N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  22 febbraio 2002 dal tribunale di Pinerolo nel
procedimento civile vertente tra Furbatto Elena e I.N.P.S.

Lavoro  (tutela  del)  - Lavoratrici autonome (nella specie esercente
  attivita' commerciale) - Indennita' giornaliera di maternita' per i
  due mesi antecedenti la data effettiva del parto - Ipotesi di parto
  prematuro  - Corresponsione di un'ulteriore indennita' per il lasso
  di tempo intercorrente tra la data del parto effettivo e quella del
  parto  presunto  -  Mancata  previsione - Disparita' di trattamento
  rispetto a quanto previsto per le altre lavoratrici madri a seguito
  della  sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 - Violazione
  dei  principi  di  tutela  della  maternita'  ed  infanzia  e della
  speciale protezione per la madre ed il bambino.
- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.
(GU n.17 del 24-4-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    In  funzione  di  giudice del lavoro a scioglimento della riserva
ritenuta all'udienza del 19 febbraio 2002 nella causa civile iscritta
al  n. 283/2001  del  registro  generale, promossa da Furbatto Elena,
residente  in  Pinerolo, elettivamente domiciliata in Pinerolo presso
lo  studio dell'avv. Massimo Fossati che la rappresenta e difende per
delega 9 novembre 2001 a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro  I.N.P.S.  -  Istituto nazionale della previdenza sociale,
con   sede   in  Roma,  in  persona  del  suo  legate  rappresentante
pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Adele Olla' giusta
procura  generale  alle liti del 7 ottobre 1993 a rogito dott. Franco
Lupo,  notaio  in  Roma, elettivamente domiciliato in Pinerolo, Viale
Kennedy n. 5 presso l'ufficio legale della sede zonale dell'Istituto,
convenuto,  pronuncia  la  seguente  ordinanza  -  ex  art. 23,  l.c.
n. 1/1953.
    Premesso che: la ricorrente svolge lavoro autonomo quale socia di
societa'  in  nome  collettivo  esercente  attivita'  di commercio e,
trovandosi  in  stato  di gravidanza ed avendo richiesto all'I.N.P.S.
l'indennizzo  per  maternita'  in  data  27 luglio 2000 (con data del
parto  presunta  al  26  settembre  2000), partori' prematuramente il
30 agosto 2000;
        in  data  7  marzo  2001  l'I.N.P.S. liquido' alla ricorrente
l'indennizzo  previsto  dall'art.  1, legge 29 dicembre 1987, n. 546,
per  il  periodo  intercorrente  tra la data della domanda e il parto
prematuro  (vale  a  dire,  poco  piu'  di  un mese) e per i tre mesi
successivi;
        la   ricorrente,   invocando   l'applicazione  analogica  del
principio  desumibile  dal  combinato disposto degli artt. 4, comma 4
(quale  introdotto dall'art. 1, legge 8 marzo 2000, n. 53) e 15 comma
1,   legge  30 dicembre  1971,  n. 1204,  ha  convenuto  in  giudizio
l'Istituto   per   ottenere   il   pagamento   della  differenza  tra
l'indennita'  di  maternita'  spettante  in  relazione  all'ordinario
periodo di astensione dal lavoro per cinque mesi previsto dalla legge
e  il  minor  periodo  indennizzato  dall'I.N.P.S.  a causa del parto
prematuro;
    Osservato  che  in  base  alla legislazione vigente all'epoca dei
fatti  -  e  applicabile  ratione  temporis  nonostante la successiva
abrogazione,  con  effetto dal 10 maggio 2001, ad opera dell'art. 86,
comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha riscritto la disciplina
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' -
la domanda non potrebbe trovare accoglimento. Vi ostano, infatti, sia
la lettera della legge, sia la voluntas legis ed invero:
        diversamente  da  quanto prevedono gli artt. 4, comma 4 e 15,
comma  1,  legge  n. 1204/1971,  l'art.  4, legge n. 546/1987, limita
chiaramente  la  corresponsione dell'indennizzo di maternita' - oltre
che ai due mesi antecedenti la data presunta del parto - ai "tre mesi
successivi alla data effettiva del parto";
        aggiungendo il comma 4, all'art. 4, legge n. 1204/1971 - allo
scopo  di  conformare  la  legislazione  ordinaria alla Costituzione,
secondo l'insegnamento ricavabile dalla decisione assunta dalla Corte
costituzionale  con  sent.  24-30 giugno  1999, n. 270 - con la legge
n. 53/2000 (che pure, all'art. 3, comma 1, ha esteso alle lavoratrici
autonome  altre  specifiche  provvidenze  previste per le lavoratrici
subordinate),  il  legislatore  non  ha  modificato  la disciplina al
proposito prevista dalla legge n. 546/1987.
    Ritenuto   che:  sulla  scorta  dell'insegnamento  ricavabile  da
numerose  pronunce  della  Corte  costituzionale  (in particolare  le
sentt.  nn. 361/2000,  270/1999, 181/1993), nella parte in cui limita
la  misura  dell'indennizzo per maternita' spettante alle lavoratrici
autonome  che  abbiano partorito prematuramente altre mesi successivi
alla  data effettiva del parto e non consente di ottenere altresi' la
liquidazione  corrispondente  al lasso di tempo che intercorre tra la
data  del  parto prematuro e quella del parto presunto, la previsione
contenuta  nell'art. 4,  legge n. 546/1987 sembra essere in contrasto
con i seguenti articoli della Costituzione:
        art. 3: pur potendo il legislatore ordinario differenziare la
misura  del  sostegno  economico disposto in favore delle lavoratrici
madri  a  seconda della natura (subordinata od autonoma) del rapporto
di  lavoro  (cfr.  Corte cost., sentt. 361/2000 e 181/1993), a fronte
della   chiara  scelta  di  parificare  le  situazioni  ai  fini  del
riconoscimento  del diritto a ricevere l'indennita' di maternita' per
un medesimo periodo di tempo - evidentemente ritenuto funzionale alla
tutela  dei  beni in gioco, garantiti dalla Costituzione - non appare
ragionevole che, ravvisata una lacuna della legislazione ordinaria in
parola  tale  da renderla incompatibile con i precetti costituzionali
(ci  si riferisce alla situazione oggetto della decisione Corte cost.
