N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 22 febbraio 2002 dal tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Furbatto Elena e I.N.P.S. Lavoro (tutela del) - Lavoratrici autonome (nella specie esercente attivita' commerciale) - Indennita' giornaliera di maternita' per i due mesi antecedenti la data effettiva del parto - Ipotesi di parto prematuro - Corresponsione di un'ulteriore indennita' per il lasso di tempo intercorrente tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre lavoratrici madri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 - Violazione dei principi di tutela della maternita' ed infanzia e della speciale protezione per la madre ed il bambino. - Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 31 e 37.(GU n.17 del 24-4-2002 )
IL TRIBUNALE In funzione di giudice del lavoro a scioglimento della riserva ritenuta all'udienza del 19 febbraio 2002 nella causa civile iscritta al n. 283/2001 del registro generale, promossa da Furbatto Elena, residente in Pinerolo, elettivamente domiciliata in Pinerolo presso lo studio dell'avv. Massimo Fossati che la rappresenta e difende per delega 9 novembre 2001 a margine del ricorso, ricorrente; Contro I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, in persona del suo legate rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Olla' giusta procura generale alle liti del 7 ottobre 1993 a rogito dott. Franco Lupo, notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Pinerolo, Viale Kennedy n. 5 presso l'ufficio legale della sede zonale dell'Istituto, convenuto, pronuncia la seguente ordinanza - ex art. 23, l.c. n. 1/1953. Premesso che: la ricorrente svolge lavoro autonomo quale socia di societa' in nome collettivo esercente attivita' di commercio e, trovandosi in stato di gravidanza ed avendo richiesto all'I.N.P.S. l'indennizzo per maternita' in data 27 luglio 2000 (con data del parto presunta al 26 settembre 2000), partori' prematuramente il 30 agosto 2000; in data 7 marzo 2001 l'I.N.P.S. liquido' alla ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 1, legge 29 dicembre 1987, n. 546, per il periodo intercorrente tra la data della domanda e il parto prematuro (vale a dire, poco piu' di un mese) e per i tre mesi successivi; la ricorrente, invocando l'applicazione analogica del principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 4, comma 4 (quale introdotto dall'art. 1, legge 8 marzo 2000, n. 53) e 15 comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ha convenuto in giudizio l'Istituto per ottenere il pagamento della differenza tra l'indennita' di maternita' spettante in relazione all'ordinario periodo di astensione dal lavoro per cinque mesi previsto dalla legge e il minor periodo indennizzato dall'I.N.P.S. a causa del parto prematuro; Osservato che in base alla legislazione vigente all'epoca dei fatti - e applicabile ratione temporis nonostante la successiva abrogazione, con effetto dal 10 maggio 2001, ad opera dell'art. 86, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha riscritto la disciplina in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' - la domanda non potrebbe trovare accoglimento. Vi ostano, infatti, sia la lettera della legge, sia la voluntas legis ed invero: diversamente da quanto prevedono gli artt. 4, comma 4 e 15, comma 1, legge n. 1204/1971, l'art. 4, legge n. 546/1987, limita chiaramente la corresponsione dell'indennizzo di maternita' - oltre che ai due mesi antecedenti la data presunta del parto - ai "tre mesi successivi alla data effettiva del parto"; aggiungendo il comma 4, all'art. 4, legge n. 1204/1971 - allo scopo di conformare la legislazione ordinaria alla Costituzione, secondo l'insegnamento ricavabile dalla decisione assunta dalla Corte costituzionale con sent. 24-30 giugno 1999, n. 270 - con la legge n. 53/2000 (che pure, all'art. 3, comma 1, ha esteso alle lavoratrici autonome altre specifiche provvidenze previste per le lavoratrici subordinate), il legislatore non ha modificato la disciplina al proposito prevista dalla legge n. 546/1987. Ritenuto che: sulla scorta dell'insegnamento ricavabile da numerose pronunce della Corte costituzionale (in particolare le sentt. nn. 361/2000, 270/1999, 181/1993), nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternita' spettante alle lavoratrici autonome che abbiano partorito prematuramente altre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente di ottenere altresi' la liquidazione corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto prematuro e quella del parto presunto, la previsione contenuta nell'art. 4, legge n. 546/1987 sembra essere in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 3: pur potendo il legislatore ordinario differenziare la misura del sostegno economico disposto in favore delle lavoratrici madri a seconda della natura (subordinata od autonoma) del rapporto di lavoro (cfr. Corte cost., sentt. 