N. 186 ORDINANZA 6 - 10 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Gratuito  patrocinio dei poveri - Procedimento civile per separazione
  personale  dei  coniugi  -  Liquidazione degli onorari al difensore
  solo  nel  caso  di  condanna  alle  spese  della  parte  avversa -
  Lamentata  disparita'  di  trattamento rispetto alla disciplina del
  patrocinio  a  spese  dello  Stato nonche' lesione del diritto alla
  retribuzione  proporzionata - Sistemi ispirati a concezioni diverse
  - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 1 e 12
della  legge  30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione del patrocinio a
spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il  26 ottobre  2000  dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 270 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  l'atto  di  costituzione  della parte privata del giudizio
principale, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto che, con ordinanza in data 26 ottobre 2000, il Tribunale
di  Torino  ha  sollevato,  in riferimento agli articoli 3 e 36 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1
e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese  dello  Stato  per  i  non  abbienti),  "nella parte in cui non
estendono  al  difensore  nominato  dalla commissione per il gratuito
patrocinio  nel  procedimento  civile  per  separazione personale dei
coniugi  il  diritto  alla  liquidazione del compenso per l'attivita'
svolta";
        che  il  remittente premette di essere chiamato a decidere su
un  ricorso  con  il  quale il difensore, nominato a una persona gia'
ammessa  al  gratuito  patrocinio  in  un giudizio di separazione tra
coniugi,  ha  richiesto, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 217 del
1990,  la  liquidazione  dell'onorario  e dei diritti per l'attivita'
difensiva  prestata, anche se questa disposizione "non estende i suoi
benefici alla fattispecie in questione";
        che  il  giudice  a quo osserva che l'art. 35, secondo comma,
del  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo
di  legge  sul  gratuito  patrocinio)  prevede  la liquidazione degli
onorari  solo  nel  caso di condanna alle spese della parte avversa a
quella  ammessa  al  "beneficio  dei  poveri", sicche', non essendovi
stata  nella  specie  tale  condanna, l'istante, in base alla vigente
legislazione, non avrebbe diritto ad alcun compenso;
        che  nell'ordinanza  di  rimessione  si rileva che l'impianto
delineato  dal  r.d.  n. 3282 del 1923, in base al quale "il gratuito
patrocinio  dei  poveri"  era  "un  ufficio onorifico ed obbligatorio
della  classe  degli  avvocati  e procuratori" al quale era possibile
ricorrere  in  tutti  i  giudizi,  e'  stato  modificato  dalla legge
11 agosto  1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di
lavoro  e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie)  e  dalla  legge n. 217 del 1990, che hanno previsto la
liquidazione   del   compenso   a   favore  del  difensore  da  parte
dell'autorita'  giudiziaria rispettivamente nel processo del lavoro e
in quello penale;
        che,  ad  avviso  del  remittente,  le disposizioni censurate
determinerebbero  un'irragionevole  disparita'  di trattamento tra la
posizione dell'avvocato che svolge il gratuito patrocinio nei giudizi
civili  (come  quello  di  separazione  personale  dei coniugi che e'
sottoposto  al  suo esame) e la posizione dell'avvocato che svolge il
patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali e del lavoro;
        che  gli  artt. 1  e  12  della legge 30 luglio 1990, n. 217,
sarebbero  altresi' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in
quanto  la  gratuita'  della  prestazione del difensore violerebbe il
principio  in  base  al  quale  "il  lavoratore  ha  diritto  ad  una
retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro";
        che,  quanto  alla  rilevanza  della questione, il remittente
osserva  che "il giudice adito avrebbe titolo a liquidare il compenso
all'avvocato  difensore  a  norma  dell'art. 12 della legge 30 luglio
1990,  n. 217,  se  l'art. 1 della stessa legge non lo escludesse per
questo tipo di giudizi";
        che  si  e'  costituito  in giudizio il difensore della parte
convenuta  nel  giudizio  di  separazione tra coniugi, insistendo per
l'accoglimento  della  questione di legittimita' costituzionale sulla
base  di argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell'ordinanza
di rimessione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
        che,   in   particolare,   secondo  la  difesa  erariale,  le
disposizioni   censurate  delimitano  l'ambito  di  applicazione  del
patrocinio  a spese dello Stato specificamente ai procedimenti penali
e  ai  processi  civili  connessi a reati, con esclusione di un'ampia
fascia  di  giudizi  civili,  la  cui tutela giudiziale sarebbe pero'
efficacemente  assicurata,  nell'ambito del vigente ordinamento, "per
il  tramite  dei  meccanismi  del  gratuito patrocinio di cui al r.d.
