N. 132 ORDINANZA 11 - 22 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Universita'   -   Professori  associati  -  Giudizi  di  idoneita'  a
  professore   associato  -  Ammissione  con  riserva  ai  giudizi  e
  successivo  inquadramento  degli  idonei  nella qualifica - Mancata
  estensione  del  beneficio,  gia'  previsto per i tecnici laureati,
  anche per i medici interni universitari nominati in base a pubblico
  concorso  -  Asserita  violazione del principio di eguaglianza e di
  quello  di  ragionevolezza  - Difetto di motivazione in ordine alla
  rilevanza   della  questione  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione.
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.17 del 24-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, comma 7,
della  legge  19 ottobre  1999,  n. 370  (Disposizioni  in materia di
universita'  e  di  ricerca  scientifica  e tecnologica) promossi con
quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale  del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e
857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 33 e 43, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta
Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
    Udito  l'avvocato  Gherardo  Marone  per  Tullio  Cataldo Pietro,
Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
    Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore
Annibale Marini.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
quattro  ordinanze,  di  contenuto sostanzialmente analogo, emesse il
7 marzo  2001  e  depositate  il  14 maggio  2001,  ha  sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999,
n. 370   (Disposizioni   in  materia  di  universita'  e  di  ricerca
scientifica  e  tecnologica),  nella  parte  in cui prevedendo che e'
legittimamente   conseguita  l'idoneita'  alla  nomina  a  professore
associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo
periodo,  della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio
al 1 agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di
idoneita',  per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di
atti    preclusivi    alla   partecipazione,   emesse   dal   giudice
amministrativo,   li   abbiano  superati  -  "non  contempla,  tra  i
destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari
con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  espone che i
ricorrenti  medici  interni  universitari  con  compiti assistenziali
avevano  a  suo  tempo  fatto  istanza di partecipazione alla seconda
tornata  dei  giudizi  di idoneita' a professore associato, a seguito
della  sentenza  della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
numero  3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma
primo,   numero  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici
interni  universitari  tra  le  qualifiche da ammettere ai giudizi di
idoneita';
        che  gli  stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato
dinanzi  al  giudice  amministrativo i provvedimenti di rigetto delle
suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei
quali avevano partecipato ai giudizi di idoneita', superandoli;
        che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel
merito, con sentenze passate in giudicato;
        che nei giudizi a quibus - aventi ad oggetto l'impugnativa di
provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento
dell'idoneita'   a  professore  associato  -  i  suddetti  ricorrenti
invocano  l'applicazione  della  norma  di sanatoria di cui al citato
art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
        che  tale norma sarebbe tuttavia - secondo il giudice a quo -
inapplicabile  nella  specie,  essendo  riferita  esclusivamente alla
categoria dei tecnici laureati;
        che  peraltro  la norma stessa, proprio in quanto trascura di
includere   tra   i   destinatari  del  beneficio  i  medici  interni
universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con
l'art. 3  della  Costituzione  sotto  il profilo della violazione del
principio  di  eguaglianza  e di quello di ragionevolezza, essendo le
due categorie - ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai
fini  della  partecipazione  ai  giudizi di idoneita', secondo quanto
affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;
        che  si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con
memorie  di  identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della
questione di legittimita' costituzionale.
    Considerato,  preliminarmente,  che  i quattro giudizi, avendo ad
oggetto   la   medesima   questione,   vanno   riuniti   per   essere
congiuntamente decisi;
        che  il  rimettente,  pur dando atto dell'intervenuto rigetto
nel  merito,  con  sentenze  passate  in giudicato, delle impugnative
proposte  dai  ricorrenti  avverso  i provvedimenti con i quali erano
state  respinte  le  loro  istanze  di  partecipazione  ai giudizi di
idoneita',  omette  qualsiasi  motivazione  a sostegno dell'implicito
assunto  decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il
quale   l'efficacia   della   norma   di   sanatoria   impugnata  non
incontrerebbe  il  limite  -  pur desumibile in astratto dai principi
generali   -   rappresentato   dall'esistenza   del  giudicato  sulla
legittimita'   dei   suddetti   provvedimenti   di  diniego,  con  la
conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;
        che  la questione stessa va percio' dichiarata manifestamente
inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 8,  comma  7,  della  legge
19 ottobre  1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di
ricerca   scientifica   e  tecnologica),  sollevata,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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