legislativo  10 aprile  1998, n. 137, e dal
decreto  legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza
emessa  il  25 novembre  1999  e depositata il 25 novembre 1999 dalla
Commissione  tributaria provinciale di Milano, iscritta al n. 709 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 38,  1a serie speciale, dell'anno 2001; nei giudizi di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1,  2,  3,  4, 36 e 45 del
decreto  legislativo  n. 446  del  1997  nonche'  dell'intero decreto
legislativo  n. 446  del  1997,  promossi  con  ordinanze  emesse  il
4 aprile  2001  ed  il  13 dicembre  2000  ed  entrambe depositate il
4 aprile  2001  dalla  Commissione tributaria provinciale di Treviso,
iscritte  ai  nn. 872  e 873 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale,
dell'anno  2001;  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale del
decreto  legislativo n. 446 del 1997, promosso con ordinanza emessa e
depositata   il   25 ottobre   2000   dalla   Commissione  tributaria
provinciale  di  Isernia,  iscritta  al n. 911 del registro ordinanze
2001  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 23 maggio 2000, depositata il
19 dicembre  2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha
sollevato,   in   riferimento   agli  artt. 3,  23,  53  e  76  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
2,  3,  4,  8  e  11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'I.r.pe.f.  e  istituzione  di  una  addizionale regionale a tale
imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi locali),
"nella  parte  in cui non si discriminano i lavoratori autonomi dagli
imprenditori  e  viceversa,  discriminano  i  lavoratori autonomi dai
dipendenti",   nonche',   nella  sola  parte  motiva  dell'ordinanza,
dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo;
        che   le   norme  denunciate  violerebbero  il  principio  di
eguaglianza e, precludendo la deducibilita' delle spese sostenute per
dipendenti  e  collaboratori  e  di  quelle  per  interessi  passivi,
sarebbero   anche   in   contrasto  con  il  principio  di  capacita'
contributiva garantito dall'art. 53 Cost;
        che  l'art. 45 violerebbe il principio di riserva di legge in
materia   tributaria,   rimettendo  all'autorita'  amministrativa  la
determinazione dell'acconto di imposta;
        che, con altre tre ordinanze, di contenuto analogo, emesse il
25 luglio   2000  e  depositate  il  19 dicembre  2000,  la  medesima
Commissione   tributaria  provinciale  di  Milano  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3,  23,  35,  53  e  76  Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge
23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica),  "e  per  l'effetto  degli  artt. 1  e segg. del D. Lgs.vo
15-12-1997 n. 446";
        che  il  giudice  rimettente,  in aggiunta ai profili evocati
nella  precedente ordinanza, assume che le norme denunciate, colpendo
il  valore aggiunto prodotto dal contribuente senza alcun riferimento
al  risultato  economico  dell'attivita' svolta, determinerebbero una
"oggettivizzazione" del prelievo fiscale tale da violare il principio
di   capacita'  contributiva  e  penalizzare  l'attivita'  lavorativa
autonoma, con conseguente violazione dell'art. 35 Cost;
        che,  inoltre,  l'aumento  del carico tributario gravante sui
soggetti  produttori  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  conseguente
all'introduzione  dell'Imposta  regionale  sulle attivita' produttive
(I.R.A.P.),  si  porrebbe  in  contrasto  con  il criterio direttivo,
contenuto  nella  legge  delega,  rappresentato  dalla  finalita'  di
ridurre  il  costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui
redditi   di   lavoro   autonomo,   rendendo   palese  la  violazione
dell'art. 76 Cost;
        che,  con  ordinanza  del  30 settembre  2000,  depositata il
9 ottobre  2000,  la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3,  23,  35,  53 e 77 Cost.,
questione  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto legislativo
n. 446 del 1997 "e per quanto occorrer possa del decreto ministeriale
5/5/1998  emanato  ai  sensi  dell'art. 45  comma  3 e 4 del predetto
decreto  legislativo",  sulla  base  di considerazioni in larga parte
coincidenti con quelle svolte nelle altre ordinanze di rimessione;
        che,   secondo   il   rimettente,   la  normativa  denunciata
contrasterebbe  poi  con  gli  evocati parametri costituzionali anche
nella  parte in cui non consente la deduzione dell'imposta dalla base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
        che,  con  ordinanza emessa e depositata il 25 novembre 1999,
la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Milano ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3,  23 e 53 Cost., questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 1,  comma  2,  3, comma 1, lettera c) 5,
commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36, comma 3, e 45,
comma 3,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, come
modificato  dal  decreto  legislativo  10 aprile  1998, n. 137, e dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
        che  il  rimettente,  in aggiunta ai profili gia' considerati
nelle altre ordinanze di rimessione, assume che l'art. 36 del decreto
legislativo  si  porrebbe  in  contrasto  con  gli artt. 3 e 53 della
Costituzione  nel  prevedere  che  l'I.R.A.P.,  gravante  su una sola
categoria  di  contribuenti,  sostituisca  il  contributo al servizio
sanitario  nazionale  che  precedentemente  colpiva  tutte le persone
fisiche;
        che,  con  due  ordinanze  di  contenuto  analogo,  emesse il
13 dicembre  2000  ed  il  4 aprile  2001  ed  entrambe depositate il
4 aprile  2001,  la  Commissione tributaria provinciale di Treviso ha
sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione
di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del
decreto  legislativo  n. 446  del  1997,  nonche' dell'intero decreto
legislativo   nel   suo   complesso,  sulla  base  di  considerazioni
sostanzialmente  identiche  a  quelle svolte nelle altre ordinanze di
rimessione;
        che, con ordinanza emessa e depositata il 25 ottobre 2000, la
Commissione   tributaria  provinciale  di  Isernia  ha  a  sua  volta
sollevato,   in   riferimento   agli  artt. 3,  53,  76  e  23  della
Costituzione  e sotto profili del tutto analoghi a quelli individuati
dagli  altri rimettenti, questione di legittimita' costituzionale del
"decreto istitutivo dell'I.R.A.P.";
        che  in  tutti  i  giudizi,  ad eccezione di quest'ultimo, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, concludendo nel senso
dell'inammissibilita'  o  infondatezza  delle questioni, con espresso
richiamo alle difese svolte in riferimento ad analoghe questioni gia'
sollevate da altri giudici.
    Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e
con  riferimento a parametri in larga parte coincidenti, questioni di
legittimita'  costituzionale di singole norme del decreto legislativo
19 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle  detrazioni  dell'I.r.pe.f.  e  istituzione  di una addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali), ovvero dell'intero testo normativo o delle relative
norme   di  delega,  e  vanno  pertanto  riuniti,  stante  l'evidente
connessione, per essere congiuntamente decisi;
        che    va    preliminarmente    dichiarata    la    manifesta
inammissibilita'  della  questione di legittimita' costituzionale del
decreto  del Ministro delle finanze del 5 maggio 1998, sollevata, sia
pure  in  maniera  eventuale  ("e  per quanto occorrer possa"), dalla
Commissione   tributaria   provinciale  di  Firenze,  trattandosi  di
normativa  di  rango  non  legislativo  e in quanto tale sottratta al
sindacato di legittimita' costituzionale di questa Corte;
        che, sempre in via preliminare, va dichiarata, in conformita'
alla   costante   giurisprudenza   di   questa  Corte,  la  manifesta
inammissibilita'   delle   questioni   sollevate,   con   riferimento
all'intero  decreto  legislativo  n. 446  del 1997, dalla Commissione
tributaria  provinciale di Milano, con le tre ordinanze del 25 luglio
2000,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di Firenze, dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Treviso,  con  entrambe  le
ordinanze,  e  dalla  Commissione tributaria provinciale di Isernia e
cio'  in quanto il rimettente - salvo il caso in cui argomenti che il
vulnus   derivi   da  un  intero  corpo  normativo  -  e'  tenuto  ad
individuare,  a pena appunto di inammissibilita', la norma o la parte
di  essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata
lesione  della  Costituzione  (sentenza  n. 156  del  2001; ordinanze
n. 286 del 2001, n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);
        che  va  altresi'  dichiarata  la  manifesta inammissibilita'
della  questione,  sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di  Milano,  con  l'ordinanza depositata il 25 novembre 1999, e dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Treviso,  con  entrambe  le
ordinanze,  riguardante l'art. 1 del decreto legislativo, nella parte
in  cui prevede l'indeducibilita' dell'I.R.A.P. dalla base imponibile
delle  imposte  sui  redditi,  trattandosi  di questione attinente al
regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e
percio'   irrilevante   nei  giudizi  a  quibus,  aventi  ad  oggetto
controversie  in  tema  di  rimborso  dell'acconto I.R.A.P. (sentenza
n. 156 del 2001, ordinanza n. 286 del 2001);
        che  e'  manifestamente  inammissibile  anche la questione di
legittimita'   costituzionale   del   medesimo   art. 1  del  decreto
legislativo,  sollevata  dalla  Commissione tributaria provinciale di
Milano,  con  l'ordinanza  emessa il 23 maggio 2000, sotto il diverso
profilo  della  asserita  contraddittorieta'  tra  la  qualificazione
dell'imposta   come  reale,  contenuta  nel  suddetto  art. 1,  e  la
indeducibilita' delle spese sostenute per interessi e collaboratori e
quelle  relative  agli  interessi passivi, essendo siffatta questione
riferibile,  con  ogni  evidenza,  non  alla norma denunciata ma alle
diverse  norme  che  prevedono l'indeducibilita' degli oneri indicati
dal rimettente;
        che  e' del pari manifestamente inammissibile, per difetto di
rilevanza,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45
del decreto legislativo, sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost.,
dalla  Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze
emesse  il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria  provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, atteso
che  l'eventuale  caducazione della norma denunciata comporterebbe il
venir  meno della possibilita' di riduzione dell'acconto ma non certo
la  restituzione dell'acconto gia' versato, costituente l'oggetto dei
giudizi a quibus;
        che  va  altresi'  dichiarata  la  manifesta inammissibilita'
della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. "5 primo e
secondo  comma ultima parte" del decreto legislativo, sollevata dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il  25 novembre  1999,  risultando impossibile l'individuazione della
norma  denunciata,  in  quanto l'art. 5 e' composto da un unico comma
ne'  d'altro canto e' dato desumere dalla motivazione a quale diversa
norma il rimettente intenda riferirsi;
        che   le   questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2,  3,  4,  8,  11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997
sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 3,  53  e  76  Cost.,  dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse
il  25 novembre  1999  ed  il  23 maggio  2000,  e  dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, sono in
tutto identiche a quelle gia' dichiarate da questa Corte non fondate,
con  la  sentenza  n. 156  del  2001, e manifestamente infondate, con
l'ordinanza n. 286 del 2001;
        che  in  tali  pronunce  si  osserva che le norme denunciate,
nell'individuare,  non  irragionevolmente,  quale indice di capacita'
contributiva    il   valore   aggiunto   prodotto   dalle   attivita'
autonomamente  organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53
Cost.,  alla  luce  della  costante  giurisprudenza  di  questa Corte
"secondo la quale rientra nella discrezionalita' del legislatore, con
