N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2001
Ordinanza emessa il 9 ottobre 2001 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Rigo Rossella in Vanon e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto alla fruizione di riposi giornalieri entro l'anno di eta' del bambino - Estensione alle madri adottive o affidatarie in preadozione entro l'anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della adeguata protezione della madre e del bambino. - Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6. - Costituzione, artt. 3, comma primo e secondo, e 37.(GU n.17 del 24-4-2002 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 25 novembre 1999 ed iscritto al n. 1420/1999 di R.G. da Rossella Rigo in Vanon, attrice, rappresentata e difesa dagli avvocati F. Berti, C. Berti e P. Longo; Contro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. E. Volpe, ed avente per oggetto: Fruizione dei periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 10/1971 a favore della madre adottiva o affidataria in preadozione. Il giudice del lavoro di Trieste dottor Mauro Sonego a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 settembre 2001, ha emesso la seguente ordinanza. In fatto Con ricorso depositato il 25 novembre 1999 la signora Rossella Rigo in Vanon, dipendente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, a cui sono stati assegnati unitamente al marito, signor Walter Vanon, in affidamento preadottivo i minori A., nato il 6 maggio 1991 e A., nata il 1 novembre 1994, dopo che la sua domanda era stata accolta in sede cautelare con ordinanza del 26 ottobre 1999 ha chiesto anche nel successivo giudizio di merito che le fosse riconosciuto il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero previsti dall'art. 10 della legge n. 1204/1971. Secondo la ricorrente il diritto a fruire dei cosiddetti "riposi di allattamento" deriverebbe, da una parte, dall'equiparazione del rapporto di adozione a quello di filiazione naturale e, dall'altra, dall'aver individuato nel minore il centro della tutela apprestata dalla normativa in materia. Lo spostamento del fulcro della tutela dalla madre lavoratrice al bambino - a detta della signora Rossella Rigo in Vanon - si ricaverebbe da una serie di interventi legislativi e della Corte Costituzionale che hanno esteso anche al padre lavoratore e ai genitori adottivi la facolta' di beneficiare delle misure di protezione originariamente poste a tutela della madre naturale. Si e' costituita la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'evidenziare che il Tribunale Ordinario di Trieste aveva accolto il reclamo proposto contro l'ordinanza del giudice del lavoro del 26 ottobre 1999. Nel riprodurre le difese gia' svolte in sede cautelare la Regione convenuta ha evidenziato che il giudice del reclamo aveva condiviso il rilievo che allo stato attuale della legislazione i periodi di riposo giornaliero potevano riconoscersi esclusivamente alla madre e al padre naturali e entro il primo anno di vita del bambino. Alla luce delle difese svolte nelle note autorizzate dalla ricorrente, all'udienza del 28 settembre 2001 al termine della discussione dei procuratori delle parti il giudice del lavoro ha sollevato per le ragioni di seguito esposte questione di legittimita' Costituzionale della norma risultante dal combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e dell'art. 6 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 ritenute applicabili alla fattispecie in esame. In diritto In sede di procedura d'urgenza questo giudice con ordinanza del 26 ottobre 1999 aveva ritenuto che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, si dovesse riconoscere il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 anche ai genitori adottivi o che avevano ricevuto in affidamento preadottivo un minore nell'ambito temporale di un anno dall'ingresso effettivo di questi nella famiglia adottiva o affidataria e fino al compimento del sesto anno di eta' (cfr., art. 39-quater della legge n. 184/1983, introdotto dalla legge n. 476/1998). A questa conclusione aveva portato una lettura sistematica delle leggi n. 1204/1971 "tutela delle lavoratrici madri", n. 903/1977 "parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e n. 184/1983 "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e delle sentenze della Corte Costituzionale numeri 1/1987, 332/1988, 341/1991 e 179/1993 che hanno modificato significativamente la portata originaria di alcune disposizioni di queste leggi. In particolare da questa lettura sistematica emergeva il recepimento nel nostro Ordinamento Giuridico di due dati fondamentali. Il primo inteso ad assimilare all'evento naturale della nascita "l'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria" ai fini dell'estensione ai genitori adottivi delle misure originariamente poste a tutela della lavoratrice madre naturale cfr., in particolare art. 6 della legge n. 903/1977 e sentenze numeri 332/1988 e 341/1991 della Corte costituzionale. Il secondo preordinato a consentire al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, di fruire in alternativa alla madre delle misure protettive previste dalla legge n. 1204/1971 (cfr., art. 7 della legge n. 903/1977, art. 39-quarter della legge n. 184/1983 e sentenze della Corte costituzionale numeri 1/1987, 341/1991 e 179/1993). Di diverso avviso si e' dimostrato il Tribunale Ordinario di Trieste quale giudice del reclamo. Questo con ordinanza del 3 gennaio 2000 aveva negato che alla madre adottiva o affidataria in preadozione si potesse riconoscere, anche dando al testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971 la massima estensione possibile, il diritto di fruire dei cosiddetti "riposi di allattamento" Secondo il giudice del reclamo l'attribuzione alle madri adottive e affidatarie