N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2001
Ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Banca Antoniana Popolare Veneta S.c.a.r.l. e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Mancato versamento, da parte dei datori di lavoro, relativamente al periodo contributivo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991 - Obbligo di effettuare il relativo pagamento nella misura del 15 per cento - Irragionevolezza della deroga alla disciplina generale, che stabilisce termini di prescrizione per i crediti previdenziali - Lesione del principio della certezza del diritto - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 421/1995 e 178/2000. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194. - Costituzione, art. 3.(GU n.19 del 15-5-2002 )
IL GIUDICE DEL LAVORO Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, O s s e r v a Vanno innanzi tutto disattese le due eccezioni preliminari sollevate dall'I.N.P.S. L'Istituto ha infatti eccepito in primo luogo l'inammissibilita' del ricorso in riassunzione di cui si tratta poiche' non sarebbe stato rispettato, per il relativo deposito, il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 297 del codice di rito, e cioe' "... dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione". Si osserva invero che detto termine (sei mesi dalla cessazione la causa di sospensione, ex art. 297/1 c.p.c.) decorreva nella fattispecie dall'8 giugno 2000, data di pubblicazione della sentenza n. 178/2000 della Corte costituzionale anche se sarebbe probabilmente piu' corretto farlo decorrere dalla data in cui le parti hanno avuto la comunicazione ufficiale di detta sentenza, il che nel nostro caso, come da certificazione della cancelleria in atti, e' avvenuto per la Banca Antoniana in data 20 luglio 2000), e il ricorso e' stato depositato il 5 dicembre 2000, prima quindi dello spirare del predetto termine. Ed e' appena il caso di rilevare che la legge qualifica come perentorio solo il termine di sei mesi di cui al primo comma dell'art. 297, e non anche quello di dieci giorni di cui al secondo comma, qui richiamato dall'Ente previdenziale. In secondo luogo, l'I.N.P.S. ha eccepito l'inammissibilita' della domanda principale azionata con il presente ricorso, in quanto avente ad oggetto l'eccezione di illegittimita' costituzionale qui in esame, laddove nel nostro ordinamento il giudizio di costituzionalita' e' esclusivamente incidentale. L'istituto pero' sembra dimenticare che quello di cui si tratta e' appunto un ricorso in riassunzione, inteso a proseguire il giudizio a suo tempo instaurato in data 21 luglio 1997 e poi sospeso in attesa della pronuncia della Consulta di cui si e' detto. Se ne deduce pertanto che la domanda principale resta quella proposta con il primo ricorso (vale a dire, la restituzione delle somme indebitamente versate, secondo la ricorrente, all'Ente previdenziale e l'eccezione di incostituzionalita' conserva la sua natura incidentale, tanto piu' in quanto sollevata in conseguenza della citata sentenza n. 178/ 2000. Nel merito, e' necessario ricordare che, con la decisione appena richiamata, la Corte costituzionale, da un lato, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalita' a suo tempo sollevate dallo scrivente (all'epoca pretore del lavoro) e da numerosi altri giudici in ordine alle disposizioni della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui, per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, elevano il contributo di solidarieta' dal 10% al 15%, e, dall'altro lato, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, nella parte in cui deroga al regime ordinario della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335, perche' nelle ordinanze di rimessione non sarebbero stati precisati "i termini di decorrenza e di durata della prescrizione dei singoli crediti". Orbene, alla luce di tale statuizione, con il presente ricorso in riassunzione la Banca Antoniana ha riproposto l'eccezione di illegittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma 194, affinche' venga accertata e dichiarata l'inesistenza del preteso debito contributivo per intervenuta prescrizione del diritto dell'I.N.P.S. ad ottenere il pagamento del contributo di solidarieta' del 15 per cento per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991. Ed ha osservato, quanto alla decorrenza del termine di prescrizione (alla stregua, della regola generale di cui all'art. 2935 c.c.), che questo e' indubbiamente iniziato il 1 luglio 1991, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 166/1991, e che fin dall'entrata in vigore di quest'ultima l'I.N.P.S. era in grado di far valere il suo diritto alla contribuzione previdenziale ordinaria per i periodi anteriori alla suddetta data, eventualmente invocando il dictum della sentenza n. 427 del 1990 della Consulta, e sollevando fin da allora la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 166/1991 che, poi, sarebbe stata ritenuta fondata dalla sentenza n. 421 del 1995 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimita' del citato art. 9-bis, secondo comma, per la parte in cui non prevedeva analoga contribuzione di solidarieta' per il periodo anteriore al 1 luglio 1991). Non esistevano invero, secondo la ricorrente, fatti ostativi all'esercizio del diritto da parte dell'I.N.P.S., posto che - come insegna la giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 2429 del 1994 e n. 12067 del 1995 - "la disposizione di cui all'art. 2935 c.c. ... si riferisce soltanto alla possibilita' legale di far valere il diritto ... con la conseguenza che l'impossibilita' di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto non e' idonea ad impedire il decorso della prescrizione", e "il vizio di