il solo limite della non arbitrarieta', la determinazione dei singoli
fatti  espressivi  della  capacita' contributiva che, quale idoneita'
del  soggetto  all'obbligazione  di  imposta,  puo' essere desunta da
qualsiasi  indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal
reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143
del 1995, n. 159 del 1985)";
        che   e'   altresi'   "pienamente  conforme  ai  principi  di
eguaglianza    e   di   capacita'   contributiva"   l'assoggettamento
all'imposta  in  esame  del  valore aggiunto prodotto da ogni tipo di
attivita'   autonomamente   organizzata,   sia   essa   di  carattere
imprenditoriale  o  professionale,  "identica  essendo, in entrambi i
casi,   l'idoneita'   alla  contribuzione  ricollegabile  alla  nuova
ricchezza prodotta";
        che  nessuna  ingiustificata  disparita'  di trattamento puo'
d'altro  canto  ravvisarsi  nella  inclusione  tra i soggetti passivi
dell'imposta  dei  lavoratori autonomi, in quanto esercenti attivita'
autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la
cui  attivita'  e'  per definizione priva del connotato rappresentato
dall'autonoma organizzazione";
        che  l'assunto  secondo  cui  l'onere derivante dall'I.R.A.P.
sia,  per  i  lavoratori  autonomi, maggiore  di  quello da cui erano
precedentemente   gravati   per  effetto  dei  tributi  e  contributi
soppressi  dall'art. 36  del  decreto  legislativo  e'  apodittico ed
indimostrato;
        che  la circostanza, infine, che i contributi per il servizio
sanitario  nazionale  siano stati soppressi a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il
servizio  sanitario  sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non
esclude  che  il  prelievo  operato  dall'I.R.A.P.  si inquadri nella
fiscalita'   generale  e  che  nessuna  identificazione  sia  percio'
richiesta  tra  i  soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei
servizi  pubblici  al  cui  finanziamento  il  gettito  e', in parte,
destinato;
        che   le   questioni  sollevate  vanno,  percio',  dichiarate
manifestamente infondate;
        che  sulla  base  delle  medesime considerazioni sopra svolte
risulta  altresi'  manifesta  l'infondatezza anche della questione di
legittimita'  costituzionale della norma di delega di cui all'art. 3,
commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in
cui  prevede  l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  "equiparando  l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo
con  l'esercizio  di attivita' di impresa", sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzione  del  decreto  del  Ministro delle finanze
5 maggio  1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entita' della
riduzione  dell'acconto  dovuto  ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  quelle  per  la determinazione dell'imposta
dovuta   all'esercizio   in   corso  al  1  gennaio  1998,  ai  sensi
dell'art. 45,  commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446),  sollevata,  in  riferimento all'art. 23 della Costituzione,
dalla  Commissione  tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza
in epigrafe;
    2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di
legittimita' costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446    (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale
a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi
locali),   sollevate  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento
agli  artt. 3,  23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria  provinciale  di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23,
35,   53  e  77  della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria
provinciale   di   Treviso,   con  entrambe  le  ordinanze,  e  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Isernia, in riferimento agli
artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;
    3)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
l'ordinanza   emessa   il   25 novembre  1999,  e  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Treviso,  con  entrambe  le ordinanze in
epigrafe,  e,  in  riferimento  all'art. 53 della Costituzione, dalla
Commissione  tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa
il 23 maggio 2000;
    4)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 45  del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Treviso,  con  entrambe  le
ordinanze in epigrafe;
    5)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima
parte"  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata,
in  riferimento  agli  artt. 3,  23  e  53  della Costituzione, dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il 25 novembre 1999;
    6)   dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3,  53  e  76  della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Milano,  con  l'ordinanza  emessa il 23 maggio 2000;
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 143
e   144,   della   legge   23 dicembre   1996,   n. 662   (Misure  di
razionalizzazione  della finanza pubblica), sollevata, in riferimento
agli   artt. 3,   35  e  53  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria   provinciale  di  Milano,  con  le  ordinanze  emesse  il
25 luglio  2000; della questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 3,  comma  1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Milano,  con  l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione
di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3,  53  e  76  della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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