N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2002

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 18
aprile 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia  -  Norme della Regione Sardegna per la protezione della fauna
  selvatica e per l'esercizio della caccia - Disposizioni concernenti
  il  periodo  di  caccia - Termine della stagione venatoria fissato,
  per numerose specie di fauna selvatica, al 28 febbraio di ogni anno
  -  Estensione  del  periodo  di  caccia  aperta  rispetto  a quello
  previsto  dall'art. 18,  secondo  comma,  della legge n. 157/1992 -
  Mancata   considerazione   della   valutazione   negativa  espressa
  dall'Istituto   Nazionale   per   la  Fauna  Selvatica  -  Asserita
  violazione  di legge statale posta a tutela dell'ambiente Invasione
  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  ambiente ed
  ecosistema  -  Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
  n. 323/1998.
- Legge  della  Regione  Sardegna 5 febbraio 2002, n. 5 (che modifica
  l'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23).
- Costituzione,  artt. 117, comma primo (recte, secondo), lettera s);
  legge 11 febbraio 1992, n.157, art. 18, comma 2.
(GU n.24 del 19-6-2002 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della
quale  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12,  domicilia  per  legge
(delibera del Consiglio dei ministri 28 marzo 2002).
    Contro  la  Regione  Sardegna,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore,  per  la declaratoria di illegittimita' costituzionale della
legge regionale 5 febbraio 2002, n. 5 - pubblicata in B.U.R. Sardegna
n. 4 dell'8 febbraio 2002, recante "Modifiche dell'art. 49 della l.r.
29  luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica
e per l'esercizio della caccia in Sardegna" concernente il periodo di
caccia.
    1. -   L'art. 1  della l.r. 7 febbraio 2002, n. 5 dispone: "1. Il
comma  1  dell'art.  49  della  legge  regionale,  n. 23  del 1998 e'
sostituito  dal  seguente:  1.  Ai  fini dell'attivita' venatoria nel
territorio  della Sardegna e' consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica  di  cui  all'art.  48  nel  periodo  compreso tra la terza
domenica  di  settembre  ed  il  28  febbraio dell'anno successivo, a
condizione  che le specie non siano cacciate durante il periodo della
nidificazione,  ne'  durante le varie fasi della riproduzione e della
dipendenza  e,  qualora  si  tratti di specie migratorie, non vengano
cacciate  durante  il periodo della riproduzione e durante il ritorno
al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:
        a)  Cinghiale  (Sus  scrofa),  dal  1  novembre al 31 gennaio
dell'anno successivo;
        b)  Tortora selvatica (Streptopedia turtur), dal primo giorno
di settembre per un massimo di due giornate".
    Con  la  legge  in  esame  la Regione Sardegna modifica una norma
contenuta  nella  propria  legge  organica sulla caccia, nel senso di
consentire  che la stagione venatoria abbia termine il 28 febbraio di
ogni anno.
    Va  in  primo  luogo rappresentato che la formulazione originaria
della   norma   che  viene  oggi  modificata  era  stata  oggetto  di
impugnativa  di  fronte  alla  Corte  costituzionale  in  quanto essa
introduceva,  nel  territorio  della  Sardegna,  una  estensione  del
periodo  di  esercizio  della caccia rispetto a quello fissato per il
territorio nazionale dall'art. 18 della legge quadro n. 157/1992.
    La  Corte costituzionale aveva accolto, con sentenza n. 323/1998,
il  predetto ricorso dichiarando l'illegittimita' dell'articolo della
legge  regionale  proprio  in ragione dell'accertata violazione della
norma nazionale ritenuta dalla Corte stessa vincolante.
    2. - La  Regione,  essendo  intervenuta  la  riforma del titolo V
della  Costituzionale, ha ritenuto che il nuovo assetto di competenze
delineato  dal novellato art. 117 vada letto nel senso di riconoscere
la  competenza esclusiva regionale sulla materia caccia, legittimando
pertanto  la  possibilita'  di  portare  il termine di chiusura della
stagione  venatoria  ad  una  data  diversa da quella stabilita dalla
normativa quadro statale.
    La tesi non e' condivisibile.
