N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2002
Ordinanze da 191 a 203 - di identico contenuto - del 24 gennaio 2002 emesse dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposto rispettivamente da: Meligunte S.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 191/2002); Omniatourist S.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 193/2002); Pumex S.p.a. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 194/2002); Comune di Leni contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 195/2002); Italpomice S.p.a. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 196/2002); D'Ambra Giuseppina contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 197/2002); Omniatourist S.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 198/2002); Colla Paola contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 199/2002); D'Ambra Vincenzo contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 200/2002); Federalberghi delle Isole Eolie contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra (R.O. n. 201/2002); Righi Valentina n.q. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 202/2002); Comune di Lipari contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra (R.O. n. 203/2002). Edilizia e urbanistica - Regione siciliana - Piano territoriale paesistico regionale - Partecipazione degli enti locali - Mancata previsione - Violazione del principio di autonomia degli enti locali. - Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 149. - Costituzione, artt. 5 e 128. Edilizia e urbanistica - Regione siciliana - Piano territoriale paesistico regionale - Disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti amministrativi - Previsione dell'inapplicabilita' nei confronti della attivita' della pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione - Violazione del principio di autonomia degli enti locali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 378/00. - Legge regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, art. 14. - Costituzione, artt. 5 e 128.(GU n.18 del 8-5-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con il gravame introduttivo del giudizio si impugna il decreto del 23 febbraio 2001 pubblicato nella G.U.R.S. n.11 del 16 marzo 2001, con il quale veniva approvato il piano territoriale paesistico delle Isole Eolie e relativi regimi normativi. All'atto impugnato si muovono le seguenti censure: 1) violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al mancato coinvolgimento degli enti locali interessati; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per avere ricompreso nel regime vincolistico le zone A e B degli strumenti urbanistici; 3) violazione di legge ed eccesso di potere in quanto le scelte di tutela sarebbero illogiche e non supportate da idonea istruttoria; 4) eccesso di potere per la mancata utilizzazione di poteri di concertazione quale l'accordo di programma. L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa e' passata in decisione. D i r i t t o Il gravame censura principalmente l'atto impugnato sotto il profilo della violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al mancato coinvolgimento degli enti locali interessati. La censura predetta, se accolta, comporterebbe l'annullamento del piano e la rinnovazione dell'intero procedimento di approvazione ed assume, pertanto carattere assorbente rispetto alle altre, che hanno natura subordinata. Assume, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalita' che di seguito si prospetta. Osserva il Collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 149 del 29 ottobre 1999, n. 490 nella parte in cui non disciplina la partecipazione degli enti locali e dell'art. 14 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione (salva la applicazione di norme speciali), per violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e cioe' per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica. Il piano paesistico territoriale, gia' previsto dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed adesso espressamente richiamato dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dall'art. 149 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, attiene ad una fase successiva rispetto a quella dell'imposizione del vincolo paesaggistico, e piu' precisamente alla fase della pianificazione della tutela delle zone dichiarate di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori paesistico-ambientali di tali zone con strumenti idonei ad assicurare il superamento dell'episodicita', inevitabilmente connesse a semplici interventi autorizzatari. Pertanto, il P.T.P. si collega espressamente alla protezione di determinate bellezze naturali specificamente individuate ed e' volto ad ulteriormente disciplinare l'operativita' del vincolo paesistico di cui alla legge n. 1497 del 1939. L'art. 149 del d.lgs. n. 490 del 1999 dispone che le regioni sottopongono a specificamente normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. Con riferimento alla pianificazione urbanistica l'art. 150 del predetto d.lgs. dispone che i piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'art. 149. Esclusivamente in tale ambito (e cioe' per la pianificazione urbanistica) le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani. A sua volta il r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497), vigente ai sensi dell'art. 161, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sino alla emanazione del nuovo regolamento si limita a disporre che "la redazione d'un piano territoriale paesistico e' commessa dal ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati". Il Collegio osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rientra nella categoria dei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali; esso opera con le tecniche e gli effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica, ancorche' teleologicamente orientato verso il preminente obiettivo della protezione di valori estetico-culturali (Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 378). Il PTPR deve avere gli effetti tipici, che la legislazione regionale prevede per questo tipo di piani. Quindi questi piani possono essere configurati per produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, destinato ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze di pianificazione urbanistica (ed in primo luogo i comuni per la pianificazione del loro territorio). Infatti, per la parte contenente previsioni e prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare - conformi alla specifica "tematica", come sopra sottolineato -, detti piani hanno una immediata operativita' vincolante per i soggetti privati (sentenza Corte cost. n. 327 del 1990), con efficacia impeditiva e paralizzante di qualsiasi intervento edificatorio difforme, e quindi possono contenere imposizioni anche immediatamente