n. 270/1999),  la  lacuna  sia  colmata soltanto per una categoria di
lavoratrici e non per l'altra; se, cioe', sin dal 1987 il legislatore
ha  ritenuto di dover erogare, sia alle lavoratrici subordinate sia a
quelle    autonome,   un   sostegno   economico   (pur   diversamente
quantificato)  per  cinque  mesi complessivi a cavallo del parto, non
sembra  ragionevolmente  sostenibile operare una differenziazione nel
momento  in  cui  quella  (comune)  forma di tutela e' stata ritenuta
insufficiente  a garantire i precetti costituzionali in caso di parto
prematuro  (e  benche'  cio' sia avvenuto, per i caratteri propri del
giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale, in occasione
dell'esame  di  una  sola  delle  due discipline normative); inoltre,
quale   tertium  comparationis,  puo'  altresi'  essere  indicato  il
disposto  di  cui  all'art.  68,  comma 2, d.lgs. n. 151/2001, il cui
tenore   letterale -   significativamente  mutato  rispetto  all'art.
546/1987  proprio con riguardo al problema di cui si discute - sembra
oggi   attribuire   alle   lavoratrici  subordinate,  in  ogni  caso,
un'indennita'  giornaliera  per  i  due  mesi  antecedenti  alla data
effettiva del parto (prematuro o non) e per i tre mesi successivi;
        artt. 31  e  37: la Corte costituzionale - esaminando il caso
della  lavoratrice  subordinata  -  ha  gia'  avuto  modo di rilevare
l'irragionevolezza   della   rigidita'  della  normativa  in  parola,
osservando  che,  nell'ipotesi  di  parto prematuro, "e' notoriamente
indispensabile  che  il bambino - per un periodo talvolta lungo - sia
affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario", sicche'
costringere  la  madre "a riprendere l'attivita' lavorativa quando il
figlio  deve  essere  assistito  a  casa",  una  volta  dimesso dalla
struttura  ospedaliera, contrasta "sia col principio della parita' di
trattamento,  sia  col  valore  della protezione della famiglia e con
quello della tutela del minore" (Corte cost., sent. n. 270/1999); ne'
sembra  potersi sostenere, in contrario, che il paventato pregiudizio
dei  beni protetti dall'art. 31 della Costituzione (interpretato alla
luce  dei  principi  enunciati dall'art. 37 Cost.) sarebbe evitabile,
potendo  la  lavoratrice  autonoma  liberamente  astenersi dal lavoro
anche  nel  periodo  successivo  al  terzo  mese  dalla  nascita: se,
infatti,  in  forza  dell'art.  32  Cost.,  "l'esigenza  primaria  di
tutelare il valore della vita nascente dovrebbe indurre quanto meno a
disincentivare,  anche  mediante  provvidenze economiche, l'interesse
della  lavoratrice  autonoma  a  tenere  lo stesso ritmo di lavoro in
presenza  di  complicanze  o  altre  forme  morbose  nel  periodo  di
gravidanza"  (Corte  cost.,  sent. n. 181/1993), allo stesso modo "la
sensibilita'   che   il   costituente   ha   mostrato  di  avere  per
l'adempimento  da  parte  della  donna della sua "essenziale funzione
familiare  e  per  la  "speciale  adeguata protezione che deve essere
assicurata  alla  madre  ed  al bambino" (cosi', ancora, Corte cost.,
sent. n. 181/1993) imporrebbe di assicurare alla lavoratrice autonoma
un  adeguato  sostegno  economico  (cosi'  come  avviene  nel caso di
rapporto  subordinato) che disincentivi la precoce ripresa del lavoro
a  seguito  di  parto  prematuro;  deve  ricordarsi,  del  resto, che
l'istituto  dell'astensione  dal lavoro post partum, "oltre ad essere
volto  a  tutelare  la  salute  della  donna, considera e protegge il
rapporto  che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre
e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale
ed  affettivo  che  sono  decisive  sia  per un corretto sviluppo del
bambino,  sia per lo svolgimento del ruolo della madre" (Corte cost.,
sent. n. 270/1999);
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23, legge costituzionale 1 marzo 1953, n. 1;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in rapporto
agli   artt. 3,   31   e  37  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  4,  legge  29 dicembre 1987, n. 546, nella
parte   in  cui  limita  la  misura  dell'indennizzo  per  maternita'
spettante  alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data
effettiva  del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro,
di  ottenere un'ulteriore indennita' corrispondente al lasso di tempo
che  intercorre  tra  la  data del parto effettivo e quella del parto
presunto;
    Sospende   il   giudizio   in  corso  e  dispone,  a  cura  della
cancelleria,   l'immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale;
    Manda  altresi'  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della
presente  ordinanza  alle  parti  e  al  Presidente del Consiglio dei
ministri  e  per  la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
        Pinerolo, addi' 21 febbraio 2002.
                         Il giudice: Reynaud
02C0294