N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 - 11 aprile 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositata in cancelleria l'11 aprile 2002 (dal Tribunale di Caltanissetta). Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Guido Lo Porto, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del dott. Domenico Gozzo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo - Deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.21 del 29-5-2002 )
Il giudice, dott.ssa Gabriella Tomai, nel procedimento nei confronti di Lo Porto Guido + 1; nel sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale in relazione alla delibera pronunciata dalla Camera dei deputati in data 6 marzo 2001; letti gli atti e sentite le parti; O s s e r v a Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela sporta dal dr. Domenico Gozzo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 15 settembre 2000, nella quale il magistrato esponeva di essere stato offeso nel suo decoro e nella sua dignita' professionale dal contenuto della nota diffusa dall'agenzia ANSA in data 15 giugno 2000 che riportava una dichiarazione rilasciata dall'on. Guido Lo Porto, deputato di AN. Il testo del predetto comunicato stampa costituisce il corpo del capo d'imputazione contestato al Lo Porto ed al giornalista articolista dell'ANSA, Antonio Ravida', nella richiesta di rinvio a giudizio dei due imputati per il reato di concorso in diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il predetto comunicato recita testualmente "Mafia: Lo Porto (AN) da p.m. pagina di cretinismo giudiziario (ANSA) - Palermo, 15 Giu "Una pagina di cretinismo giudiziario". Cosi' il deputato Guido Lo Porto, coordinatore di Alleanza nazionale in Sicilia, definisce alcuni riferimenti fatti su di lui dal pubblico ministero Domenico Gozzo che ieri, concludendo la requisitoria, ha chiesto 10 anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa per l'ex senatore di An Filiberto Scalone, avvocato penalista. Citato dal p.m. per un presunto appoggio che sette anni fa avrebbe ottenuto da mafiosi e per una sua smentita vicinanza al movimento "Sicilia Libera un cui ispiratore occulto anni fa sarebbe stato il boss corleonese Leoluca Bagarella, oggi l'on. Lo Porto ha diffuso un dichiarazione assai dura sul p.m. "Un singolo irrilevante episodio del tutto avulso dal contesto del processo Scalone" - afferma il parlamentare palermitano - viene utilizzato dal dottor Gozzo per scrivere una pagina di cretinismo giudiziario a stento sorretta dall'aiuto di un "suo collaboratore di giustizia , gia' da me querelato e gia' stritolato da un ampia archiviazione in mio vantaggio. Con due effetti: uno di buttar fango su un onorato partito di fronte al quale il dottor Gozzo deve soltanto inchinarsi, l'altro di dimostrare come non contino le carte processuali, le sentenze, le archiviazioni, le storie personali, ma contino soltanto gli odii ideologici e le strumentalizzazioni politiche.". In data 12 gennaio 2001 il p.m. titolare del procedimento informava ex art. 129 c.p.p. disp. att. il Presidente della Camera dei Deputati della richiesta di rinvio a giudizio; successivamente, con nota dell'8 marzo 2001, il Presidente della Camera dei deputati comunicava che l'Assemblea, nella seduta del 6 marzo 2001, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e allegava copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere nonche' del resoconto stenografico della citata seduta dell'Assemblea. In via preliminare va sottolineato che questo giudice ritiene di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volonta' del Potere cui appartiene. E' indubbio, infatti, che la delibera di insindacabilita' sopra indicata - se non rimossa - inibisce l'esercizio della giurisdizione, imponendo al giudice di pronunciare formula di proscioglimento nei confronti dell'imputato essendo l'azione improcedibile in quanto il fatto e' stato commesso nell'esercizio del mandato parlamentare. Ad avviso di questo giudice la predetta deliberazione della Camera dei deputati, assunta in conformita' con la decisione della giunta per le autorizzazioni a procedere, pronunciando un verdetto di insindacabilita' delle dichiarazioni dell'on. Lo Porto ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, ha violato la sfera di attribuzione del potere giurisdizionale, legittimando questo Ufficio a ricorrere alla Corte costituzionale al fine di ottenere la verifica del corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento. La Camera, infatti, ha arbitrariamente ritenuto insindacabili le dichiarazioni del parlamentare tralasciando di considerare che esse furono generate da ragioni strettamente