vincolanti a difesa dei valori paesistici ed ambientali (sentenza Corte cost. n. 529 del 1995). La Corte costituzionale ha avuto occasione, anche di recente, di sottolineare che gli artt. 5 e 128 della Costituzione presuppongono una posizione di autonomia dei comuni, che le leggi regionali non possono mai comprimere fino a negarla (sentenze nn. 286 e 83 del 1997). Ma l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti. Cio' per quanto riguarda la materia urbanistica in particolare deve essere inteso nel senso che "il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica siano libere di compiere", in quanto l'art. 128 della Costituzione "garantisce, con previsione di principio, l'autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse Regioni" (sentenza Corte cost. n. 83 del 1997). In realta', il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione piu' ampia delle esigenze diffuse nel territorio: cio' giustifica l'eventuale emanazione di disposizioni legislative (statali e regionali) che vengano ad incidere su funzioni assegnate agli enti locali (sentenza Corte cost. n. 286 del 1997). Nella specie considerata del PTPR, la giustificazione dell'intervento legislativo a livello regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano "tematico" e nella natura delle prescrizioni e previsioni vincolanti attinenti alla protezione di valori estetico culturali ed ambientali, interessi che esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive) estese ad un ambito territoriale piu' vasto ed anche con maggior rigore e con maggiore efficienza, rispetto alle valutazioni di ambito comunale. Del resto, la pianificazione urbanistica a livello comunale non ha carattere esaustivo e non riassorbe, con funzione di prevalenza, le altre forme di pianificazione o gli altri vincoli non urbanistici, poiche' qualsiasi intervento che modifica il territorio non deve porsi in contrasto con tutti gli altri vincoli su di esso esistenti (paesistici, culturali, di rispetto delle ferrovie e delle autostrade, del demanio marittimo ecc.), ancorche' la pianificazione urbanistica comunale non escluda tale tipo di intervento o lo consenta. Il principio e' reciproco anche nei rapporti tra vincoli non urbanistici e vincoli derivanti da pianificazione urbanistica comunale. Riguardo alla sfera degli interessi coinvolti e delle esigenze relative al territorio, giova sottolineare che la tutela del bene culturale e' nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza Corte cost. n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali. Rispetto a dette materie non puo' configurarsi ne' un assorbimento nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell'autonomia comunale, ne' tanto meno una esclusivita' delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso i piani urbanistici il comune puo', nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, impone limiti e vincoli piu' rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali. Purtuttavia la Corte costituzionale ha riconosciuto che il comune ha il diritto a partecipare, in modo effettivo e congruo, nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali che abbiano effetti sull'assetto del proprio territorio (sentenza Corte cost. n. 83 del 1997). Sul punto osserva il Collegio che nella regione siciliana e nella normativa nazionale che disciplina il procedimento di formazione dei P.T.P.R. sussiste una assoluta mancanza di previsione della partecipazione necessaria dei comuni interessati, come sarebbe comprovato dalla presentazione soltanto di alcune osservazioni spontanee da parte del comuni, in veste di meri soggetti interessati. L'art. 14 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, (con un parallelismo di disciplina rispetto alla legge n. 241 del 1990) dispone poi che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, salve le specifiche normative di settore. Giova ricordare che la conformita' ai precetti costituzionali a presidio della autonomia degli enti locali e' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, soltanto con riguardo alla disciplina di alcune regioni (art. 4, comma 1 della legge della Regione Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, in base all'art. 5 della stessa legge n. 47 del 1978, come novellato dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23) che con riguardo al procedimento di formazione ed approvazione dei piani territoriali prevede che vengano sentiti gli enti locali interessati, con una valorizzazione del momento partecipativo. Soltanto in presenza di possibilita' plurime di intervento - tali da assicurare al comune una sostanziale partecipazione (sentenza n. 357 del 1998; n. 61 del 1994) -, con termini congrui e cadenze procedimentalizzate, non solo nella fase di approvazione, ma estesa alla formazione del piano, con facolta' di intervento anche propositivo, oltre che di espressione di parere, da cui consegue un obbligo per la regione di prendere in considerazione i punti di vista prospettati dal comune, puo' ritenersi conforme un sistema procedimentale di approvazione dei P.T.P.R. (Code costituzionale 27 luglio 2000, n. 378). Pertanto, ad avviso del Collegio sussistono i vizi lamentati, essendo incongrua e non effettiva la partecipazione di comuni interessati, nel sistema di approvazione dei P.T.P.R. disciplinata dalla normativa statale (operante nella Regione siciliana per il mancata esercizio della potesta' legislativa esclusiva), tenuto anche conto della natura e finalita' delle prescrizioni per una tutela ambientale e culturale (si vedano il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 826/1998 del 16 gennaio 2001, Ord. C.G.A. 2 marzo 2001, n. 128, Ord. Tribunale amministrativo regionale Palermo 1884 del 20 novembre 2000). Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 149 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 nella parte in cui non disciplina la parteciupazione degli entilocali e dell'art. 14 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica ammistrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, per violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e cioe' per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' dell'art. 149 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 nella parte in cui non disciplina la partecipazione degli enti locali e dell'art. 14 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica ammnistrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, per violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e cioe' per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina, che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione Sicilia e comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio dei giorni 4 dicembre 2001 e 8 gennaio 2002. Il Presidente: firma illeggibile L'estensore: firma illeggibile 02C0362