N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2001

Ordinanza  emessa  il  19  dicembre  2001 dal tribunale di Padova nel
procedimento  civile  vertente  tra  Banca  Antoniana Popolare Veneta
S.c.a.r.l. e I.N.P.S.

Previdenza  e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Mancato
  versamento, da parte dei datori di lavoro, relativamente al periodo
  contributivo  1  settembre  1985  -  30  giugno  1991  - Obbligo di
  effettuare  il  relativo  pagamento nella misura del 15 per cento -
  Irragionevolezza   della   deroga  alla  disciplina  generale,  che
  stabilisce  termini  di  prescrizione per i crediti previdenziali -
  Lesione del principio della certezza del diritto - Riferimento alle
  sentenze della Corte costituzionale nn. 421/1995 e 178/2000.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                        IL GIUDICE DEL LAVORO

    Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

                            O s s e r v a

    Vanno  innanzi  tutto  disattese  le  due  eccezioni  preliminari
sollevate dall'I.N.P.S.
    L'Istituto  ha infatti eccepito in primo luogo l'inammissibilita'
del  ricorso  in  riassunzione  di  cui si tratta poiche' non sarebbe
stato  rispettato, per il relativo deposito, il termine perentorio di
cui  al  secondo comma dell'art. 297 del codice di rito, e cioe' "...
dieci  giorni  prima  della  scadenza del termine di sospensione". Si
osserva  invero che detto termine (sei mesi dalla cessazione la causa
di  sospensione,  ex  art. 297/1  c.p.c.) decorreva nella fattispecie
dall'8  giugno 2000, data di pubblicazione della sentenza n. 178/2000
della  Corte  costituzionale  anche  se  sarebbe  probabilmente  piu'
corretto  farlo  decorrere  dalla data in cui le parti hanno avuto la
comunicazione  ufficiale  di  detta sentenza, il che nel nostro caso,
come  da certificazione della cancelleria in atti, e' avvenuto per la
Banca  Antoniana  in  data  20 luglio  2000),  e  il ricorso e' stato
depositato  il  5 dicembre  2000,  prima  quindi  dello  spirare  del
predetto  termine.  Ed  e'  appena  il  caso di rilevare che la legge
qualifica come perentorio solo il termine di sei mesi di cui al primo
comma  dell'art. 297,  e  non  anche quello di dieci giorni di cui al
secondo comma, qui richiamato dall'Ente previdenziale.
    In secondo luogo, l'I.N.P.S. ha eccepito l'inammissibilita' della
domanda principale azionata con il presente ricorso, in quanto avente
ad oggetto l'eccezione di illegittimita' costituzionale qui in esame,
laddove  nel  nostro  ordinamento il giudizio di costituzionalita' e'
esclusivamente  incidentale.  L'istituto pero' sembra dimenticare che
quello di cui si tratta e' appunto un ricorso in riassunzione, inteso
a  proseguire  il  giudizio  a suo tempo instaurato in data 21 luglio
1997 e poi sospeso in attesa della pronuncia della Consulta di cui si
e'  detto.  Se  ne  deduce  pertanto  che la domanda principale resta
quella  proposta  con  il primo ricorso (vale a dire, la restituzione
delle  somme  indebitamente  versate, secondo la ricorrente, all'Ente
previdenziale  e  l'eccezione  di incostituzionalita' conserva la sua
natura  incidentale,  tanto  piu'  in quanto sollevata in conseguenza
della citata sentenza n. 178/ 2000.
    Nel  merito, e' necessario ricordare che, con la decisione appena
richiamata,  la  Corte  costituzionale, da un lato, ha dichiarato non
fondate le questioni di costituzionalita' a suo tempo sollevate dallo
scrivente  (all'epoca pretore del lavoro) e da numerosi altri giudici
in  ordine alle disposizioni della legge n. 662 del 1996, nella parte
in  cui, per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991, elevano il
contributo  di  solidarieta'  dal  10% al 15%, e, dall'altro lato, ha
dichiarato  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  comma 194, della legge n. 662/1996, nella parte in cui
deroga   al   regime  ordinario  della  prescrizione  dei  contributi
previdenziali  di  cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto
1995  n. 335,  perche'  nelle  ordinanze  di rimessione non sarebbero
stati   precisati   "i  termini  di  decorrenza  e  di  durata  della