personali attinenti alla necessita' avvertita dal deputato di chiarire, con tono peraltro di accesa polemica, alcune vicende processuali che lo avevano precedentemente riguardato. La Camera ha osservato che tali dichiarazioni sarebbero da ricondurre all'attivita' politico-parlamentare del deputato, eletto in un collegio della Sicilia e coordinatore del partito di Alleanza Nazionale, in quanto rilasciate a margine di una vicenda processuale - quella relativa a Filiberto Scalone, gia' senatore - che aveva avuto risonanza nel panorama politico palermitano. Tale contesto politico - parlamentare e la finalita' di difendere la propria immagine ed i risultati della propria attivita' nell'esercizio del mandato elettivo costituirebbero, secondo la motivazione resa dalla Camera, il necessario "nesso funzionale" con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle camere, nesso che solo puo' far ritenere le predette dichiarazioni coperte dall'insindacabilita' posta dalla Costituzione a garanzia dell'autonomia ed indipendenza del potere legislativo. Orbene la motivazione adottata dalla Camera non appare in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di operativita' della prerogativa parlamentare. Ed invero, in numerose e recenti pronunce la stessa Corte ha ribadito che la predetta prerogativa non copre tutti comportamenti dei membri delle camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, cioe' funzionalmente collegati all'esercizio dell'attivita' parlamentare, affinche' l'immunita' non si trasformi da esenzione di responsabilita' legata alla funzione, in privilegio personale. La stessa Corte nella sentenza n. 11 del 17 gennaio 2000 ha chiarito che a questo fine l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 della Costituzione porta ad escludere che sia compresa nella insindacabilita' tutta la complessa attivita' politica del membro del parlamento, potendovi rientrare soltanto quella inerente all'esercizio delle funzioni parlamentari. In sostanza perche' possa configurarsi il predetto "nesso funzionale non e' sufficiente il mero contesto politico, ne' il semplice collegamento di argomento fra attivita' parlamentare e dichiarazione ma occorre l'identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione dell'attivita' parlamentare" (cfr. Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 10). Alla luce di siffatti principi rileva questo giudice che, nel caso in esame, la Camera non ha adeguatamente motivato sull'effettivita' di una connessione fra le dichiarazioni rese dell'on. Lo Porto nel suo attacco al pubblico ministero palermitano e l'attivita' parlamentare tipica, giacche' non appare individuabile a quale specifico atto parlamentare si riferissero le predette dichiarazioni: le stesse, invece, meglio possono ricollegarsi all'attivita' politica intesa in senso ampio, che, pero', non puo' costituire valido oggetto di immunita' parlamentare. Le dichiarazioni per le quali si procede penalmente, dunque, non appaiono rese nell'ambito di un'attivita' parlamentare tipica ne' in occasione di un'attivita' connessa all'attivita' parlamentare tipica per cui si ritiene che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del proprio potere di dichiararne l'insindacabilita'. Alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene questo giudice che il deliberato della Camera abbia causato la menomazione della sfera di attribuzioni proprie dell'Autorita' giudiziaria e costituisca, quindi, materia di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. Il presente procedimento, pertanto, deve essere sospeso nei confronti di entrambi gli imputati attesa la stretta connessione fra le loro posizioni processuali nonche' la refluenza anche sulla posizione del Ravida' della decisione della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli articoli 3, 68, 104 e 134 della Costituzione, 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera in data 6 marzo 2001 con la quale e' stato ritenuto che le dichiarazioni dell'on. Guido Lo Porto, oggetto del presente procediento penale, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e chiede che la Corte costituzionale: a) dichiari che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti oggetto del presente procedimento penale sono coperti da insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, comma 1 della Costituzione, come deliberato dalla camera in data 6 marzo 2001; b) annulli conseguentemente la predetta deliberazione adottata dalla Camera dei deputati. Ordina alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento penale nei confronti degli odierni imputati. Caltanissetta, addi' 2 maggio 2001 Il giudice: Tomai 02C0307