N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2002

Ordinanza  emessa  l'8 gennaio  2002  dal  tribunale  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di Arapi Sherif

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza  piu'  vicino  - Condizioni - Impossibilita' di eseguire
  con   immediatezza   l'espulsione   mediante  accompagnamento  alla
  frontiera ovvero il respingimento per indisponibilita' di vettore o
  di  altro  mezzo  di trasporto idoneo - Violazione del principio di
  inviolabilita'  della  liberta'  personale  - Lesione del principio
  della riserva di giurisdizione.
- Decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.17 del 24-4-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Valutati  i  profili  di censura di illegittimita' costituzionale
del  disposto  normativo  ex artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286  in  relazione  ai quali la Corte costituzionale e' gia' stata
recentemente  investita  del  sindacato  costituzionale  della citata
normativa  (v.  sentenza della Corte costituzionale n. 105 in data 10
aprile 2001);
    Rievato, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in
esame costituzionalmente censurabile e non preso in esame dalla Corte
costituzionale   nella   pronuncia   innanzi   richiamata,  che,  ove
configurato  quale provvedimento restrittivo della liberta' personale
e  percio'  soggetto  al  dettato  normativo  ex  art. 13  Cost.,  il
trattenimento  provvisorio  del  soggetto  espulso  non possa percio'
legittimamente disporsi da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza
che  per "atto motivato dell'autorita' giudiziaria" (art. 13, secondo
comma,  della Costituzione) se non "in casi eccezionali di necessita'
ed  urgenza,  indicati tassativamente dalla legge" e salva successiva
convalida  da  parte  dell'A.G.  entro  un  termine massimo di 96 ore
dall'applicazione,  laddove  invece  e'  consentito  al  questore  ex
art. 14,  primo  comma,  d.lgs.  n. 286/1998  di adottare tale misura
"quando  non  e'  possibile  eseguire  con  immediatezza l'espulsione
mediante  accompagnamento  alla  frontiera  ovvero  il  respingimento
perche'   occorre   procedere   al   soccorso   dello  straniero,  ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita'  ovvero  all'acquisizione dei documenti per il viaggio",
ovvero  finanche  per  la  mera  "indisponibilita' di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo", evento quest'ultimo solo accidentale, non
addebitabile a responsabilita' dello straniero e che sarebbe comunque
ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale
da  non  giustificare  percio'  in  alcun  modo  il  sacrificio, pure
temporaneo, della liberta' personale del soggetto coinvolto ben oltre
i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;
    Rilevato  che, seppure "il diritto internazionale consuetudinario
nessun   limite  prevede  circa  l'ammissione  e  l'espulsione  dello
straniero,  operando  in questa materia il principio della sovranita'
nazionale,  la quale comporta la liberta' dello Stato di stabilire la
propria   politica   nel   campo   dell'immigrazione,   permanente  o
temporanea,  e  di  ordinare allo straniero di abbandonare il proprio
territorio",    sicche'    "occorre,    quindi,    fare   riferimento
all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela
meno  intensa  di  quella  riconosciuta  al  cittadino e non hanno un
diritto  acquisito  d'ingresso  e  di  soggiorno  nello Stato, con la
conseguenza che le relative liberta' possono essere limitate a tutela
di  particolari  interessi  pubblici" (Cass. Sez. Un. 12 aprile 1994,
n. 3394;  v.  inoltre:  Corte  cost.  ord. 10 dicembre 1987, n. 503),
nondimeno  la  "liberta'  personale  di  cui  all'art. 13 Cost. (...)
costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero"
(v.  ancora  Cass.  Sez. Un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., Sez.
