N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 2002

Ordinanza  emessa  l'8  gennaio 2002 dal giudice di pace di Trino nel
procedimento  civile  vertente  tra  Caprio  Laura e Comune di Casale
Monferrato

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione  -  Controversie devolute al giudice di pace - Prevista
  competenza  territoriale  del  giudice  del  luogo  della  commessa
  violazione,  anziche'  del  luogo  di  residenza  dell'opponente  -
  Violazione  del  diritto  di  difesa - Contrasto con i principi del
  giusto  processo  e  della buona e imparziale amministrazione della
  giustizia  -  Irragionevole  penalizzazione della parte processuale
  "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in
  altri casi dal legislatore).
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante il numero di ruolo 113/01 promossa da Caprio Laura contro il
Comune   di   Casale   Monferrato  per  l'opposizione  a  verbale  di
contestazione  della  Polizia  municipale  n. 569  K del 12 settembre
2001.
    In  Trino,  addi' 8 gennaio 2002, avanti al giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro   Bolognesi   di   Novara   ed  assistito
dall'operatore  giudiziario B2 sig. Fabrizio Francese, e' presente la
sig.ra   Caprio   Laura  personalmente;  per  il  Sindaco  di  Casale
Monferrato  e'  presente  il  Comandante  della Polizia municipale di
Casale  M.to  la  dott.ssa  Maria  Pina  Musio  e  l'ispettore Enrico
Valecchi.
    La  dott.ssa  Musio deposita delega a firma del Sindaco di Casale
M.to.
    Il  giudice  da'  atto  che  il Comune di Casale Monferrato si e'
costituito con comparsa pervenuta in data 27 dicembre 2001.
    Le parti discutono la causa.
    La   sig.ra   Caprio   rinnova   la   richiesta   di  sospensione
dell'esecutorieta' degli atti impugnati.

                         Osservato in fatto

    Con  ricorso  ex  art. 22  della  legge  n. 689/1981, ritualmente
depositato il 19 settembre 2001, la sig.ra Caprio Laura ha presentato
opposizione  al  verbale  elevato  dalla Polizia municipale di Casale
M.to,  con  il  quale  gli  e'  stata contestata la violazione di cui
all'art.  142,  comma  9 del Codice della strada, per avere circolato
alla velocita' di km/h 103,55 eccedendo di km/h 53,55 il limite della
velocita' stabilito dall'ente proprietario della strada.
    All'udienza  dell'8 gennaio  2002  la  parte costituita ribadisce
quanto gia' in atti.
    A  questo  punto  il  giudice, rilevato che la ricorrente risulta
residente  e  domiciliata  in  localita'  diversa da quella in cui e'
stata commessa la violazione ascrittale, ritiene che tale circostanza
possa   avere   rilevanza  ai  fini  di  sollevare  la  questione  di
costituzionalita'  di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24
novembre  1981,  n. 689 e ss. mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25
della  Costituzione  italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il
giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio'
prende atto il ricorrente prendono atto le parti.
    Per  le  motivazioni  in diritto del Giudice di pace di Orbetello
sul  ricorso  proposto  da  Di  Tarsia  di Belmonte Francesco Edoardo
contro   la   Prefettura   di  Grosseto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  1a  serie  speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si
intendono interamente trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate:
      per  effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.  507,
con   il  quale  e'  stato  introdotto  l'  art. 22-bis  della  legge
n. 689/1981  e  ss.mm,  il  legislatore ha riattribuito al giudice di
pace    la    competenza    in    materia    di    opposizione   alle
ordinanze-ingiunzione  di  cui  all'art. 22.  Contro il provvedimento
sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati
possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
stata  commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del
ricorso  con  allegata  l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente
giurisprudenza   della   suprema   Corte,   il  ricorso  deve  essere
materialmente  consegnato  al  personale  dell'ufficio giudiziario, e
quindi  non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme
di  trasmissione,  ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988,
n. 4120).
    Nel  ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore
per  il  giudizio  de  quo,  e'  obbligato  a  dichiarare  o eleggere
domicilio  nel  comune  in  cui  ha  sede  il  giudice  adito,  ed  a
presentarsi   alla  prima  udienza,  per  evitare  la  convalida  del
provvedimento  opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario
rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal
ruolo (art. 181 c.p.c.).
    A  parere  di questo organo giudicante la descritta normativa non
sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti dal
un  legale,  la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei
gravami  procedurali  che  vengono  ad  essi  imposti  per opporsi ad
addebiti  peraltro  di modesta offensivita', con particolare riguardo
l'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la
presunta  violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente.
Proprio  nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un
signore  abitante  a  Trino  Vercellese  per contestare un infrazione
stradale  elevatagli  nel  Comune  di  Casale  Monferrato,  e quindi,
comparire  successivamente in udienza, sopportando un notevole costo,
sia  in  termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato,
se  la  competenza  in  materia  fosse  del  giudice del suo luogo di
residenza.  Tale  procedura  in  effetti, privilegiando il foro dell'
"amministrazione  repressiva"  rende  particolarmente difficoltoso al
ricorrente  esercitare  direttamente  il  suo fondamentale diritto di
difesa,  ai  sensi  non  solo  dell'art. 24  ("tutti possono agire in
giudizio"),  ma  ora,  anche,  dell'art.  111  -  secondo comma della
Costituzione  (Legge  costituzionale  23  novembre  1999,  n. 2)  per
effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti,   in   condizioni  di  parita',  davanti  a  giudice  terzo  e
imparziale.".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamnete uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 220/2002).
02C0409