N. 122 ORDINANZA 10 - 16 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia  amministrativa  -  Giurisdizione  esclusiva  -  Riserva di
  cognizione  al giudice amministrativo delle controversie dipendenti
  da    provvedimenti,    atti   e   comportamenti   della   pubblica
  amministrazione in materia urbanistica ed edilizia - Sottrazione al
  giudice   ordinario  delle  controversie  sui  diritti  nell'intera
  materia    urbanistico-edilizia -    Prospettata   non   consentita
  introduzione  di  un  giudice  speciale  o  straordinario,  nonche'
  disparita'  di  trattamento  dei  cittadini  - Carenza di specifica
  indicazione della norma che si intende effettivamente censurare, in
  presenza  di  un testo normativo novellato con recente disposizione
  di  legge  (art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) - Difetto di
  motivazione  in  ordine  alla rilevanza della questione - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113.
(GU n.17 del 24-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
                          O r d i n a n z a
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione  amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11,
comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza
emessa  il  16 novembre  2000  dal Tribunale di Roma nel procedimento
civile  vertente  tra la Tosirom S.a.s. e il comune di Roma, iscritta
al  n. 145  del  registro  ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  con  ordinanza emessa il
16 novembre  2000, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24,
25,  100,  102,  103,  111 e 113 della Costituzione - la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e   di   rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge  15 marzo  1997,  n. 59),  nella  parte  in  cui  devolve  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
dipendenti  da  provvedimenti,  atti  e  comportamenti della pubblica
amministrazione in materia urbanistica ed edilizia;
        che  l'ordinanza e' stata resa in un giudizio promosso - dopo
il 1 luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000 - da un privato contro un
comune,  per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato
rilascio di un certificato di abitabilita';
        che,  secondo  il giudice rimettente, la controversia, attesa
la  latitudine  assunta  dalla  materia  urbanisticoedilizia, sarebbe
attribuita  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ma  tale  ampliamento  delle  attribuzioni del giudice amministrativo
colliderebbe  con  il  carattere  necessariamente  circoscritto delle
ipotesi  di  giurisdizione  esclusiva,  ammesse  non  per  blocchi di
materie,  ma  per specifiche categorie di controversie caratterizzate
dalla  compresenza,  difficilmente  districabile, delle due posizioni
soggettive  tradizionali  del  diritto  soggettivo  e  dell'interesse
legittimo;
        che  in particolare la sottrazione al giudice ordinario delle
controversie  sui  diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia -
rappresentando  non un'eccezione, ma uno stravolgimento del sistema -
finirebbe  per  connotare  il  giudice  amministrativo  come  giudice
speciale o straordinario vietato dalla Costituzione;
        che  inoltre  si verificherebbe una disparita' di trattamento
dei  cittadini  di  fronte  alla  legge,  per l'assoggettamento a due
giurisdizioni,  una  delle  quali  non  godrebbe di adeguate garanzie
costituzionali di autonomia e indipendenza;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
rilevando  preliminarmente  l'inammissibilita'  della  questione,  in
quanto al giudizio sarebbe ratione temporis applicabile l'art. 34 nel
testo  originario  del  d.lgs.  n. 80 del 1998, e non la riproduzione
della  norma  ad opera dell'art. 7 della sopravvenuta legge 21 luglio
2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), e
in  subordine  la  sua infondatezza, essendo il titolo IV della parte
seconda  della Costituzione ispirato non al principio di unita' della
giurisdizione,  ma  all'intento  di  conservare le giurisdizioni c.d.
"storiche",   con   affidamento   del   sistema   di   riparto   alla
discrezionalita' del legislatore ordinario.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Roma  denuncia genericamente
l'art. 34   del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80  (Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997, n. 59), senza
specificare se intenda impugnare, quale norma applicabile al giudizio
de  quo,  il  testo  originario  della  disposizione o il nuovo testo
introdotto   dall'art. 7   della   legge   21 luglio   2000,   n. 205
(Disposizioni  in  materia  di  giustizia amministrativa), entrata in
vigore il 10 agosto 2000;
        che   al  riguardo  il  dispositivo  dell'ordinanza  menziona
letteralmente  "l'art. 34  del d.lgs. n. 80 del 1998" senza ulteriori
precisazioni,  e  la  motivazione  sottolinea che "l'art. 34 e' stato
riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, che e' entrato in
vigore  successivamente all'instaurazione del presente giudizio", con
un  richiamo  al dato temporale che potrebbe rimandare all'art. 5 del
codice  di procedura civile e alla conseguente inapplicabilita' della
legge n. 205 ai giudizi in corso;
        che  invece  argomenti  a  favore dell'impugnazione del nuovo
testo  possono  trarsi  dal  ripetuto  riferimento dell'ordinanza "al
legislatore del 1998 e del 2000";
        che  la  mancata  specificazione dell'oggetto del giudizio di
costituzionalita'   si   risolve  in  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza;
        che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 34  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e   di   rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge  15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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