illegittimita' costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficolta' di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalita' e, quindi, non impedisce il decorso della prescrizione". In altri termini, ad avviso della Banca Antoniana, l'I.N.P.S. avrebbe potuto e dovuto esigere la contribuzione previdenziale senza attendere la sentenza n. 421/1995 della Consulta, mentre e' invece rimasto inerte, lasciando decorrere il termine prescrizionale, che nella fattispecie, in assenza di atti interruttivi dell'Istituto anteriori al 1 gennaio 1996, deve ritenersi di cinque anni, ex art. 3, comma 10, legge n. 335/1995. In conclusione, secondo la ricorrente, - ove si prescinda dal disposto dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996 (entrata in vigore il 1 gennaio 1997), e tenuto conto che l'I.N.P.S. si sarebbe attivato per ottenere la contribuzione in esame solo con la circolare del 28 gennaio 1997 n. 20 - il diritto oggetto della presente controversia deve ritenersi prescritto sin dal 16 giugno 1996 per avvenuto decorso del termine di cinque anni a far tempo dal momento in cui il diritto stesso poteva essere fatto valere (cioe' dal 15 giugno 1991). Di qui la rilevanza della prospettata questione di costituzionalita' del citato art. 1, comma 194, legge n. 662/1996. Quanto poi alla non manifesta infondatezza di detta questione, la Banca Antoniana ha rilevato che la norma suindicata, con l'attribuire agli Enti previdenziali il diritto alla contribuzione di solidarieta' per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, in deroga alle norme sulla prescrizione, ha conseguito l'effetto di riaprire i termini di prescrizione gia' decorsi, e quindi di far rivivere un diritto gia' estintosi per prescrizione. In tal modo la norma si sarebbe posta in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto diversi profili: a) perche' avrebbe vulnerato, irragionevolmente, l'esigenza di tutelare l'affidamento del cittadino e quella di certezza del diritto, eliminando ogni rilevanza all'inerzia del creditore, in contrasto con la certezza e la regolarita' dei traffici giuridici; b) perche' avrebbe, ancora una volta irragionevolmente, derogato alle norme sulla prescrizione ordinaria attribuendo retroattivamente un diritto anche in ordine a periodi di gran lunga anteriori (piu' di undici anni) al termine di prescrizione (cinque anni) e quindi attribuendo un diritto ben piu' ampio di quello gia' estintosi per prescrizione; c) perche' realizzerebbe una disparita' di trattamento nel regime di prescrizione tra contributi ordinari di assistenza e previdenza sociale e contributo di solidarieta', gli uni soggetti a prescrizione quinquennale, l'altro soggetto - per effetto della norma qui in esame - ad un termine piu' che decennale; d) perche' violerebbe altresi' il principio di parita' di trattamento, attribuendo al contributo di solidarieta' - nato come "contropartita" ovvero "surrogato" del contributo ordinario - un termine prescrizionale diverso e piu' ampio di quello proprio del contributo ordinario che e' destinato a sostituire; e) perche' violerebbe irragionevolmente il principio di intangibilita' delle situazioni giuridiche gia' definite (nella specie, per prescrizione), cosi' trasmodando nell'irrazionalita' e nell'arbitrio. Con la sua memoria difensiva l'I.N.P.S. ha contestato le argomentazioni della ricorrente, e in particolare, per quanto riguarda l'eccezione prescrizionale, ne ha dedotto l'irrilevanza, da un lato, perche' la Banca l'ha sollevata dopo aver regolarmente pagato quanto dovuto a titolo di contribuzione di solidarieta', e, dall'altro lato, richiamando il proprio verbale di accertamento di data 22 dicembre 1995, che avrebbe comunque interrotto il decorso della prescrizione. Osserva pero' in proposito il giudicante, in ordine al primo punto, che il pagamento da parte della Banca Antoniana e' pacificamente avvenuto con espressa riserva di ripetizione delle somme in parola (il che e' in effetti oggetto del presente giudizio), e cio' dimostra chiaramente che la ricorrente non intendeva fare acquiescenza alla pretesa dell'Istituto, anche sotto il profilo dell'estinzione della stessa per intervenuta prescrizione. E quanto poi al secondo punto - premesso che la questione circa l'idoneita' del suddetto verbale ad interrompere la prescrizione attiene ovviamente ad una valutazione giuridica che dovra' essere operata dallo scrivente - si rileva che in ogni caso, a tutto concedere, l'interruzione non opererebbe per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 1985 e il 22 dicembre 1985, e pertanto, sia pure solo in relazione a tale limitato arco di tempo, resterebbe comunque valida la contestazione della Banca nei confronti della pretesa dell'I.N.P.S. In conclusione, va ribadito che l'unico elemento che consente di non ritenere l'efficacia della prescrizione e' proprio la norma di cui all'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996, che deroga esplicitamente alle regole ordinarie in tema di prescrizione previdenziale sancite dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, e pertanto questo giudice (anche sulla scorta dell'analoga ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in data 18 ottobre 2000 con ampie argomentazioni che, ad ogni buon conto, vengono qui richiamate) ritiene rilevante e non manifestamente infondata la eccepita questione di costituzionalita' della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost.
P. Q. M. Il giudice del lavoro, contrariis reiectis, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte in cui dispone la deroga al regime ordinario della prescrizione dei crediti contributivi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Padova, addi' 19 dicembre 2001 Il giudice del lavoro: Jauch 02C0367