N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  6  febbraio  2002 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da Conti Stefano ed altri
contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri.

Universita'   -   Tecnici   laureati  con  funzioni  assistenziali  -
  Inquadramento  nel  ruolo dei ricercatori universitari confermati -
  Mancata  previsione  - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento
  di  categorie  professionali tendenzialmente equiparate - Incidenza
  sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A.
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.21 del 29-5-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 2943/2001,
proposto  da  Conti Stefano, Coccanari Maria Antonietta, Rusconi Anna
Carlotta,  Cardi  Maurizio, Carbotta Sabino, Greco Antonio, Carlesimo
Sandra,  Sili  Scavalli  Antonio,  Carlesimo  Marta, Carlesimo Bruno,
Grieco  Teresa,  Ciccariello  Mauro,  Ruberto  Amedeo, Benfari Guido,
Fusconi   Massimo,  Altissimi  Giancarlo,  Ciofalo  Andrea,  Zambetti
Giampietro,  Ciolli  Paola,  D'Amato  Alberto Orlando Maria Patrizia,
Turchetta  Rosaria,  Venosi Salvatore, Porowsha Barbara, Bottoni Ugo,
De  Bernardinis  Ettore,  Maggi  Stefano,  Orsi  Enrico,  Ciccaglioni
Antonio,  Genovesi  Giuseppe,  Grippaudo  Francesca  Romana,  Tarroni
Danilo,  Romani Anna Maria, Magliulo Giuseppe, Ribuffo Diego, Tarallo
Mauro,  Monti  Marco, Mancino Pasquale, Framarino Maria Luisa, Lucani
Sabina,  Palazzetti  Pier  Luigi,  Martino  Giovanni, Iori Francesco,
Torcia  Francesco,  De  Cristofaro  Flaminia,  Alpi Giorgio, Angelini
Rita,  Frontoni  Marco, Preziosa Paolo, Franco Giorgio, Vania Andrea,
Michetti   Paolo  Maria,  Bosco  Sandro,  Arcioni  Roberto,  Pecorini
Francesco,  Sorgi  Maria  Laura,  Lubrano Carla, Giancotti Antonella,
Vergine  Massimo, Arrico Loredana, Zompatori Luigi, D'Eramo Giuseppe,
Bianchi  Paola,  Cozza  Giuliana,  Soldo  Pietro,  Zicari Anna Maria,
Indinnimeo  Luciano,  Tancredi  Giancarlo,  Pergolini  Mario  Sergio,
Moroni  Carlo,  Perugia  Giacomo, Appolloni Rosella, Mele Rita, Segni
Maria,  Dominici  Carlo,  Paesano  Rosalba,  Paroli Maria Pia, Paroli
Marino,  Prestigiacomo Claudio, Pacelli Massimo, Di Marco Pierangelo,
Camarda  Michele,  Ricciuti  Gian  Piero,  Vonheland  Magnus, Del Rio
Alessandro,  De  Castro  Giovanna,  Carbone  Antonio, Bellotti Carlo,
Tromba  Luciana,  Aleandri Vincenzo, Labi F. Lucille, Ostuni Rosalba,
Marinelli Enrico, Borgia Maria Luisa, La Torre Renato, Frega Antonio,
Galoppi  Paola,  Perrone  Giuseppina,  Capri  Oriana, D'Amelio Renzo,
Maggi  Eugenio,  Carraro  Carlo, Giubilei Franco, Drudi Francesco M.,
Buttinelli   Carla,   Aragona  Pierpaolo,  Liberatore  Mauro,  Furlan
Caterina,  Piccioni  Maria  Grazia,  Ferrante  Fabio,  Midulla Fabio,
Giannini  Luigi,  Berni  Andrea,  Trucchi  Alberto,  Anania Caterina,
Moreno Elena, Cruciani Filippo, Bertoli Gian Antonio, Bruzzone Paolo,
De  Felice  Carlo, Meggiorini Maria Letizia, Santarelli Mario Sergio,
Capoano   Raffaele,  Iagnocco  Annamaria,  Onesti  Maria  Giuseppina,
Morelli  Sergio,  De  Marzio  Paolo,  Piccirillo  Gianfranco,  Ponzio
Rosalba, Schimberni Mauro, Osti Mattia Falchetto, Iapichino Francesco
Paolo,   Ballesio  Laura,  Properzi  Enrico,  Rocco  Monica,  Martino
Francesco,  Manciati  Paola, Romano Silvio, De Blasi Roberto Alberto,
Fattorini  Fabrizio,  Conti Rita, Bianchi Maria Antonietta, Stefanuti
Claudio,  Longo  Lucia,  Maggi  Sonia, Napoli Angela, Magliocca Fabio
Massimo, Fegiz Alessandra, Della Pietra Fatima, Masoni Luigi, Renzini
Vincenzo,   Covelli   Gian  Piero,  Salducci  Mauro,  Di  Gianfilippo
Giovanni,  Iannarone Claudio, Raffetto Nicola, rappresentati e difesi
dall'avv.   Mario  Racco,  con  domicilio  eletto  nello  studio  del
difensore, in Roma, Viale Mazzini 114/B.
    Contro  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, Presidenza della
Repubblica,  Ministero universita' e ricerca scientifica Tecnologica,
rappresentati  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ex lege
domiciliati  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di
Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma , rappresentata e
difesa ed elettivamente domiciliata c.s.; Azienda Policlinico Umberto
I, n. c.;
    Per l'annullamento, del provvedimento governativo di annullamento
straordinario  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
18 gennaio 2001;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  delle  indicate
amministrazioni;
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di Paone Gregorino;
    Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della
propria difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2001,
il Consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Corsini;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                              F a t t o

    I  ricorrenti  espongono  di  essere  tecnici  laureati medici in
servizio  con funzioni assistenziali presso l'Universita' degli studi
"La Sapienza" di Roma.
    Espongono  altresi' di essere stati inquadrati nella posizione di
ricercatore  universitario  con  decreto rettorale in data 21 gennaio
2000 e che tale decreto e' stato annullato con decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio  2001, di annullamento straordinario ex
legge n. 400/1988, che viene impugnato in questa sede giudiziale.
    A  sostegno dell'impugnativa i ricorrenti deducono: 1) Carenza di
potere;  2)  Violazione  del combinato disposto dall'art. 2, comma 3,
legge  n. 400  del 1988 e degli artt. 25 e 33 regio decreto 26 giugno
1924 n. 1054; 3) Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto e
di  diritto.  Violazione  delle  norme  in materia di interpretazione
della  legge;  4)  Illogicita'  manifesta. Violazione dei principi di
uguaglianza,   adeguatezza,   proporzionalita'.   Incongruita'  della
motivazione;  5)  Inesistenza  del  presupposto  relativo alla tutela
dell'ordinamento.  Difetto  di motivazione; 6) Errata interpretazione
dell'art. 8,   comma   10,   della   legge  n. 370/1999.  Errore  sui
presupposti  di fatto e di diritto. Illogicita' manifesta. Sviamento.
Disparita'  di  trattamento.  Insussistenza  dell'interesse  pubblico
all'annullamento.
    Le     amministrazioni    resistenti    chiedono    il    rigetto
dell'impugnativa.
    Propone intervento ad adiuvandum Gregorino Paone.
    Alla  pubblica  udienza del 12 dicembre 2001, sentiti i difensori
delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 33/2002).
02C0444