in preadozione del diritto di beneficiare dei periodi di riposo giornaliero richiedeva un espresso intervento del Legislatore o della Corte costituzionale. Durante lo svolgimento del giudizio di merito, pero', sono stati emanati la legge n. 53/2000 "disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi e delle citta'" e soprattutto il d.lgs. n. 151 /2001 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". In particolare, l'art. 45 del d.lgs. n. 151/2001 ha esteso il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui al precedente art. 40 anche ai genitori adottivi e affidatari entro il primo anno di vita del bambino. Il fatto che i principi e i criteri direttivi posti dall'art. 15 della legge n. 53/2000 non abilitassero il Legislatore Delegato ad apportare modifiche al contenuto della legislazione se non al fine di "garantire la coerenza logica e sistematica della normativa" (cfr., in particolare lettera c) della legge n. 53/2000) radica il convincimento che gia' la normativa previgente al testo unico riconoscesse anche alla madre e, in alternativa a questa al padre, adottivi o affidatari il diritto ai periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 nel limite del primo anno di vita del minore. In questo senso e' anche la circolare dell'I.N.P.S. n. 109 del 6 giugno 2000. Quest'atto, emanato dall'Istituto Previdenziale dopo circa tre mesi dalla pubblicazione della legge n. 53/2000 che nulla diceva in materia di periodi di riposo giornaliero, nel richiamare le precedenti circolari n. 228 del 4 novembre 1988 e n. 182 del 4 agosto 1997 prevede espressamente che i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari fino al compimento di un anno di vita del bambino. E' proprio questa limitazione collegata al dato anagrafico del bambino che con il portare al rigetto della domanda attorea avendo la minore A. superato l'anno di eta' al momento di ingresso nella famiglia affidataria, fa sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 1204/1971 e 6 della legge n. 903/1977. Infatti, la circostanza che nella quasi totalita' dei casi i minori dati in adozione o in affidamento preadottivo abbiano al momento dell'ingresso nella nuova famiglia superato l'anno di eta' impedisce di fatto ai genitori adottivi e affidatari di fruire dei periodi di riposo giornaliero di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971. In particolare la limitazione della fruizione dei periodi di riposo giornaliero nell'indicato limite di eta' del minore si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Le madri adottive o affidatarie, nonostante l'affermazione del principio di equiparazione del rapporto di adozione o di affidamento preadottivo a quello di filiazione naturale (cfr., art. 27 della legge n. 184/1987 e Cass. numeri 6087/1983, 2816/1989 e 4638/1990), di fatto non sono in condizione di beneficiare dei periodi di riposo giornaliero. Questa misura protettiva rimane nella pratica prerogativa esclusiva dei soli genitori naturali. La limitazione del diritto a fruire dei "riposi di allattamento" entro l'anno di eta' del bambino in caso di adozione o di affidamento preadottivo si pone anche in contrasto con l'art. 37 della Costituzione secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla madre lavoratrice e al bambino una speciale adeguata protezione. Infatti, il circoscrivere il diritto ai periodi di riposo giornaliero entro l'anno di vita del bambino in pratica spoglia di qualsiasi tutela il minore e la madre adottiva o affidataria che non possa per motivi economici, o non ritenga di avvalersi dell'astensione facoltativa trascorso il periodo di astensione obbligatoria (cfr., artt. 4, lett. c), 7 e 15, secondo comma, della legge n. 1204/1971 e 6 della legge n. 903/1977). Il contenere il beneficio dei periodi di riposo giornaliero in ogni caso entro il limite anagrafico indicato vuoi dire porre la madre adottiva o affidataria nella necessita' di effettuare una difficile scelta. O fruire dell'astensione facoltativa (cfr., art. 7 della legge n. 1204/1971, art. 6, secondo comma della legge n. 903/1977 e Corte costituzionale n. 332/1988) per favorire con il prolungato contatto con il minore il corretto sviluppo relazionale e affettivo di questo e, correlativamente, rinunciare al settanta per cento, della retribuzione e agli altri aspetti vantaggiosi, come ad esempio la maggior esperienza, la piu' qualificata professionalita' e le prospettive di carriera, connessi alla presenza quotidiana sul posto di lavoro. Ovvero insistere sul posto di lavoro con il correlativo pericolo di incidere negativamente sul regolare inserimento del minore nella famiglia adottiva o affidataria. Lasciare la lavoratrice madre adottiva o affidataria di fronte a una simile alternativa conduce a ritenere che il contenere il beneficio in parola entro l'anno di vita del minore anche in caso di adozione o di affidamento non costituisca un'adeguata tutela alla madre lavoratrice e al bambino. Tutela, invece, che sembrerebbe adeguatamente apprestata ove l'anno entro cui fruire dei "riposi di allattamento" si facesse decorrere dall'ingresso effettivo del minore nella famiglia adottiva o affidataria..
P. Q. M. Il giudice del lavoro ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e 6 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977 nella parte in cui non prevedono a favore delle madri adottive o affidatarie in preadozione il diritto di fruire dei periodi di riposo giornaliero entro l'anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidaria quanto in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37 della Costituzione; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il processo, e manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Trieste, addi' 9 ottobre 2001 Il giudice del lavoro: Sonego 02C0297