N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  4  maggio  2001 dal tribunale di Castrovillari
(pervenuta   alla   Corte   costituzionale  il  4  aprile  2002)  nel
procedimento  civile  vertente  tra  De  Angelis  Aniello e Gallipoli
Brunella ed altri

Obbligazioni   pecuniarie  -  Interessi  nei  contratti  di  mutuo  -
  Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che
  superano  il  c.d.  tasso  soglia  al  momento  della pattuizione -
  Conseguente  inapplicabilita'  della  legge  n. 108/1996  ai  mutui
  stipulati  anteriormente,  ma  non  ancora esauriti, all'entrata in
  vigore   della   stessa   legge   -  Ingiustificata  disparita'  di
  trattamento  tra  mutuatari,  a  seconda  della data di stipula del
  contratto  -  Violazione  del diritto alla tutela giurisdizionale -
  Incidenza   sulla   tutela   del   risparmio   e  sull'accesso  dei
  risparmiatori   alla   proprieta'  dell'abitazione  -  Difetto  dei
  presupposti della decretazione d'urgenza.
- Decreto-legge  (28,  recte:)  29  dicembre 2000, n. 394 (convertito
  nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 47 e 77.
(GU n.17 del 24-4-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella  causa  civile  n. 165/2001  RGAC,  promossa  da De Angelis
Aniello,  rappresentato  e  difesa, in forza di mandato in calce alla
copia  notificata  del precetto, dall'avv. Gino Bloise, presso il cui
studio  in  Cassano  allo Jonio, via IV Novembre n. 18, elettivamente
domicilia, opponente;
    Contro   Gallipoli  Brunella,  Banco  Ambrosiano  Veneto  S.p.a.,
Citibank  Italia  S.p.a.,  Intesa  Gestione  Crediti S.p.a., Fiscambi
Immobiliare,   Curatela   Fallimentare  di  Putignano  Anna,  opposti
contumaci; ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  all'udienza  del  16  gennaio  2001, De
Angelis  Aniello  proponeva  opposizione  all'esecuzione  nell'ambito
della  proc. n. 16/89 RGE, lamentando il carattere usurario dei tassi
di  interesse  applicati  dalla Intesa Gestione Crediti S.p.a., dalla
Citibank   Italia  S.p.a.  e  dalla  Realfin  S.p.a.  (gia'  Fiscambi
Immobiliare)  e deducendo l'applicabilita' della disciplina contenuta
nella  legge  n. 108/1996  ai  rapporti ancora in corso, ivi compresi
quelli  relativi  a  decreti  ingiuntivi  non  opposti,  nei quali il
debitore  e'  condannato  al pagamento degli interessi futuri fino al
saldo, nonche' dell'art. 1339 del codice civile.
    Chiedeva  pertanto  la  sospensione  della procedura esecutiva ex
art. 624  c.p.c.,  nonche'  in via principale dichiararsi la nullita'
delle  clausole dei titoli esecutivi che prevedono tassi di interesse
usurari  e  la  debenza delle somme dovute esclusivamente a titolo di
capitale;  in  via subordinata dichiararsi la nullita' delle clausole
che  prevedono  interessi  usurari  dei  titoli  esecutivi a far data
dall'entrata in vigore della legge n. 108/1996.
    Instaurato il contraddittorio, l'opponente reiterava l'istanza di
sospensione  dell'esecuzione e chiedeva a questo giudice di sollevare
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l.
n. 394  del  29 dicembre 2000 rispetto agli artt. 3, 24, 47, 77, 101,
102  e  104  della  Costituzione nel caso di conversione del testo di
legge.
    All'udienza  del  10 aprile 2001, cui il procedimento perveniva a
seguito  di un rinvio disposto al fine di consentire all'opponente di
fornire  chiarimenti  in  ordine al pagamento delle somme relative al
capitale  di cui ai titoli azionati, l'opponente reiterava le proprie
istanze.

