N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 31 gennaio 2002 dal tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Caruso Rosario e LEGAL SUD S.r.l. Esecuzione forzata - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilita' assoluta - Pignorabilita' nei limiti di un quinto come previsto per le retribuzioni - Mancata previsione - Ingiustificata deroga al principio generale di responsabilita' patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. - Ingiustificata disparita' di trattamento tra stipendi e pensioni, attesa la natura di retribuzioni differita di queste ultime, ai fini della pignorabilita'. - Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.17 del 24-4-2002 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. civile n. 1275/2000 promosso in primo grado da Caruso Rosario nato a Butera il 7 marzo 1933, avv. Salvatore Ammendola; Contro LEGAL SUD S.r.l. in persona del legale rappresentante avv. Francesco Lo Porto. Premesso che il Caruso ha proposto, in data 1 giugno 2000, opposizione all'espropriazione contro il terzo I.N.P.S. di Ragusa per il pignoramento di 1/5 della pensione di cui e' titolare, e promossa dalla S.r.l. LEGAL SUD, eccependone l'assoluta impignorabilita'; premesso che la controparte ha resistito; premesso che la causa e' stata ri-posta in deliberazione il 22 novembre 2001 con termini per comparse e memorie di replica, per acquisire il fascicolo dell'espropriazione; premesso che il Caruso ha invocato, implicitamente ma chiaramente, gli artt. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 69 legge 30 aprile 1969 n. 153 (quest'ultimo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva il pignoramento per crediti di natura alimentare: C. Cost. 30 novembre 1988 n. 1041) premesso che la pensione de qua e' - pacificamente - di vecchiaia; Considerato che deve dubitarsi della legittimita' costituzionale di entrambe le disposizioni in relazione all'art. 3 comma 1 Cost., su cui il Giudice delle leggi si e' pronunciato con ordinanza 8/22 giugno 2000 n. 231 (Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 27/2000) con declaratoria di inammissibilita' per inadeguata motivazione sulla sua rilevanza nel giudizio a quo (pretore Ravenna, ord. 9 dicembre 1997), e con sentenza n. 55/1991 per la manifesta infondatezza. Con quest'ultimo arresto sono state rilevate: a) l'incidenza della limitazione de qua non sulla generale responsabilita' dell'art. 2740 c.c. "ma soltanto su di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso terzi) tra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritti"; b) la fondatezza del regime differenziato per le retribuzioni e le pensioni attesa "l'intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalita' diversi quali quelli espressi dagli artt. 36 e 38 della Costituzione". L'assunto non persuade anche per la successiva (v. infra) giurisprudenza costituzionale. Sotto il primo profilo, la molteplicita' delle forme di aggressione giuridica del patrimonio del debitore mira ad agevolare la soddisfazione del credito e non sembra plausibile escluderne a priori una e, soprattutto, quella (pignoramento di crediti) che - salva l'ipotesi scolastica del rinvenimento di danaro presso il debitore - e' piu' vantaggiosa per il creditore (l'espropriazione mobiliare e immobiliare essendo all'evidenza aleatorie in vista delle vendite, e la seconda implicando costi ormai elevati). Sotto il secondo profilo, posti il regime di generale pignorabilita' delle retribuzioni (anche per effetto di molteplici e note pronunce di illegittimita' costituzionale) e il regime di generale impignorabilita' delle pensioni, questa disparita' e' irragionevole ogni qual volta il trattamento pensionistico non abbia carattere "speciale" ma, al contrario, costituisca c.d. salario differito e cioe' abbia le medesime natura e funzione della retribuzione percepita dal lavoratore subordinato in attivita' (principio di sinallagmaticita). Se per la rilevanza costituzionale del diritto alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.) questa e' pignorabile in misura ridotta (1/5), e' difficile ammettere che il principio di solidarieta' (art. 38, secondo comma, Cost.) confligga con il limite in esame quando il trattamento pensionistico costituisca - come nel