N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 dal tribunale di Savona sez. distaccata di Albenga nel procedimento penale a carico di Bruno Nicolo' Antonio Reato in genere - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Configurabilita' del reato anche per i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio della professione, che non abbiano potuto esercitare la prevista opzione per l'esercizio della professione di odontoiatra entro il 31 dicembre 1991, per essersi laureati successivamente a tale data - Irragionevolezza - Ingiustificato deteriore trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale. - Codice penale, art. 348, in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e con l'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471. - Costituzione, art. 3.(GU n.17 del 24-4-2002 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento delle riserve sulla proposta questione di costituzionalita'; O s s e r v a 1. - Bruno Nicolo' Antonio e' imputato del delitto di cui agli art. 81 c.p.v. 348 c.p., perche' in tempi diversi e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur non essendo iscritto all'Albo degli Odontoiatri, effettuava reiterate prestazioni mediche di esclusiva pertinenza dell'odontoiatria, esercitando quindi abusivamente una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato. In Pietra Ligure fino al 27 marzo 2001. Il processo trae origine dall'ispezione igienico-sanitaria eseguita il 27 marzo 2001 dal NAS dei Carabinieri di Genova presso lo studio del dott. Bruno, in Pietra Ligure. Con articolata e documentata memoria, depositata il 23 ottobre 2001 la difesa dell'imputato ha proposto eccezione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli art. 348 c.p. con riferimento all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 386/1998 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, premettendo, in fatto, che: il dott. Bruno, iscritto all'Universita' nell'anno 1982/1983, ha sostenuto l'esame di laurea in medicina e chirurgia presso l'Universita' di Genova in data 10 aprile 1992, conseguendo la relativa qualifica; ha sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione all'esercizio professionale; e' iscritto all'Albo dei medici chirurghi; non e' iscritto all'Albo degli Odontaiatri, essendone stata respinta la relativa domanda; Assumendo in diritto che: la contestazione mossa trova il suo fondamento nella mancata osservanza, da parte del Bruno, del contenuto precettivo dell'art. 1, comma 2 della legge 31 ottobre 1998 n. 471, come richiamato dall'art. 1, comma 4, decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, poiche', essendosi laureato nel 1992, non ha potuto esercitare, entro il temine del 31 dicembre 1991, l'opzione per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409; tale legge stabilisce, all'art. 1, che la professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata (a) da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, nonche' (b) dai laureati in medicina e chirurgia che sono in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico; la stessa legge prevede, all'art. 4, l'istituzione - presso l'ordine dei medici chirurghi - di un albo per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, cui possono iscriversi anche i laureati in medicina di cui al punto b del capoverso che precede e, all'art. 20, che hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; la successiva legge n. 471/1988, articolo unico - modificando l'art. 20 teste' citato - estende tale facolta' ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, abilitati all'esercizio professionale e stabilisce che "tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991"; il decreto legislativo n. 386/1998 - articolo unico - infine introduce una discriminazione nell'ambito dei soggetti di cui al capoverso che precede, in quanto, dopo avere stabilito - al comma 1 - che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 e abilitati all'esercizio professionale, possano iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, consente ai beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (cioe' a coloro che hanno esercitato la facolta' di optare), che abbiano fatto domanda di partecipazione alla detta prova - di mantenere la loro iscrizione all'albo degli odontoiatri, vietandolo conseguentemente a quei medici che - come il dott. Bruno - non hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 1991, ai quali l'iscrizione e' consentita solo dopo il superamento della prova (peraltro non tenuta entro i termini di legge e oggetto di continui rinvii); cio' comporta un differente trattamento di situazioni identiche, entrambe in ugual misura non conformi alla normativa C.E., sicche', ove si ritenga di dover procedere, ai sensi dell'art. 348 c.p., soltanto nei confronti di questi ultimi, la disparita' del trattamento riservato a costoro rispetto a quello riservato ai primi sarebbe del tutto irragionevole, donde il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione. 2. - La questione non e' manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini del decidere per la diretta e immediata efficacia che ha sul giudicato finale. Come spiega, in modo ampio, dettagliato e coerente, la memoria difensiva, vi e' contrasto tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria. Regolatrici della materia sono le direttive del Consiglio 78/686/CEE del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista e 78/687/CEE, in pari data, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' di dentista. Le direttive di cui trattasi (notificate alla Repubblica italiana il 28 luglio 1978) avrebbero dovuto essere attuate dagli Stati membri entro 18 mesi dalla notifica. L'art. 19 della direttiva 686 dispone che "gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di dentista, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al piu' tardi dopo 18 mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme a un attestato, rilasciato dalle competenti autorita' italiane che certifichi che queste persone si siano effettivamente e lecitamente dedicate, in Italia, a titolo principale alle attivita' di cui all'art. 5 della direttiva 78/687 CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato ...". L'Italia vi ha provveduto, in ritardo, con la legge 24 luglio 1985, n. 409 e, prorogando, fino all'anno accademico 1984-1985, il termine che l'art. 19 della direttiva 78/686/ /CEE aveva posto al 28 gennaio 1980, e' venuta meno agli obblighi incombenti in forza delle direttive stesse (nello stesso senso, il parere motivato 28 novembre 1991 della Commissione della Comunita' europea, indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, relativo al recepimento non corretto delle direttive sopra indicate - all. 4 alla memoria difensiva - e la Sentenza 1 giugno 1995 della Corte di Giustizia - all. 7 ibidem). Il confronto tra le disposizioni delle direttive e le norme della legge n. 409/1985 evidenzia la trasgressione delle stesse da parte del nostro Paese, avendo la legge italiana creato una categoria di dentisti che non corrisponde a nessuna di quelle previste dalle citate direttive e i cui membri sono autorizzati ad esercitare la professione soltanto nel territorio nazionale. Ratio delle legge n. 471 del 1988 e' stata - come risulta dagli atti parlamentari ad essa relativi - quella di "sanare una disparita' di trattamento, di salvaguardare i diritti quesiti di soggetti che si erano iscritti alla facolta' di medicina prima dell'approvazione della nuova legge sugli odontoiatri - la legge n. 409 del 1985 - e di riparare ad una "evidente ingiustizia" per avere la legge n. 409 "cambiato le regole del gioco anche per coloro che si erano gia' iscritti ai corsi di laurea e si erano iscritti sulla base di aspettative garantite dalle leggi vigenti". Vero e' che - come osserva giustamente il Tribunale di Roma nell'ordinanza 22 luglio 1994 (all. 9 alla memoria difensiva) - tale ratio e' viziata ed erronea nei presupposti, poiche' l'Italia aveva l'obbligo, conosciuto fin dal 1978, in forza delle direttive sopra richiamate e quindi in forza di limitazioni alla sovranita' statuale consentite dall'art. 11 Cost., di provvedere all'adeguamento della propria normativa a quella comunitaria, senza violare l'esplicita e incondizionata prescrizione transitoria (posta dall'art. 19 della direttiva n. 686/1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. 233 del 24 agosto 1978) che riconosce l'efficacia del titolo di medico, ai fini dell'esercizio della professione di dentista, soltanto per coloro che "hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al piu' tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva ...". Non e' pero' consentito discriminare, tra quelli che si trovano nella stessa condizione di illegittimita' rispetto alla normativa comunitaria, sulla base di un termine per l'esercizio dell'opzione, che e' illogico rispetto alle premesse del ragionamento del legislatore perche' praticabile soltanto da coloro che avrebbero conseguito, in tempo utile, il diploma di laurea. Se infatti ratio della normativa era la tutela dei diritti quesiti, questi competevano a tutti gli iscritti alla facolta' di medicina negli anni considerati o a nessuno di essi, senza che possa avere significato, se non puramente casuale, l'avere essi conseguito o non conseguito, il diploma di laurea. Tanto piu' che, per quanto altrettanto incongruo con riferimento alla descritta ratio, neppure puo' rinvenirsi nella fissazione del suddetto termine un criterio di merito connesso a una maggior capacita' o competenza da riconoscersi a coloro che si sarebbero laureati in tempo utile rispetto a quelli che non vi sarebbero riusciti, in quanto agli iscritti all'anno accademico 1980/1981 venivano concessi 11 anni di tempo e agli iscritti agli anni successivi un margine di anno in anno inferiore. Sembra dunque che sussista la lamentata irragionevole disparita' di trattamento e pertanto il contrasto del combinato disposto degli art. 348 c.p. e l'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 386/1998 e legge n. 471/1988, articolo unico, con l'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli art. 348 c.p. con riferimento all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 386/1998, legge n. 471/1988, articolo unico, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei termini chiariti in motivazione; Sospende il processo in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Savona, addi' 10 gennaio 2002 Il Presidente: Frascherelli 02C0304