N. 132 ORDINANZA 11 - 22 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Universita' - Professori associati - Giudizi di idoneita' a professore associato - Ammissione con riserva ai giudizi e successivo inquadramento degli idonei nella qualifica - Mancata estensione del beneficio, gia' previsto per i tecnici laureati, anche per i medici interni universitari nominati in base a pubblico concorso - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7. - Costituzione, art. 3.(GU n.17 del 24-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e 857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 43, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio; Udito l'avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio; Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il 7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui prevedendo che e' legittimamente conseguita l'idoneita' alla nomina a professore associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1 agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneita', per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice amministrativo, li abbiano superati - "non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso"; che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti medici interni universitari con compiti assistenziali avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita'; che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei quali avevano partecipato ai giudizi di idoneita', superandoli; che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel merito, con sentenze passate in giudicato; che nei giudizi a quibus - aventi ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento dell'idoneita' a professore associato - i suddetti ricorrenti invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; che tale norma sarebbe tuttavia - secondo il giudice a quo - inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla categoria dei tecnici laureati; che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie - ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneita', secondo quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986; che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con memorie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale. Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi; che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di idoneita', omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito assunto decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non incontrerebbe il limite - pur desumibile in astratto dai principi generali - rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla legittimita' dei suddetti provvedimenti di diniego, con la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse; che la questione stessa va percio' dichiarata manifestamente inammissibile.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0334