N. 167 ORDINANZA 24 aprile - 7 maggio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimenti concernenti contravvenzioni - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.19 del 15-5-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione di cui all'articolo 707 del codice penale, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con ordinanza in data 13 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che essi siano riuniti a procedimenti per delitti ovvero siano connessi a procedimenti per delitti, ancorche' non riuniti; che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata contrasterebbe con i citati parametri costituzionali, "avuto riguardo alla necessita' di effettiva ed adeguata difesa tecnica anche nella materia contravvenzionale, che puo' implicare e spesso implica problemi giuridici di difficolta' non dissimile a quella dei processi riguardanti i delitti"; che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la possibilita' di avvalersi di una difesa tecnica adeguata puo' incidere concretamente in modo decisivo sullo svolgimento e sull'esito del processo. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni; che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice remittente, perche' valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02c0392