prescrizione dei singoli crediti".
    Orbene, alla luce di tale statuizione, con il presente ricorso in
riassunzione   la   Banca  Antoniana  ha  riproposto  l'eccezione  di
illegittimita'   costituzionale   del  predetto  art. 1,  comma  194,
affinche'  venga  accertata  e  dichiarata  l'inesistenza del preteso
debito   contributivo   per   intervenuta  prescrizione  del  diritto
dell'I.N.P.S. ad ottenere il pagamento del contributo di solidarieta'
del 15 per cento per il periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991. Ed
ha  osservato,  quanto  alla  decorrenza  del termine di prescrizione
(alla  stregua, della regola generale di cui all'art. 2935 c.c.), che
questo   e'  indubbiamente  iniziato  il  1  luglio  1991,  ai  sensi
dell'art. 9-bis  della  legge  n. 166/1991, e che fin dall'entrata in
vigore  di  quest'ultima l'I.N.P.S. era in grado di far valere il suo
diritto  alla  contribuzione  previdenziale  ordinaria  per i periodi
anteriori alla suddetta data, eventualmente invocando il dictum della
sentenza  n. 427  del 1990 della Consulta, e sollevando fin da allora
la  questione  di legittimita' costituzionale della legge n. 166/1991
che,  poi,  sarebbe  stata ritenuta fondata dalla sentenza n. 421 del
1995  della  Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimita'
del  citato  art. 9-bis,  secondo  comma,  per  la  parte  in cui non
prevedeva  analoga  contribuzione  di  solidarieta'  per  il  periodo
anteriore  al  1  luglio  1991).  Non  esistevano  invero, secondo la
ricorrente,   fatti  ostativi  all'esercizio  del  diritto  da  parte
dell'I.N.P.S.,  posto che - come insegna la giurisprudenza della S.C.
(Cass. n. 2429 del 1994 e n. 12067 del 1995 - "la disposizione di cui
all'art. 2935 c.c. ... si riferisce soltanto alla possibilita' legale
di  far valere il diritto ... con la conseguenza che l'impossibilita'
di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto non
e'  idonea ad impedire il decorso della prescrizione", e "il vizio di
illegittimita'  costituzionale  non ancora dichiarato costituisce una
mera  difficolta' di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla
norma  depurata  dall'incostituzionalita' e, quindi, non impedisce il
decorso  della prescrizione". In altri termini, ad avviso della Banca
Antoniana,   l'I.N.P.S.   avrebbe   potuto   e   dovuto   esigere  la
contribuzione  previdenziale  senza attendere la sentenza n. 421/1995
della  Consulta, mentre e' invece rimasto inerte, lasciando decorrere
il  termine prescrizionale, che nella fattispecie, in assenza di atti
interruttivi   dell'Istituto   anteriori  al  1  gennaio  1996,  deve
ritenersi di cinque anni, ex art. 3, comma 10, legge n. 335/1995.
    In  conclusione,  secondo  la  ricorrente, - ove si prescinda dal
disposto  dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996 (entrata in
vigore  il  1 gennaio 1997), e tenuto conto che l'I.N.P.S. si sarebbe
attivato per ottenere la contribuzione in esame solo con la circolare
del  28  gennaio  1997  n. 20  -  il  diritto  oggetto della presente
controversia  deve  ritenersi  prescritto  sin dal 16 giugno 1996 per
avvenuto  decorso  del termine di cinque anni a far tempo dal momento
in  cui  il  diritto  stesso poteva essere fatto valere (cioe' dal 15
giugno  1991).  Di  qui  la  rilevanza della prospettata questione di
costituzionalita' del citato art. 1, comma 194, legge n. 662/1996.
    Quanto poi alla non manifesta infondatezza di detta questione, la
Banca Antoniana ha rilevato che la norma suindicata, con l'attribuire
agli Enti previdenziali il diritto alla contribuzione di solidarieta'
per  il  periodo  1  settembre  1985 - 30 giugno 1991, in deroga alle
norme  sulla  prescrizione,  ha  conseguito  l'effetto  di riaprire i
termini  di  prescrizione  gia'  decorsi, e quindi di far rivivere un
diritto  gia'  estintosi  per  prescrizione.  In tal modo la norma si
sarebbe  posta in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto diversi profili:
a)   perche'  avrebbe  vulnerato,  irragionevolmente,  l'esigenza  di
tutelare  l'affidamento  del  cittadino  e  quella  di  certezza  del
diritto,  eliminando  ogni  rilevanza  all'inerzia  del creditore, in
