N. 164 ORDINANZA 24 aprile - 7 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Questione  di  legittimita' costituzionale - Eccezione preliminare di
  inammissibilita' - Rigetto.
Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Personale  addetto ai pubblici
  servizi  di  trasporto  -  Dipendenti  iscritti  al  Fondo speciale
  pensioni  alla  data  del  31  dicembre  1995  -  Maggiorazione del
  contributo dovuto al Fondo - Prospettata disparita' di trattamento,
  rispetto ai lavoratori in servizio dopo la data suddetta e rispetto
  a  tutti  gli  altri lavoratori iscritti all'assicurazione generale
  obbligatoria   -   Non  comparabilita'  delle  discipline  e  delle
  situazioni a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo  29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
conferita  dall'art. 1,  commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,  in  materia  di  soppressione del Fondo di previdenza per il
personale  addetto  ai  pubblici  servizi di trasporto), promosso con
ordinanza  emessa  l'8 novembre  2000  dal  Tribunale  di  Siena  nel
procedimento  civile  vertente  tra  Patrizio  Cannucci ed altro e la
TRA.IN.  S.p.a.  ed  altri, iscritta al n. 228 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Patrizio Cannucci ed altro e
dell'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale (INPS), nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 febbraio  2002  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi gli avvocati Pasquale Nappi per Patrizio Cannucci ed altro,
Fabio  Fonzo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  -  in un giudizio promosso da alcuni dipendenti di
un'azienda  pubblica  di  trasporto  nei  confronti  di quest'ultima,
nonche'  dell'INPS  e  del  Ministero  del  lavoro,  per  ottenere il
rimborso della maggiorazione contributiva trattenuta negli anni 1996,
1997  e  1998  nonostante  la  soppressione del Fondo speciale per il
personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto - il Tribunale di
Siena,  con  ordinanza  dell'8 novembre  2000, ha sollevato questione
incidentale  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo  29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
conferita  dall'art. 1,  commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,  in  materia  di  soppressione del Fondo di previdenza per il
personale  addetto  ai pubblici servizi di trasporto), in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  nella  parte  in cui prevede che il
contributo  al  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il
personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di  trasporto nella misura
complessiva  del  36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia
posto  (negli  anni  dal  1996  al  1998)  a carico dei lavoratori in
servizio  alla  data  del  31 dicembre 1995 nella piu' gravosa misura
dell'11,219  per  cento,  anziche' in quella dell'8,89 per cento come
per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per
tutti gli altri lavoratori;
        che  -  secondo  il  tribunale rimettente - la misura di tale
contribuzione   dopo  la  soppressione  del  Fondo  speciale  per  il
personale   addetto   ai   pubblici   servizi   di  trasporto  ed  il
trasferimento     delle     posizioni     previdenziali     esistenti
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  dell'INPS  avrebbe dovuto
essere la stessa di quella gravante su tutti gli altri lavoratori;
        che  il  giudice rimettente denuncia quindi la violazione del
principio  di  eguaglianza  (art. 3  Cost.)  in ragione del deteriore
trattamento   riservato   (negli   anni   dal   1996  al  1998)  agli
autoferrotramvieri  gia'  iscritti  al Fondo fino al 31 dicembre 1995
rispetto  sia  ai  dipendenti  assunti  successivamente, e quindi mai
iscritti al Fondo medesimo, sia a tutti gli altri lavoratori iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria;
        che  i  lavoratori  ricorrenti  si  sono  costituiti ed hanno
aderito alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione;
        che   si   e'   costituito   anche  l'INPS,  concludendo  per
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato che deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di
inammissibilita', sollevata dalla difesa dell'INPS (che ha richiamato
la  giurisprudenza  di  legittimita'  secondo  cui  solo il datore di
lavoro  e'  legittimato  a  chiedere  il  rimborso  dell'eccedenza di
contributi  trattenuti  sulla retribuzione dei dipendenti), in quanto
nel  giudizio  a  quo  i  lavoratori ricorrenti hanno agito anche nei
confronti  dell'azienda  datrice  di  lavoro  per  il pagamento della
retribuzione indebitamente trattenuta in eccesso;
        che questa corte (sentenza n. 469 del 1991) ha gia' rilevato,
in  riferimento  alla  speciale  disciplina del Fondo pensioni per il
personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto, che si tratta di
un  sistema  previdenziale  del  tutto  autonomo e distinto da quello
dell'assicurazione  generale obbligatoria e che tale sistema assicura
agli  iscritti  un  trattamento  pensionistico  complessivamente piu'
favorevole,   onde,   con   particolare  riguardo  alla  retribuzione
pensionabile,  e'  stata anche ritenuta (ordinanza n. 44 del 1985) la
non  comparabilita' della disciplina del Fondo con quella prevista da
altri ordinamenti previdenziali;
        che  la maggiore  ritenuta  previdenziale  sulla retribuzione
negli  anni  1996,  1997  e  1998  non  riguarda  tutti  i dipendenti
dell'azienda  datrice  di  lavoro,  ma  solo quelli (gia' iscritti al
Fondo  speciale alla data della sua soppressione) che, pur transitati
nel   regime  ordinario  dell'assicurazione  generale,  continuano  a
beneficiare   (seppure  pro-rata)  del  piu'  favorevole  trattamento
previdenziale  assicurato  dal  Fondo  speciale  (art. 3  del  d.lgs.
29 giugno 1996, n. 414, cit.);
        che   questa   residuale   applicabilita'   della  previgente
regolamentazione del Fondo, quale beneficio ad esaurimento per i soli
dipendenti  gia'  iscritti  al Fondo stesso alla data del 31 dicembre
1995,   si   risolve  in  un  elemento  differenziale  sufficiente  a
giustificare   una   disciplina  particolare,  peraltro  a  carattere
transitorio;
        che  rientra  nella discrezionalita' del legislatore adottare
le misure idonee per assicurare la copertura del maggior onere per la
gestione ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria derivante
dalla  necessita'  di assicurare ai lavoratori gia' iscritti al Fondo
speciale un trattamento pensionistico piu' favorevole;
        che  pertanto  il maggior onere costituito dalla piu' elevata
aliquota   contributiva   per   un  periodo  limitato  nel  tempo  e'
giustificato  dal mantenimento di questo regime piu' favorevole per i
dipendenti gia' iscritti al Fondo speciale;
        che   quindi   non   sussiste  la  denunciata  disparita'  di
trattamento   ne'  nei  confronti  dei  dipendenti  assunti  dopo  la
soppressione  del  Fondo  suddetto,  i  quali  non  beneficiano delle
prestazioni  erogate  dal  medesimo,  ne'  rispetto a tutti gli altri
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
        che    pertanto   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1,  commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia  di  soppressione  del  Fondo  di previdenza per il personale
addetto  ai  pubblici servizi di trasporto) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siena con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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