                        M o t i v a z i o n e

    Deve  innanzitutto  ritenersi  che  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 1, d.l. 28 dicembre 2000, n. 394,
sollevata  da  De  Angelis  Aniello  nei  termini  di cui sopra debba
intendersi   riferita  all'art. 1,  legge  18 febbraio  2001,  n. 24,
siccome  specificato dallo stesso opponente all'udienza del 10 aprile
2001.
    Cio'  premesso,  ritiene  questo  giudice  che tale questione sia
rilevante    rispetto    al    presente   giudizio   di   opposizione
all'esecuzione,  atteso  che dalla decisione della predetta questione
di  legittimita'  costituzionale  dipendono  sia  i  provvedimenti da
adottare   per  l'istruzione  della  causa  che  la  decisione  della
medesima.
    In   particolare,  va  rilevato  che  l'ammontare  dei  tassi  di
interesse  applicati  dalla  CARICAL  (ora  Intesa  Gestione  Crediti
S.p.a.)  in forza del contratto di mutuo (pari al 16%, oltre a quelli
moratori),  superano del 50% quelli rilevati dal Ministero del tesoro
nell'ultimo  trimestre  e nelle precedenti rilevazioni, mentre quelli
applicati  dalla  CARICAL  ai contratti di apertura di conto corrente
(pari al 18,50%) e dalla Citibank Italia S.p.a. in forza di contratto
di  conto  corrente  (pari  al  20%)  hanno  superato  del 50% quelli
rilevati  dal  Ministero del tesoro nei trimestri precedenti, quindi,
se  non fosse intervenuto il decreto-legge poi convertito, i tassi di
interesse  di  cui  sopra  troverebbero la loro fonte contrattuale in
altrettante  clausole nulle ex art. 1418, comma 1 e 1419, comma 2 del
codice  civile,  stante  il  combinato disposto degli artt. 1, 2 e 4,
della legge n. 108/1996.
    Ritiene  inoltre  questo giudice che la questione di legittimita'
costituzionale  prospettata  da  De  Angelis  Aniello  rispetto  agli
artt. 3, 24, 47 e 77 Cost. non sia manifestamente infondata.
    In  particolare, sorgono dubbi sulla compatibilita' tra l'art. 1,
d.l.  n. 394  del  2000,  convertito  nella  legge  n. 24  del 2001 e
l'art. 3   della  Costituzione,  ove  si  consideri  l'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  riservata a coloro che, avendo stipulato
con  le  banche  o  con  altri  enti  creditizi,  in  data  anteriore
all'entrata in vigore della predetta legge, contratti che prevedevano
la  corresponsione  di  interessi  ad  un  tasso  superiore  a quelli
successivamente  individuati  come tassi-soglia, non possono invocare
le  disposizioni contenute nella legge n. 108/1996, rispetto a coloro
che  hanno  stipulato  contratti  con  le  banche  o  con  altri enti
creditizi alle medesime condizioni, ma successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 108/1996.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono altresi'
dei  dubbi  sulla  compatibilita'  dell'art. 1, d.l. n. 394 del 2000,
convertito nella legge n. 24 del 2001 e l'art. 24 della Costituzione,
atteso  che  l'applicazione  della  predetta norma frustra il diritto
alla  difesa  di coloro che si erano opposti in giudizio alle pretese
delle  banche  e  degli  altri  intermediari creditizi in forza della
normativa anteriormente vigente e consente la materiale erogazione di
interessi  definiti  usurari  (sia  pure  per relationem) dalla legge
n. 108/1996 anche dopo l'entrata in vigore della medesima.
    Appaiono  inoltre  degne  di  rilievo  le  considerazioni  svolte
dall'opponente   in   ordine   alla   violazione  dell'art. 47  della
Costituzione,  atteso  che  i  valori  della "tutela del risparmio" e
dell'"accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione"
consacrati  nella citata norma costituzionale risultano concretamente
ostacolati  dall'art. 1, d.l. n. 394 del 2000, convertito nella legge
n. 24 del 2001, che di fatto tutela la posizione delle banche e degli
enti  creditizi  a scapito dei cittadini, consentendo l'erogazione di
interessi   usurari  anche  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge
n. 108/1996.
    Appaiono  infine  meritevoli di considerazione anche le doglianze
espresse  dall'opponente in ordine alla violazione dell'art. 77 della
Costituzione  per  mancanza  assoluta  dei presupposti giustificativi
dell'adozione dei decretilegge, ove si consideri che sussistono dubbi
sulla   straordinaria   necessita'   ed   urgenza  di  promulgare  un
provvedimento normativo di interpretazione autentica di una legge del
1996 (cioe' cinque anni dopo la sua entrata in vigore), che innovando
profondamente  la disciplina dei rapporti tra gli enti creditizi ed i
cittadini,   ha  immediatamente  posto  agli  operatori  del  diritto
numerosi e rilevanti problemi interpretativi.
    Appare   invece   manifestamente   infondata   la   questione  di
legittimita'   costituzionale  prospettata  dall'opponente  anche  in
relazione agli artt. 101, 162 e 104 della Costituzione.
    In  particolare,  l'adozione  di  una legge interpretativa non si
pone  affatto in contrasto con il principio secondo cui il giudice e'
soggetto  soltanto  alla  legge:  alla  stregua  dell'art. 101  della
Costituzione non puo' affatto dubitarsi che nel nostro ordinamento il
giudice  sia  soggetto  a  tutte le leggi dello Stato, nel cui novero
sono senz'altro comprese anche quelle interpretative.
    Deve   inoltre   escludersi   che   l'adozione   di   una   legge
interpretativa  quando non ve ne siano i presupposti violi i principi
di  autonomia  e  di indipendenza dell'ordine giudiziario, atteso che
tali   principi   sono   volti   a  tutelare  la  magistratura  dalle
interferenze  degli altri poteri dello Stato nella sua organizzazione
interna   (sotto   il   profilo   del  reclutamento,  delle  sanzioni
disciplinari,  dei  trasferimenti ...), mentre, per quanto attiene ai
parametri   per   l'esercizio   della   funzione  giurisdizionale  il
magistrato e' comunque tenuto all'applicazione della legge.
                              P. Q. M.
    SoIleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,
comma  1,  del decreto-legge convertito nella legge 48 febbraio 2001,
n. 24,  in relazione agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione nei
termini e per le ragioni di cui in motivazione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Decide sulla sospensione della procedura esecutiva n. 16/1989 RGE
come da separata ordinanza;
    Dispone  la notificazione della presente ordinanza ai procuratori
delle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la
comunicazione  della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e
del Senato;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale,  unitamente  agli  atti  del  giudizio e con la prova
delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Castrovillari, addi' 3 maggio 2001.
                         Il giudice: Buconi
02C0293