    La  giurisprudenza  costituzionale ha sempre ritenuto vincolanti,
anche  per  le  regioni  a  statuto  speciale,  dotate  di competenza
primaria  sulla  materia  caccia,  le disposizioni della legge quadro
n. 157/1992 riguardanti le specie cacciabili e i periodi di caccia.
    Tuttavia, indubbiamente, le norme della disciplina quadro statale
sul  prelievo  venatorio  vanno  oggi  lette  alla luce della riforma
costituzionale  che,  peraltro,  riscrivendo  la  norma  relativa  al
riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, ha disposto
(art. 10   legge  Cost.  n. 3/2001)  che,  fino  all'adeguamento  dei
rispettivi  statuti,  le  nuove  norme  sono  applicabili  anche alle
regioni  a  statuto  speciale  per le parti in cui prevedono forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
    Cio'  premesso  occorre  quindi  stabilire se la disciplina della
caccia  possa  o  meno ritenersi attribuita alla potesta' legislativa
esclusiva delle regioni, ovvero se essa assurga ad autonomia rispetto
alle   materie   mantenute  alla  competenza  legislativa  statale  o
attribuite in via concorrente alle regioni.
    Se puo' ritenersi che gli aspetti piu' strettamente connessi alla
regolamentazione  dell'esercizio venatorio rientrino nella competenza
esclusiva  regionale,  da  esercitarsi  comunque  in  osservanza  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali,  e'  fuor di dubbio che la competenza attribuita allo
Stato  sulla  tutela  dell'ambiente e l'ecosistema costituisce limite
alla potesta' legislativa regionale sulla matena.
    La stessa Corte costituzionale, infatti, ha elaborato il concetto
giuridico di ambiente, nella cui protezione rientra appieno la tutela
della  fauna  selvatica,  affermando  che l'ambiente e' protetto come
elemento   determinativo   della   qualita'   della  vita,  e  (sent.
n. 1002/1988   e  n. 169/1999)  che  "il  fine  pubblico  primario  e
prevalente   perseguito   dalla   legge  n. 157/1992  consiste  nella
protezione della fauna, obiettivo prioritario cui deve subordinarsi e
aderire la regolamentazione dell'attivita' venatoria".
    In  particolare, quindi, procrastinare la chiusura della stagione
venatoria al 28 febbraio di ogni anno allunga l'arco temporale in cui
e'  consentito,  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  n. 157/1992,
l'esercizio della caccia a varie specie di fauna selvatica e cio' non
e'  giustificato  da  alcun  elemento peculiare del territorio sardo,
considerato   che   l'Istituto  Nazionale  per  la  Fauna  Selvatica,
organismo  tecnico  scientifico  cui  lo  Stato  italiano ha affidato
compiti  di  ricerca  e  consulenza  sulla  materia,  ha  espresso in
proposito una valutazione negativa.
    Detta circostanza, pertanto, poiche' comporterebbe un pregiudizio
alle  azioni  di  conservazione  della  specie di fauna selvatica, in
contrasto  con  la  disposizione  di  cui all'art. 18, comma 2, della
legge  n. 157/1992,  che  si  configura  come  legge  posta  a tutela
dell'ambiente,  invade la competenza esclusiva statale sulla materia,
di all'art. 117, comma 1, lettera s) della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Su   tali   premesse,   si   chiede  che  la  Corte  dichiari  la
illegittimita'   costituzionale   della   legge   regionale  Sardegna
5 febbraio  2002,  n. 5,  recante  "Modifica dell'art. 49 della legge
regionale  29 luglio 1998, n. 23 "norme per la protezione della fauna
selvatica  e  per l'esercizio della caccia in Sardegna ", concernente
il  periodo  di  caccia in quanto, prevedendo, per numerose specie di
fauna  selvatica,  che  la  stagione  venatoria  abbia  termine il 28
febbraio di ogni anno, allunga il periodo di caccia aperta rispetto a
quello  stabilito dalla norma di cui all'art. 18, comma 2 della legge
n. 157/1992, che si configura come legge posta a tutela dell'ambiente
e,  comportando quindi un pregiudizio alle azioni di conservazione di
dette  specie  di  fauna  selvatica,  invade  la competenza esclusiva
statale  in  materia  di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 177,
comma 1, lettera s) della Costituzione.
        Roma, addi' 5 aprile 2002
               Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli
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