caso - "prosecuzione" della medesima capacita' reddituale. Ne' e' possibile negare l'equivalenza dei parametri costituzionali in argomento: da un lato sta la formula di chiusura dell'art. 36 sulla sufficienza della retribuzione per l'esistenza libera e dignitosa; dall'altra la formula dell'art. 38 secondo comma sull'adeguatezza della pensione per le esigenze di vita. D'altronde le evenienze contemplate dall'art. 38, secondo comma, Cost., (infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia, disoccupazione volontaria) sono ontologicamente diverse e diversi sono in concreto i criteri dettati dal legislatore per garantirle: la loro equiparazione e' smentita de jure. Il presupposto implicito della sentenza n. 55/1991 pare - se ben si intende - l'opzione teorica dell'autonomia del sistema delle assicurazioni sociali rispetto alle assicurazioni private in quanto riconducibili alla c.d. sicurezza sociale, in ossequio al loro fondamento legale e non pattizio nonche' al principio dell'automaticita' delle prestazioni (difetto di sinallagma fra prestazioni e contributi). Ma si e' obbiettato che le assicurazioni sociali, pur con le peculiarita' evidenziate, debbono pur sempre essere inquadrate nell'ambito delle assicurazioni in senso tecnico giusta due limpidi dati normativi: l'art. 1886 c.c. rinvia alle disposizioni codicistiche per colmare eventuali lacune delle leggi speciali relative alle assicurazioni sociali (e la previsione e' stata applicata in materia di diritto di surroga degli enti previdenziali); l'art. 2116 primo comma c.c. sancisce il diritto del lavoratore (subordinato) alle prestazioni dell'art. 2114 anche in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, per cui il loro automatismo e' regola generale derogabile solo exspressis verbis (Corte costituzionale 5 dicembre 1997 n. 374). Si aggiunga che la correlazione tra contributi e prestazioni permane, in quanto la loro erogazione e' subordinata all'accertamento che i contributi non versati erano "dovuti". In definitiva, l'istituto delle assicurazioni sociali ha il medesimo fondamento di quello delle assicurazioni private. Infine, non e' decisivo il fine pubblicistico delle assicurazioni sociali in relazione all'intervento finanziario dello Stato (concorso negli oneri previdenziali), per il quale il riconoscimento della natura c.d. mista dell'erogazione (retributiva, previdenziale, assistenziale) non impedisce quella distinzione che in punto di pignorabilita', garantisca parita' di trattamento: conformemente alla sentenza 19 marzo 1993 n. 99, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 2 primo comma n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, che ha consentito il sequestro e il pignoramento delle indennita' di fine rapporto di lavoro spettanti ai dipendenti delle pp. AA. Questa pronuncia costituisce verosimile revisione di quella n. 55/1991, e comunque ha introdotto una regola iuris; ben piu' aderente all'ordinamento giuridico nel suo complesso; considerato che la questione e' rilevante atteso l'evidenziato thema decidendum; provvedendo d'ufficio;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dell'art. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153 in relazione all'art. 3 primo comma Cost. e comunque al principio di ragionevolezza quale canone di diritto vivente, nella parte in cui escludono - in relazione all'art. 545 quarto comma c.p.c. - la pignorabilita' nei limiti di 1/5 della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all'I.N.P.S. e da quelli di natura alimentare, conseguentemente; Rimette alla Corte costituzionale la presente ordinanza con le notificazioni e le comunicazioni di cui infra, nonche' copia di: 1) ricorso 1 giugno 2000 di Caruso Rosario; 2) comparsa di costituzione 7 luglio 2000 della s.r. LEGAL SUD; 3) comparse conclusionali (rispettivamente 9 aprile 2001 e 11 maggio 2001) delle parti; 4) pignoramento 19 maggio 2000; 5) verbale 27 settembre 2000 sulla dichiarazione - con allegati - del terzo pignorato I.N.P.S. di Ragusa; 6) ordinanza 7 ottobre 2000 di asseganzione del G.E.; Sospende il giudizio; Dispone che la cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e alla sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Ragusa addi' 31 gennaio 2002 Il giudice: Saito 02C0303