III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);
    Ritenuto  peraltro,  in considerazione delle specifiche modalita'
normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso
i  suddetti  centri  di  permanenza  ed assistenza per stranieri gia'
soggetti  a  provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo
alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto
a  quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola liberta' di
circolazione  del  soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere
significativamente  la  liberta'  personale della persona trattenuta,
alla  quale  e' fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se
non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo
modalita'  disposte dal questore anche in caso di "imminente pericolo
di  vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per
altri  gravi  motivi  di  caratte  eccezionale"  ovvero,  anche senza
specifica  autorizzazione  dell'A.G., per "essere ricoverato in luogo
di  cura"  o per "recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito
dal  giudice  che  procede ovvero presso la competente rappresentanza
diplomatica  consolare  per  espletare  le  procedure  necessarie  al
rilascio  dei  documenti  occorrenti  per  il  reimpatrio",  salva la
competenza  del  questore  per  l'adozione  di  provvedimenti  misure
occorrenti  per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese
quelle   per   l'identificazione   delle   persone   e  di  sicurezza
all'ingresso  nel  centro,  nonche'  quelle  per  impedire l'indebito
allontanamento  delle persone trattenute e per ripristinare la misura
nel  caso  che  questa  venga  violata" (art. 21 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, recante norme di attuazione ex art. 1, sesto comma, del
d.lgs. n. 286/1998);
    Rilevato  peraltro  che  la  stessa  Corte  costituzionale  ha in
effetti  recentemente  ritenuto che "il trattenimento dello straniero
presso  i  centri  di  permanenza  temporanea  e assistenza e' misura
incidente  sulla  liberta' personale, che non puo' essere adottata al
di  fuori  delle  garanzie dell'art. 13 della Costituzione", giacche'
"il  trattenimento e' quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni
della  liberta'  personale  di  cui  pure si fa menzione nell'art. 13
della   Costituzione"   visto   che  in  esso  si  determina  "quella
mortificazione  della  dignita'  dell'uomo  che  si  verifica in ogni
evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che e' indice
sicuro   dell'attinenza   della  misura  alla  sfera  della  liberta'
personale",  "ne'  potrebbe  dirsi che le garanzie dell'art. 13 della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista
della  tutela  di altri beni costituzionalmente rilevanti", visto che
"per   quanto   gli   interessi   pubblici  incidenti  sulla  materia
dell'immigrazione  siano  molteplici  e  per  quanto  possano  essere
percepiti  come  gravi  i  problemi di sicurezza e di ordine pubblico
connessi  a  flussi  migratori  incontrollati,  non  puo'  risultarne
minimamente   scalfito   il   carattere   universale  della  liberta'
personale,  che,  al  pari  degli  altri  diritti che la Costituzione
proclama  inviolabili,  spetta  ai singoli non in quanto partecipi di
una  determinata  comunita'  politica, ma in quanto esseri umani" (v.
sentenza della Corte costituzionale n. 107/2001 citata);
    Ritenuto   percio'   che   l'attuazione   della  misura  del  cd.
trattenimento  dello straniero ex art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit.
possa  legittimamente  disporsi  solo  nel  pieno  ed  incondizionato
rispetto  del  dettato  di cui all'art. 13 Cost., secondo cui "non e'
ammessa  forma  alcuna di (...) restrizione della liberta' personale,
se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e
modi  previsti dalla legge" e solo "in casi eccezionali di necessita'
ed  urgenza,  indicati  tassativamente  dalla  legge,  l'autorita' di
pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori" limitativi
della liberta' personale, salvo il sindacato successivo dell'A.G. nei
termini  e  con  le  modalita'  di  cui al disposto ex art. 13, terzo
comma, Cost.;
    Ritenuto  invece  che  la  mera indisponibilita' temporanea di un
vettore  o  di  altro  mezzo  di  trasporto  idoneo  per  l'immediata
esecuzione  dell'espulsione  dello straniero con accompagnamento alla
frontiera  non integri di per se' un evento eccezionale di necessita'
ed  urgenza  che  legittimi  l'intervento  limitativo  della liberta'
personale da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la   rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita' costituzionale prospettabile d'ufficio in
relazione  al  disposto normativo ex art. 14, primo comma, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui
all'art. 13,  commi  secondo  e  terzo,  Cost.,  nella  parte  in cui
consente  al questore di disporre il trattenimento dello straniero in
centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non e' possibile
eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilita' di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato.
      Milano, addi' 8 gennaio 2002
                    Il giudice: firma illegibile
02C0301