361/2000 e 181/1993), a fronte della chiara scelta di parificare le situazioni ai fini del riconoscimento del diritto a ricevere l'indennita' di maternita' per un medesimo periodo di tempo - evidentemente ritenuto funzionale alla tutela dei beni in gioco, garantiti dalla Costituzione - non appare ragionevole che, ravvisata una lacuna della legislazione ordinaria in parola tale da renderla incompatibile con i precetti costituzionali (ci si riferisce alla situazione oggetto della decisione Corte cost. n. 270/1999), la lacuna sia colmata soltanto per una categoria di lavoratrici e non per l'altra; se, cioe', sin dal 1987 il legislatore ha ritenuto di dover erogare, sia alle lavoratrici subordinate sia a quelle autonome, un sostegno economico (pur diversamente quantificato) per cinque mesi complessivi a cavallo del parto, non sembra ragionevolmente sostenibile operare una differenziazione nel momento in cui quella (comune) forma di tutela e' stata ritenuta insufficiente a garantire i precetti costituzionali in caso di parto prematuro (e benche' cio' sia avvenuto, per i caratteri propri del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, in occasione dell'esame di una sola delle due discipline normative); inoltre, quale tertium comparationis, puo' altresi' essere indicato il disposto di cui all'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 151/2001, il cui tenore letterale - significativamente mutato rispetto all'art. 546/1987 proprio con riguardo al problema di cui si discute - sembra oggi attribuire alle lavoratrici subordinate, in ogni caso, un'indennita' giornaliera per i due mesi antecedenti alla data effettiva del parto (prematuro o non) e per i tre mesi successivi; artt. 31 e 37: la Corte costituzionale - esaminando il caso della lavoratrice subordinata - ha gia' avuto modo di rilevare l'irragionevolezza della rigidita' della normativa in parola, osservando che, nell'ipotesi di parto prematuro, "e' notoriamente indispensabile che il bambino - per un periodo talvolta lungo - sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario", sicche' costringere la madre "a riprendere l'attivita' lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa", una volta dimesso dalla struttura ospedaliera, contrasta "sia col principio della parita' di trattamento, sia col valore della protezione della famiglia e con quello della tutela del minore" (Corte cost., sent. n. 270/1999); ne' sembra potersi sostenere, in contrario, che il paventato pregiudizio dei beni protetti dall'art. 31 della Costituzione (interpretato alla luce dei principi enunciati dall'art. 37 Cost.) sarebbe evitabile, potendo la lavoratrice autonoma liberamente astenersi dal lavoro anche nel periodo successivo al terzo mese dalla nascita: se, infatti, in forza dell'art. 32 Cost., "l'esigenza primaria di tutelare il valore della vita nascente dovrebbe indurre quanto meno a disincentivare, anche mediante provvidenze economiche, l'interesse della lavoratrice autonoma a tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicanze o altre forme morbose nel periodo di gravidanza" (Corte cost., sent. n. 181/1993), allo stesso modo "la sensibilita' che il costituente ha mostrato di avere per l'adempimento da parte della donna della sua "essenziale funzione familiare e per la "speciale adeguata protezione che deve essere assicurata alla madre ed al bambino" (cosi', ancora, Corte cost., sent. n. 181/1993) imporrebbe di assicurare alla lavoratrice autonoma un adeguato sostegno economico (cosi' come avviene nel caso di rapporto subordinato) che disincentivi la precoce ripresa del lavoro a seguito di parto prematuro; deve ricordarsi, del resto, che l'istituto dell'astensione dal lavoro post partum, "oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre" (Corte cost., sent. n. 270/1999);
P. Q. M. Letto l'art. 23, legge costituzionale 1 marzo 1953, n. 1; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 3, 31 e 37 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo per maternita' spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consente loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennita' corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto; Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda altresi' alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Pinerolo, addi' 21 febbraio 2002. Il giudice: Reynaud 02C0294