contrasto con la certezza e la regolarita' dei traffici giuridici; b)
perche'  avrebbe,  ancora  una volta irragionevolmente, derogato alle
norme  sulla  prescrizione  ordinaria attribuendo retroattivamente un
diritto  anche  in  ordine a periodi di gran lunga anteriori (piu' di
undici  anni)  al  termine  di  prescrizione  (cinque  anni) e quindi
attribuendo  un  diritto  ben piu' ampio di quello gia' estintosi per
prescrizione;  c) perche' realizzerebbe una disparita' di trattamento
nel  regime  di  prescrizione tra contributi ordinari di assistenza e
previdenza  sociale  e contributo di solidarieta', gli uni soggetti a
prescrizione quinquennale, l'altro soggetto - per effetto della norma
qui  in  esame  -  ad  un  termine  piu'  che  decennale;  d) perche'
violerebbe   altresi'   il   principio  di  parita'  di  trattamento,
attribuendo al contributo di solidarieta' - nato come "contropartita"
ovvero   "surrogato"   del   contributo   ordinario   -   un  termine
prescrizionale  diverso e piu' ampio di quello proprio del contributo
ordinario  che  e'  destinato  a  sostituire;  e)  perche' violerebbe
irragionevolmente  il  principio  di  intangibilita' delle situazioni
giuridiche  gia'  definite  (nella  specie,  per prescrizione), cosi'
trasmodando nell'irrazionalita' e nell'arbitrio.
    Con   la  sua  memoria  difensiva  l'I.N.P.S.  ha  contestato  le
argomentazioni   della  ricorrente,  e  in  particolare,  per  quanto
riguarda  l'eccezione prescrizionale, ne ha dedotto l'irrilevanza, da
un  lato,  perche'  la  Banca  l'ha  sollevata dopo aver regolarmente
pagato  quanto  dovuto  a titolo di contribuzione di solidarieta', e,
dall'altro  lato,  richiamando  il proprio verbale di accertamento di
data  22 dicembre  1995,  che  avrebbe comunque interrotto il decorso
della  prescrizione.  Osserva  pero'  in  proposito il giudicante, in
ordine  al  primo  punto,  che  il  pagamento  da  parte  della Banca
Antoniana   e'   pacificamente   avvenuto  con  espressa  riserva  di
ripetizione  delle  somme in parola (il che e' in effetti oggetto del
presente giudizio), e cio' dimostra chiaramente che la ricorrente non
intendeva  fare  acquiescenza alla pretesa dell'Istituto, anche sotto
il profilo dell'estinzione della stessa per intervenuta prescrizione.
E  quanto  poi  al  secondo  punto  - premesso che la questione circa
l'idoneita'  del  suddetto  verbale  ad  interrompere la prescrizione
attiene  ovviamente  ad  una  valutazione giuridica che dovra' essere
operata  dallo  scrivente  -  si  rileva  che  in  ogni caso, a tutto
concedere, l'interruzione non opererebbe per il periodo intercorrente
tra  il  1 settembre 1985 e il 22 dicembre 1985, e pertanto, sia pure
solo  in relazione a tale limitato arco di tempo, resterebbe comunque
valida  la  contestazione  della  Banca  nei  confronti della pretesa
dell'I.N.P.S.
    In  conclusione, va ribadito che l'unico elemento che consente di
non  ritenere  l'efficacia  della prescrizione e' proprio la norma di
cui  all'art. 1,  comma  194,  della  legge  n. 662/1996,  che deroga
esplicitamente   alle   regole  ordinarie  in  tema  di  prescrizione
previdenziale   sancite  dall'art. 3,  commi  9  e  10,  della  legge
n. 335/1995,   e   pertanto   questo   giudice  (anche  sulla  scorta
dell'analoga  ordinanza  emessa  dal  Tribunale  di  Firenze  in data
18 ottobre  2000  con  ampie  argomentazioni che, ad ogni buon conto,
vengono  qui  richiamate)  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  eccepita questione di costituzionalita' della predetta
norma, per contrasto con l'art. 3 Cost.
                              P. Q. M.
    Il  giudice  del lavoro, contrariis reiectis, ritiene rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 194, della legge 23 dicembre 1996
n. 662,  nella  parte  in  cui  dispone la deroga al regime ordinario
della  prescrizione  dei  crediti  contributivi,  per  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa  e  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
cura della cancelleria.
        Padova, addi' 19 dicembre 2001
                    Il giudice del lavoro: Jauch
02C0367