N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 7 gennaio 2002 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pelushi Dritan Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino - Condizioni - Impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilita' di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Violazione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione. - Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1. - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.(GU n.17 del 24-4-2002 )
IL TRIBUNALE Valutati i profili di censura di illegittimita' costituzionale del disposto normativo ex artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali la Corte costituzionale e' gia' stata recentemente investita del sindacato costituzionale della citata normativa (v. sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10 aprile 2001); rilevato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte costituzionale nella pronuncia innanzi richiamata, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della liberta' personale e percio' soggetto al dettato normativo ex art. 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa percio' legittimamente disporsi da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza che per "atto motivato dell'autorita' giudiziaria" (art. 13, comma secondo, Cost.) se non "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge" e salva successiva convalida da parte dell'A.G. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece e' consentito al questore ex art. 14, comma primo, d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura "quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio", ovvero finanche' per la mera "indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo", evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilita' dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare percio' in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della liberta' personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale; Rilevato che, seppure "il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranita' nazionale, la quale comporta la liberta' dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio", sicche' "occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative liberta' possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici" (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994, n. 3394; v. inoltre: Corte cost. ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la "liberta' personale di cui all'art. 13 della Costituzione (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero" (v. ancora Cass. Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681); Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalita' normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso i suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri gia' soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola liberta' di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la liberta' personale della persona trattenuta, alla quale e' fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalita' disposte dal questore anche in caso di "imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale" ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'A.G., per "essere ricoverato in luogo di cura" o per "recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio", salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso nel centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata" (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione ex art. 1, comma sesto, del d.lgs. n. 286/1998); Rilevato peraltro che la stessa Corte costituzionale ha in effetti recentemente ritenuto che "il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza e' misura incidente sulla liberta' personale, che non puo' essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione", giacche' "il trattenimento e' quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni della liberta' personale di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione" visto che in esso si determina "quella mortificazione della dignita' dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che e' indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della liberta' personale", "ne' potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti", visto che "per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non puo' risultarne minimamente scalfito il carattere universale della liberta' personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una minata comunita' politica, ma in quanto esseri umani" (v. sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata); Ritenuto percio' che l'attuazione della misura del cd. trattenimento dello straniero ex art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui "non e' ammessa forma alcuna di (...) restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" e solo "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori" limitativi della liberta' personale, salvo il sindacato successivo dell'A.G. nei termini e con le modalita' di cui al disposto ex art. 13, terzo comma, Cost.; Ritenuto invece che la mera indisponibilita' temporanea di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo per l'immediata esecuzione dell'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera non integri di per se' un evento eccezionale di necessita' ed urgenza che legittimi l'intervento limitativo della liberta' personale da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, commi secondo e terzo, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non e' possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Milano, addi' 7 gennaio 2002 Il giudice: (illeggibile) 02C0300