30 dicembre 1923, n. 3282";
        che  la  difesa  gratuita del non abbiente sarebbe un ufficio
onorifico ed obbligatorio per gli avvocati, connesso con la rilevanza
pubblicistica  della  loro  attivita' professionale e con i doveri di
solidarieta' sociale correlati, sicche' le disposizioni censurate non
contrasterebbero con l'art. 36 della Costituzione;
        che,  infine,  ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, fra gli
interessi  costituzionalmente  protetti  che il legislatore ordinario
deve  contemperare e mediare, vi sarebbe anche quello di contenere la
spesa  pubblica secondo le esigenze di bilancio statale, nel rispetto
del limite della ragionevolezza.
    Considerato  che  il  remittente  e'  chiamato  a  decidere su un
ricorso  di  un  avvocato,  il  quale  chiede  che le sue prestazioni
professionali  a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio
in  base  al regio decreto n. 3282 del 1923 siano liquidate e poste a
carico  dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge n. 217
del 1990;
        che  il medesimo remittente, rilevato che la legge n. 217 del
1990  assicura  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato unicamente nei
procedimenti   penali   e   nei   procedimenti  civili  relativamente
all'esercizio   dell'azione  per  il  risarcimento  del  danno  e  le
restituzioni   derivanti   da  reato,  ritiene  che  le  disposizioni
censurate,  nella  parte  in  cui non estendono al difensore nominato
dalla  commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile
per separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso
per  l'attivita'  svolta,  siano  in  contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione,  per  l'irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra
avvocati  a  seconda  del  procedimento in cui abbiano svolto la loro
attivita', e con l'art. 36 della Costituzione, in quanto la gratuita'
della  prestazione  del  difensore violerebbe il principio in base al
quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantita' e qualita' del lavoro svolto;
        che   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
inammissibile  per  ragioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze
n. 355  e  n. 200  del 2000: una pronuncia della Corte costituzionale
non  potrebbe  assimilare  gli  effetti  dell'ammissione  al gratuito
patrocinio  disposta  dalla speciale commissione prevista dall'art. 5
r.d.  n. 3282  del  1923  sul  presupposto  dello stato di poverta' a
quelli  dell'ammissione  al  patrocinio  a  spese dello Stato, che si
fonda  su  presupposti  non coincidenti, rientra nella competenza del
giudice che procede ed ha una portata piu' ampia;
        che,  in  particolare,  la disciplina del gratuito patrocinio
dei  poveri  e  quella  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  pur
collocandosi  entrambe nel solco tracciato dall'art. 24, terzo comma,
della  Costituzione,  danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo
per   presupposti,  procedimento  ed  effetti  dei  provvedimenti  di
ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira:
la  prima  e'  improntata  alla  solidarieta' tra persone, e grava di
oneri,  presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi
e  che  proprio  dall'iscrizione traggono di norma anche opportunita'
professionali   remunerate;  la  seconda  rimanda  ad  un'idea  della
solidarieta' che postula l'intervento e il sostegno finanziario dello
Stato;
        che  l'unificazione  degli  istituti  volti a dare attuazione
all'art. 24,  terzo  comma,  della  Costituzione  non  puo'  avvenire
mediante  sentenze  della  Corte  intese  a  far  trasmigrare singole
disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma
alla quale solo il legislatore puo' attendere;
        che  peraltro  tale  riforma  e'  stata  attuata con la legge
29 marzo  2001,  n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante  istituzione  del  patrocinio  a  spese dello Stato per i non
abbienti), il cui art. 15-noniesdecies stabilisce che le disposizioni
previste  dal  capo  relativo  al  patrocinio a spese dello Stato nei
giudizi civili ed amministrativi si applicano dal 1 luglio 2002.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1  e  12  della  legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
36  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Torino  con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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